All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. All'ispettorato centrale repressioni frodi Ai signori commissari di Governo delle regioni Al commissario di Stato per la regione siciliana Ai signori assessori alla agricoltura delle regioni Ai signori assessori alla agricoltura delle province di: Trento Bolzano e, per conoscenza: Al Ministero dell'interno: Gabinetto Dir. gen. di P.S. Al Ministero delle finanze: D.G. dogane e I.I. D.G. servizi finanza locale Comando generale Guardia di finanza - Ufficio operativo Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G. produzione industriale Al Ministero della sanita' - D.G. igiene e alimenti Al Ministero del commercio con l'estero - D.G. accordi commerciali Al comando generale dell'Arma dei carabinieri - N.A.S. Alla Corte dei conti - Ufficio di controllo per l'A.I.M.A. Alla rappresentanza permanente italiana presso le Comunita' europee - Bruxelles Alla commissione U.E. - D.G. agricoltura - Div. vino - Bruxelles Alla direzione generale della produzione agricola Alle organizzazioni di categoria All'istituto regionale della vite e del vino Alla divisione IX Con il regolamento CEE della Commissione n. 344/94 del 15 febbraio 1994 e' stata attivata per la campagna 1993-94 la "distillazione di sostegno" di cui all'art. 41 del regolamento CEE n. 822/87 per un volume di vino da tavola pari a 3 milioni di ettolitri, di cui 1,8 milioni assegnati all'Italia. Con la presente circolare si forniscono agli interessati le indicazioni e i necessari chiarimenti per la corretta applicazione della distillazione in oggetto. 1) Volume di vino che puo' formare oggetto di contratto di distillazione. Ciascun produttore di vino da tavola di cui al successivo punto 2) puo' stipulare uno o piu' contratti di distillazione o presentare una o piu' dichiarazioni sostitutive fino ad un massimo di 20 ettolitri di vino per ogni ettaro di superficie coltivata a vigneto per la produzione di vino da tavola (ivi compresi quelli a indicazione geografica). Il numero degli ettari che a tal fine dovra' essere preso in considerazione e' quello indicato nel prospetto g) del quadro B della dichiarazione di produzione per la campagna 1993-94. Per i produttori che hanno ottenuto vino da tavola mediante la vinificazione di prodotti acquistati dopo la presentazione della dichiarazione di produzione, il numero degli ettari da prendere in considerazione si ottiene dal rapporto tra il volume (espresso in ettolitri di vino feccioso) di vino da tavola di cui trattasi, desunto dai registri di cantina, e la resa relativa. Qualora il quantitativo totale di vino da tavola indicato nei contratti o nelle dichiarazioni sostitutive presentati dai produttori italiani ai competenti uffici provinciali, ai fini della loro approvazione, superi il volume di 1,8 milioni di ettolitri, la Commissione U.E. fissera' la percentuale del volume di vino che potra' essere effettivamente distillato rispetto al quantitativo indicato nei contratti o nelle dichiarazioni. 2) Soggetti che hanno titolo per concludere contratti o presentare dichiarazioni per la distillazione. Possono accedere alla distillazione di sostegno i produttori di vino da tavola e, cioe', qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che hanno prodotto vino da tavola da uve fresche, da mosto di uve o da mosto di uve parzialmente fermentato, da essi stessi ottenuti o acquistati. I contratti di distillazione possono essere conclusi, da parte dei produttori, soltanto con "distillatori" o "assimilati al distillatore" o "elaboratori di vino alcolizzato" riconosciuti ed iscritti negli appositi registri di questo Ministero. In conformita' del disposto dell'art. 47, paragrafo 1, del regolamento n. 822/87, i produttori che durante la campagna 1992-93 erano soggetti agli obblighi della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione (art. 35), dei vini ottenuti da uve da mensa (art. 36) e dei vini da tavola (art. 39) di cui al regolamento n. 822/87, sono ammessi al beneficio della misura in questione soltanto se forniscono la prova di aver adempiuto agli obblighi anzidetti, allegando ai contratti o alle dichiarazioni sostitutive, la dichiarazione del competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, attestante l'assolvimento delle prestazioni viniche, della distillazione obbligatoria e, se del caso, della distillazione di cui all'art. 36 del regolamento n. 822/87 per la campagna 1992-93 o, in mancanza di detta attestazione, la dichiarazione di responsabilita' sul soddisfacimento dei medesimi obblighi di cui al successivo punto 3). 3) Presentazione dei contratti di distillazione e delle dichiarazioni sostitutive ai fini della loro approvazione. I produttori di vini da tavola che intendono procedere alla distillazione di cui trattasi, debbono presentare agli ispettorati provinciali dell'agricoltura o agli altri organi designati dalle regioni, per l'approvazione, i contratti di distillazione o le dichiarazioni sostitutive entro e non oltre il 17 aprile 1994. Detti contratti e le dichiarazioni sostitutive dovranno essere presentati sulla base dell'apposita modulistica gia' predisposta dall'A.I.M.A. Il contratto di distillazione o la dichiarazione sostitutiva, per i quali si chiede l'approvazione, deve avere per oggetto l'acquisto del vino da tavola da parte del distillatore e contenere l'impegno di quest'ultimo di corrispondere al produttore, entro i termini stabiliti, un prezzo non inferiore al prezzo minimo di cessione indicato al seguente punto 6), lettera a), fatta salva la riduzione di cui all'art. 44 del regolamento n. 822/87 che, per la misura in questione, e' di 0,15 ECU per ogni grado ettolitro di vino consegnato alla distillazione. Oltre i predetti elementi, nei contratti di distillazione vanno indicati: a) la quantita', il colore e la gradazione alcolometrica effettiva del vino da tavola da distillare; b) le generalita' e l'indirizzo del produttore; c) il luogo ove e' immagazzinato il vino; d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria; e) l'indirizzo della distilleria. Gli stessi contratti devono contenere una dichiarazione secondo la quale il produttore, sotto la propria responsabilita': attesta (nel caso in cui non sia in grado di produrre la dichiarazione di cui al precedente punto 2) di aver soddisfatto agli obblighi delle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento CEE n. 822/87; si impegna ad addizionare al vino da tavola cloruro di litio, nella misura fra i 5 ed i 10 grammi per quintale, conformemente a quanto previsto al seguente punto 7); attesta di non aver presentato in altre province contratti relativi alla stessa distillazione, specificando, in caso contrario, l'ufficio presso il quale ha presentato tali contratti e le quantita' di vino oggetto dei contratti medesimi approvati o in corso di approvazione. Nel caso in cui un produttore faccia eseguire per proprio conto la distillazione negli impianti di un distillatore riconosciuto, il contratto di distillazione e' sostituito da una dichiarazione di consegna e da un contratto di "lavorazione per conto" concluso tra il produttore ed il distillatore riconosciuto. La "dichiarazione" e il contratto di "lavorazione per conto" devono contenere tutti gli elementi e le attestazioni sopraspecificate. La stessa dichiarazione deve essere presentata dal produttore che esegue la distillazione negli impianti di cui e' titolare. In tal caso, il campione del vino da distillare deve essere prelevato sotto il controllo di un pubblico ufficiale ed inviato ad un laboratorio autorizzato per l'analisi del prodotto, che deve accertare, in particolare, la determinazione analitica del titolo alcolometrico volumico effettivo, dell'acidita' totale, dell'acidita' volatile espressa in acido acetico, dell'anidride solforosa, dell'estratto secco e delle ceneri. Il risultato di tali analisi viene trasmesso a cura del produttore all'A.I.M.A. unitamente al verbale redatto dal pubblico ufficiale che ha presenziato al prelevamento del campione stesso. Ulteriori istruzioni saranno fornite dall'A.I.M.A. in ordine alle modalita' di richiesta degli aiuti ed erogazioni degli aiuti stessi. Il "contratto di distillazione" o la "dichiarazione sostitutiva" ed, eventualmente, il contratto di "lavorazione per conto" vanno presentati, per l'approvazione, in cinque copie all'ispettorato provinciale dell'agricoltura o ad altro organo all'uopo preposto dalla regione, nella provincia in cui e' immagazzinato il vino da tavola da distillare, corredati dalla dichiarazione di produzione della campagna 1993-94, nonche', se del caso, dalle fotocopie autenticate dei fogli del registro di carico e scarico per le verifiche di cui al precedente punto 1) ai fini della determinazione del quantitativo massimo di vino da tavola da ammettere alla distillazione. Il produttore interessato alla distillazione in questione deve fornire la prova di avere effettivamente prodotto e di detenere il quantitativo di vino destinato alla distillazione stessa. Tali prove sono fornite allegando al contratto la dichiarazione di produzione ed i fogli del registro di carico e scarico come indicato in precedenza. In relazione alla particolare articolazione del provvedimento ed ai limitati tempi tecnici entro i quali e' possibile concludere i contratti, si conferma che gli enti eventualmente incaricati dalle regioni per i rispettivi territori di competenza e l'istituto regionale della vite e del vino di Palermo per la Sicilia, avranno il compito di coordinare le iniziative dei produttori singoli ed associati. 4) Approvazione dei contratti di distillazione e delle dichiarazioni sostitutive. Gli uffici periferici preposti all'approvazione dei contratti di distillazione procederanno all'accertamento, sulla base della documentazione presentata: della sussistenza delle condizioni prescritte per l'ammissione alla distillazione; della giacenza in cantina di un volume di vino pari, almeno, al volume che forma oggetto del contratto o della dichiarazione. Qualora dall'anzidetto accertamento dovesse emergere che la quantita' di vino oggetto del contratto (o dichiarazione) supera quella ammissibile, l'Ispettorato stesso procedera' d'ufficio alla conseguente rettifica. Gli uffici stessi devono comunicare - a mezzo telegramma - entro e non oltre il 26 aprile 1994 al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - D.G. della tutela - Div. VI - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, le quantita' globali di vino da tavola oggetto dei contratti o delle dichiarazioni sostitutive presentate per l'approvazione, avuto riguardo alle eventuali rettifiche di cui si e' fatto cenno. L'opportunita' di effettuare la detta comunicazione a mezzo telegramma o telex entro la predetta data e' connessa con l'esigenza di non superare il volume assegnato. Pertanto, le comunicazioni pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione e i relativi contratti o dichiarazioni sostitutive saranno esclusi dall'intervento di cui trattasi. Sulla base delle comunicazioni effettuate dai singoli Stati membri la Commissione U.E. decidera' in merito all'eventuale riduzione da apportare al volume di vino indicato nel contratto o nella dichiarazione. In relazione a tale decisione, questo Ministero provvedera', con la dovuta tempestivita', a dare notizia agli uffici interessati circa il livello della riduzione che dovra' essere operata sul volume di vino indicato in ciascun contratto o dichiarazione e gli uffici preposti procederanno all'approvazione dei contratti o delle dichiarazioni presentati dagli interessati entro i termini stabiliti con l'apposizione del visto "si approva per Hl. . . . . .", pari al . .% del quantitativo indicato in contratto con timbro, data e firma del responsabile dell'ufficio. Resta inteso che l'approvazione deve indicare l'effettivo quantitativo di vino ammesso alla distillazione dopo aver applicato la percentuale di riduzione decisa dalla Comunita'. L'approvazione di cui sopra deve aver luogo entro dieci giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della CEE del relativo regolamento che fissa la riduzione. Gli uffici stessi comunicheranno, tempestivamente, agli interessati l'esito della procedura anzidetta, entro la stessa data prevista per l'approvazione. A tal fine, tre copie dei contratti o dichiarazioni cosi' approvati saranno restituite alle parti contraenti (produttore e distillatore) ed un'altra sara' inviata sollecitamente all'A.I.M.A. unitamente alla documentazione richiesta. Si ricorda - come meglio si dira' al successivo punto 8) - che per i volumi di vino avviati alla distillazione eccedenti i volumi consentiti non sara' riconosciuto al distillatore alcun aiuto. Le operazioni di distillazione possono aver inizio solo dopo l'approvazione del contratto o della dichiarazione i quali, come gia' detto in precedenza, sono approvati tenuto conto della riduzione del volume di vino da distillare. Gli uffici preposti all'approvazione dei contratti e delle dichiarazioni sostitutive sono invitati ad attenersi scrupolosamente all'osservanza delle citate disposizioni, specie per quanto attiene alla tempestivita' delle comunicazioni dei dati richiesti. 5) Caratteristiche del vino oggetto di contratto di distillazione e prodotti ottenibili. Possono formare oggetto di contratto di distillazione i vini da tavola bianchi, rossi e rosati aventi una gradazione alcolica effettiva superiore a 9,5% vol. e non superiore a 15% vol. (1). Ai fini dell'applicazione della misura in esame i vini rosati si considerano assimilati ai vini rossi. Le caratteristiche del vino da distillare devono risultare da un certificato di analisi rilasciato da un laboratorio od istituto all'uopo abilitato da cui figuri: a) per quanto riguarda le caratteristiche chimiche: la gradazione alcolometrica effettiva; l'acidita' volatile espressa in acido acetico; l'acidita' totale espressa in acido tartarico; l'estratto secco e le ceneri; b) per quanto riguarda le caratteristiche organolettiche si rimanda al decreto ministeriale 12 marzo 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 1986. Tuttavia, tenuto conto che il vino in causa deve essere denaturato con cloruro di litio, non sara' necessaria l'indicazione delle caratteristiche relative al sapore. Dalla distillazione in discorso possono essere ottenuti i seguenti prodotti: alcole neutro rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all'allegato I del regolamento CEE n. 2046/89 del Consiglio; ________ (1) Ad eccezione dei vini da tavola aventi un titolo alcolometrico totale massimo fino a 17% vol. e prodotti nelle superfici viticole situate nella zona C/3/b ad una altitudine inferiore a 600 metri. (Regolamento CEE n. 2319/74 del 10 settembre 1974). acquavite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalle vigenti disposizioni comunitarie di cui al regolamento CEE n. 1576/89; alcole greggio avente titolo alcolometrico pari o superiore a 52% vol. 6) Prezzi minimi di cessione dei vini ed importi degli aiuti. a) Il prezzo minimo di cessione del vino avviato alla distillazione di cui trattasi e' stato fissato, per grado e per ettolitro, al livello di ECU 2,60 per i vini rossi e rosati di tipo RI, RII e per i vini bianchi di tipo AI. Tale prezzo, che si applica a merce sfusa franco azienda del produttore, deve essere corrisposto dal distillatore al produttore entro tre mesi dall'entrata in distilleria di ciascuna partita di vino da tavola. b) Gli importi degli aiuti sono stati fissati per grado e per ettolitro nella seguente misura: 1) ECU 2,11 se si ottiene alcole neutro, come definito all'allegato I del regolamento CEE n. 2046/89; 2) ECU 2,00 se si ottiene alcole grezzo avente un titolo alcolometrico di almeno 52% vol. o se si ottiene acquavite di vino rispondente alle caratteristiche fissate dalle disposizioni vigenti. Per quanto concerne il tasso da utilizzare per convertire in moneta nazionale il prezzo di acquisto del vino, gli aiuti per la distillazione nonche' l'importo della riduzione del prezzo di acquisto di cui al precedente punto 3, il tasso applicabile e' quello in vigore il primo giorno del mese in cui e' avvenuta la prima consegna del vino alla distilleria, riferita ad uno stesso contratto. 7) Impiego del rilevatore. Le disposizioni del citato regolamento CEE del Consiglio n. 2046/89, nel delegare alle autorita' competenti degli Stati membri i compiti di controllo intesi ad evitare la sottrazione dei vini da distillare alla loro destinazione, prevedono: la possibilita' di imporre l'impiego di un rivelatore; il divieto di opporsi, a causa della presenza del rivelatore, alla circolazione del vino in questione destinato alla distillazione o alla circolazione dei prodotti ottenuti dalla distillazione stessa. Con il decreto ministeriale 20 maggio 1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 1986, e' stato stabilito che il vino da tavola oggetto dei contratti di distillazione deve essere addizionato con cloruro di litio nella misura compresa tra 5 e 10 grammi per quintale di prodotto da avviare alla distillazione, opportunamente miscelato. La violazione degli obblighi suddetti comporta per i trasgressori l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito nella legge n. 460 del 4 novembre 1987. I produttori debbono comunicare telegraficamente all'ufficio periferico dell'Ispettorato repressione frodi competente per territorio l'avvenuta denaturazione del vino, secondo le norme del precitato decreto 20 maggio 1986, e non possono procedere all'estrazione o alla consegna del prodotto prima che siano trascorse almeno settantadue ore dalla predetta comunicazione non computandosi in detto termine le ore dei giorni festivi. I distillatori hanno l'obbligo di non ritirare il vino qualora non sia stata effettuata, dai produttori, l'aggiunta del cloruro di litio nella misura prescritta. 8) Tolleranza nella consegna del vino alla distillazione e cause di forza maggiore. Nell'esecuzione del contratto (o della dichiarazione) e' ammessa una tolleranza del 5% in meno, rispetto al quantitativo di vino indicato nel contratto stesso (o nella dichiarazione). In conseguenza nessun aiuto e concesso: per l'intero volume di vino effettivamente consegnato in distilleria quando questo risulta inferiore al 95% del volume indicato nel contratto (o dichiarazione); per la quantita' di vino che eccede quella indicata nel contratto (o dichiarazione) approvato. Nella consegna del vino alla distillazione e' ammessa una tolleranza di 0,8 grado alcole, in piu' o in meno, rispetto alla gradazione alcolica indicata nel contratto o nella dichiarazione sostitutiva, fermo restando il limite previsto per il titolo alcolometrico effettivo che deve essere superiore a 9,5% vol. Se per caso fortuito o per causa di forza maggiore, la totalita' o una parte del vino da distillare non puo' essere distillata, il distillatore o il produttore interessato ne informa, senza indugio, l'organismo di intervento dello Stato membro nel cui territorio si trova la distilleria e l'organismo di intervento dello Stato membro in cui si trova la cantina del produttore, se quest'ultima e' sita in un altro Paese. In queste circostanze, in deroga a quanto prima precisato, l'aiuto Feoga e' versato per il quantitativo effettivamente distillato. Il volume minimo di vino che puo' essere consegnato alla distillazione da ciascun produttore non puo' essere inferiore a 10 ettolitri. 9) Elaborazione vino alcolizzato. Il vino destinato alla distillazione puo' essere trasformato in vino alcolizzato. Le norme che disciplinano l'elaborazione del vino alcolizzato sono contenute negli articoli 25 e 26 del regolamento CEE n. 2046/89 e, per quanto riguarda la distillazione in questione, nel regolamento CEE n. 2721/88, modificato, da ultimo, dal regolamento CEE n. 2181/91. Si ricorda, inoltre, che con circolare n. 10 del 2 giugno 1989 e con lettera circolare del 18 febbraio 1991, prot. F/435, sono state emanate dalla scrivente le norme relative alla elaborazione di vino alcolizzato per la distillazione. Nel caso in questione l'importo dell'aiuto e' stato fissato in ECU 1,96. 10) Adempimenti dei distillatori. Premesso che le operazioni di distillazione devono essere effettuate entro e non oltre il 31 agosto 1994 i distillatori riconosciuti ed i loro assimilati dovranno comunicare all'A.I.M.A. entro e non oltre il 10 di ogni mese le quantita' di vino distillato nel corso del mese precedente e le quantita' dei prodotti ottenuti, distinti in alcole neutro, alcole greggio e acquavite di vino. Si rammenta in proposito che ai sensi delle modifiche introdotte nel regolamento n. 2721/88 con il regolamento CEE n. 2181/91 il tardivo adempimento delle anzidette comunicazioni comporta una riduzione dell'aiuto dello 0,1% per ogni giorno di ritardo. Se il ritardo e' superiore ad un mese l'aiuto non viene corrisposto. Le stesse modifiche prevedono anche una riduzione dello 0,5% dell'aiuto per ogni giorno di ritardo, e per un periodo di due mesi, a carico del distillatore che abbia trasmesso in ritardo: la prova del pagamento del prezzo minimo previsto per la distillazione in causa; la domanda per ottenere l'aiuto. Se il ritardo supera i due mesi l'aiuto non sara' versato. E' previsto, altresi', che nel caso in cui il distillatore non rispetti il termine previsto per il pagamento del prezzo di acquisto del vino l'aiuto sara' ridotto dell'1% per ogni giorno di ritardo durante il periodo di un mese. Se il ritardo e' superiore ad un mese l'aiuto non sara' versato. 11) Raccomandazioni finali. Nel richiamare l'attenzione degli organi periferici - preposti alla ricezione, all'esame ed alla approvazione dei contratti - sulla necessita' che tutti gli adempimenti siano effettuati con accuratezza e con la necessaria tempestivita', si invitano gli enti e le organizzazioni delle categorie interessate a dare alla presente circolare la massima divulgazione possibile. L'Ispettorato centrale repressione frodi effettuera' indagini e controlli finalizzati ad accertare, mediante analisi per sondaggio, l'origine e le caratteristiche analitiche del vino avviato alla distillazione. Si richiama, altresi', l'attenzione sul contenuto dell'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, il quale stabilisce, tra l'altro, che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella regolamentazione comunitaria relativa alla distillazione dei vini, comporta l'applicazione della sanzione di lire centocinquantamila per quintale o frazione di quintale di prodotto e, comunque, non inferiore a lire seicentomila. Si rammenta, infine, che i dati dello schedario viticolo saranno utilizzati ai fini degli opportuni controlli. Il Ministro: DIANA