All'Azienda  di  Stato   per   gli
                                  interventi  nel  mercato agricolo -
                                  A.I.M.A.
                                  All'ispettorato            centrale
                                  repressioni frodi
                                  Ai  signori  commissari  di Governo
                                  delle regioni
                                  Al  commissario  di  Stato  per  la
                                  regione siciliana
                                  Ai     signori    assessori    alla
                                  agricoltura delle regioni
                                   Ai    signori    assessori    alla
                                  agricoltura delle province di:
                                    Trento
                                    Bolzano
                                     e, per conoscenza:
                                  Al Ministero dell'interno:
                                    Gabinetto
                                    Dir. gen. di P.S.
                                  Al Ministero delle finanze:
                                    D.G. dogane e I.I.
                                    D.G. servizi finanza locale
                                    Comando generale Guardia di
                                     finanza - Ufficio operativo
                                  Al  Ministero  dell'industria,  del
                                  commercio e dell'artigianato - D.G.
                                  produzione industriale
                                  Al Ministero della sanita'  -  D.G.
                                  igiene e alimenti
                                  Al   Ministero  del  commercio  con
                                  l'estero - D.G. accordi commerciali
                                   Al comando generale dell'Arma  dei
                                  carabinieri - N.A.S.
                                  Alla  Corte  dei conti - Ufficio di
                                  controllo per l'A.I.M.A.
                                  Alla   rappresentanza    permanente
                                  italiana    presso   le   Comunita'
                                  europee - Bruxelles
                                  Alla  commissione   U.E.   -   D.G.
                                  agricoltura - Div. vino - Bruxelles
                                  Alla   direzione   generale   della
                                  produzione agricola
                                  Alle organizzazioni di categoria
                                  All'istituto regionale della vite e
                                  del vino
                                  Alla divisione IX
  Con il regolamento CEE della Commissione n. 344/94 del 15  febbraio
1994  e'  stata attivata per la campagna 1993-94 la "distillazione di
sostegno" di cui all'art. 41 del regolamento CEE  n.  822/87  per  un
volume  di  vino  da tavola pari a 3 milioni di ettolitri, di cui 1,8
milioni assegnati all'Italia.
  Con  la  presente  circolare  si  forniscono  agli  interessati  le
indicazioni e i necessari chiarimenti per  la  corretta  applicazione
della distillazione in oggetto.
1)   Volume  di  vino  che  puo'  formare  oggetto  di  contratto  di
distillazione.
  Ciascun produttore di vino da tavola di cui al successivo punto  2)
puo' stipulare uno o piu' contratti di distillazione o presentare una
o  piu'  dichiarazioni sostitutive fino ad un massimo di 20 ettolitri
di vino per ogni ettaro di superficie  coltivata  a  vigneto  per  la
produzione  di  vino  da  tavola  (ivi  compresi quelli a indicazione
geografica).
  Il numero degli ettari che  a  tal  fine  dovra'  essere  preso  in
considerazione e' quello indicato nel prospetto g) del quadro B della
dichiarazione di produzione per la campagna 1993-94.
  Per  i  produttori  che  hanno  ottenuto vino da tavola mediante la
vinificazione di prodotti  acquistati  dopo  la  presentazione  della
dichiarazione  di  produzione,  il numero degli ettari da prendere in
considerazione si ottiene dal rapporto tra  il  volume  (espresso  in
ettolitri  di  vino  feccioso)  di  vino  da  tavola di cui trattasi,
desunto dai registri di cantina, e la resa relativa.
  Qualora il quantitativo totale  di  vino  da  tavola  indicato  nei
contratti o nelle dichiarazioni sostitutive presentati dai produttori
italiani  ai  competenti  uffici  provinciali,  ai  fini  della  loro
approvazione, superi il  volume  di  1,8  milioni  di  ettolitri,  la
Commissione  U.E.  fissera'  la  percentuale  del  volume di vino che
potra' essere  effettivamente  distillato  rispetto  al  quantitativo
indicato nei contratti o nelle dichiarazioni.
2)  Soggetti  che  hanno titolo per concludere contratti o presentare
dichiarazioni per la distillazione.
  Possono accedere alla distillazione di  sostegno  i  produttori  di
vino  da  tavola  e,  cioe',  qualsiasi  persona fisica o giuridica o
associazione di dette persone che hanno prodotto vino  da  tavola  da
uve  fresche,  da  mosto  di  uve  o  da  mosto  di  uve parzialmente
fermentato, da essi stessi ottenuti o acquistati.
  I contratti di distillazione possono essere conclusi, da parte  dei
produttori,    soltanto   con   "distillatori"   o   "assimilati   al
distillatore" o "elaboratori di  vino  alcolizzato"  riconosciuti  ed
iscritti negli appositi registri di questo Ministero.
  In   conformita'  del  disposto  dell'art.  47,  paragrafo  1,  del
regolamento n. 822/87, i produttori che durante la  campagna  1992-93
erano  soggetti  agli  obblighi della distillazione dei sottoprodotti
della vinificazione (art. 35), dei vini  ottenuti  da  uve  da  mensa
(art.  36)  e  dei  vini da tavola (art. 39) di cui al regolamento n.
822/87, sono ammessi al beneficio della misura in questione  soltanto
se  forniscono  la  prova  di aver adempiuto agli obblighi anzidetti,
allegando  ai  contratti  o  alle   dichiarazioni   sostitutive,   la
dichiarazione  del  competente  ufficio  periferico  dell'Ispettorato
centrale   repressione   frodi,   attestante   l'assolvimento   delle
prestazioni viniche, della distillazione obbligatoria e, se del caso,
della  distillazione di cui all'art. 36 del regolamento n. 822/87 per
la  campagna  1992-93  o,  in  mancanza  di  detta  attestazione,  la
dichiarazione  di  responsabilita'  sul  soddisfacimento dei medesimi
obblighi di cui al successivo punto 3).
3) Presentazione dei contratti di distillazione e delle dichiarazioni
sostitutive ai fini della loro approvazione.
  I  produttori  di  vini  da  tavola  che  intendono  procedere alla
distillazione di cui trattasi, debbono  presentare  agli  ispettorati
provinciali  dell'agricoltura  o  agli  altri  organi designati dalle
regioni, per  l'approvazione,  i  contratti  di  distillazione  o  le
dichiarazioni sostitutive entro e non oltre il 17 aprile 1994.
  Detti  contratti  e  le  dichiarazioni  sostitutive dovranno essere
presentati sulla  base  dell'apposita  modulistica  gia'  predisposta
dall'A.I.M.A.
  Il contratto di distillazione o la dichiarazione sostitutiva, per i
quali si chiede l'approvazione, deve avere per oggetto l'acquisto del
vino  da  tavola  da  parte del distillatore e contenere l'impegno di
quest'ultimo  di  corrispondere  al  produttore,  entro   i   termini
stabiliti,  un  prezzo  non  inferiore  al  prezzo minimo di cessione
indicato al seguente punto 6), lettera a), fatta salva  la  riduzione
di  cui  all'art.  44 del regolamento n. 822/87 che, per la misura in
questione, e' di 0,15 ECU per ogni grado ettolitro di vino consegnato
alla distillazione.
  Oltre i predetti elementi, nei  contratti  di  distillazione  vanno
indicati:
    a)   la  quantita',  il  colore  e  la  gradazione  alcolometrica
effettiva del vino da tavola da distillare;
    b) le generalita' e l'indirizzo del produttore;
    c) il luogo ove e' immagazzinato il vino;
    d)  il  nome  del  distillatore  o  la  ragione   sociale   della
distilleria;
    e) l'indirizzo della distilleria.
  Gli  stessi contratti devono contenere una dichiarazione secondo la
quale il produttore, sotto la propria responsabilita':
   attesta (nel  caso  in  cui  non  sia  in  grado  di  produrre  la
dichiarazione  di cui al precedente punto 2) di aver soddisfatto agli
obblighi delle distillazioni di cui agli articoli 35,  36  e  39  del
regolamento CEE n. 822/87;
   si  impegna  ad  addizionare  al  vino da tavola cloruro di litio,
nella misura fra i 5 ed i 10 grammi  per  quintale,  conformemente  a
quanto previsto al seguente punto 7);
   attesta  di  non  aver  presentato  in  altre  province  contratti
relativi alla stessa distillazione, specificando, in caso  contrario,
l'ufficio presso il quale ha presentato tali contratti e le quantita'
di  vino  oggetto  dei  contratti  medesimi  approvati  o in corso di
approvazione.
  Nel caso in cui un produttore faccia eseguire per proprio conto  la
distillazione  negli  impianti  di  un  distillatore riconosciuto, il
contratto di distillazione e'  sostituito  da  una  dichiarazione  di
consegna e da un contratto di "lavorazione per conto" concluso tra il
produttore ed il distillatore riconosciuto.
  La "dichiarazione" e il contratto di "lavorazione per conto" devono
contenere tutti gli elementi e le attestazioni sopraspecificate.
  La  stessa  dichiarazione deve essere presentata dal produttore che
esegue la distillazione negli impianti di cui  e'  titolare.  In  tal
caso,  il campione del vino da distillare deve essere prelevato sotto
il controllo di un pubblico ufficiale ed inviato  ad  un  laboratorio
autorizzato  per  l'analisi  del  prodotto,  che  deve  accertare, in
particolare, la determinazione  analitica  del  titolo  alcolometrico
volumico  effettivo,  dell'acidita'  totale,  dell'acidita'  volatile
espressa in acido  acetico,  dell'anidride  solforosa,  dell'estratto
secco  e delle ceneri. Il risultato di tali analisi viene trasmesso a
cura del produttore all'A.I.M.A. unitamente al  verbale  redatto  dal
pubblico  ufficiale  che  ha presenziato al prelevamento del campione
stesso.
  Ulteriori istruzioni saranno fornite dall'A.I.M.A. in  ordine  alle
modalita' di richiesta degli aiuti ed erogazioni degli aiuti stessi.
  Il  "contratto  di  distillazione" o la "dichiarazione sostitutiva"
ed, eventualmente, il contratto  di  "lavorazione  per  conto"  vanno
presentati,  per  l'approvazione,  in  cinque  copie  all'ispettorato
provinciale dell'agricoltura o  ad  altro  organo  all'uopo  preposto
dalla  regione,  nella  provincia  in cui e' immagazzinato il vino da
tavola da distillare, corredati  dalla  dichiarazione  di  produzione
della  campagna  1993-94,  nonche',  se  del  caso,  dalle  fotocopie
autenticate dei fogli  del  registro  di  carico  e  scarico  per  le
verifiche  di cui al precedente punto 1) ai fini della determinazione
del  quantitativo  massimo  di  vino  da  tavola  da  ammettere  alla
distillazione.
  Il  produttore  interessato  alla  distillazione  in questione deve
fornire la prova di avere effettivamente prodotto e  di  detenere  il
quantitativo  di vino destinato alla distillazione stessa. Tali prove
sono fornite allegando al contratto la dichiarazione di produzione ed
i fogli del registro di carico e scarico come indicato in precedenza.
  In relazione alla particolare articolazione del provvedimento ed ai
limitati tempi tecnici  entro  i  quali  e'  possibile  concludere  i
contratti,  si  conferma  che gli enti eventualmente incaricati dalle
regioni  per  i  rispettivi  territori  di  competenza  e  l'istituto
regionale della vite e del vino di Palermo per la Sicilia, avranno il
compito  di  coordinare  le  iniziative  dei  produttori  singoli  ed
associati.
4) Approvazione dei contratti di distillazione e delle  dichiarazioni
sostitutive.
  Gli  uffici  periferici  preposti all'approvazione dei contratti di
distillazione  procederanno  all'accertamento,   sulla   base   della
documentazione presentata:
   della  sussistenza  delle  condizioni  prescritte per l'ammissione
alla distillazione;
   della giacenza in cantina di un volume di vino  pari,  almeno,  al
volume che forma oggetto del contratto o della dichiarazione.
  Qualora   dall'anzidetto   accertamento  dovesse  emergere  che  la
quantita' di vino oggetto  del  contratto  (o  dichiarazione)  supera
quella  ammissibile,  l'Ispettorato  stesso procedera' d'ufficio alla
conseguente rettifica.
  Gli uffici stessi devono comunicare - a mezzo telegramma - entro  e
non  oltre  il  26  aprile  1994 al Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali - D.G.  della  tutela  -  Div.  VI  -  Via  XX
Settembre,  20  -  00187 Roma, le quantita' globali di vino da tavola
oggetto dei contratti o delle  dichiarazioni  sostitutive  presentate
per  l'approvazione,  avuto riguardo alle eventuali rettifiche di cui
si  e'  fatto  cenno.   L'opportunita'   di   effettuare   la   detta
comunicazione  a  mezzo  telegramma o telex entro la predetta data e'
connessa con l'esigenza di non superare il volume assegnato.
  Pertanto,  le  comunicazioni pervenute in ritardo non saranno prese
in considerazione e i relativi contratti o dichiarazioni  sostitutive
saranno esclusi dall'intervento di cui trattasi.
  Sulla  base delle comunicazioni effettuate dai singoli Stati membri
la Commissione U.E. decidera' in merito  all'eventuale  riduzione  da
apportare   al   volume  di  vino  indicato  nel  contratto  o  nella
dichiarazione.
  In relazione a tale decisione, questo Ministero provvedera', con la
dovuta tempestivita', a dare notizia agli uffici interessati circa il
livello della riduzione che dovra' essere operata sul volume di  vino
indicato  in  ciascun contratto o dichiarazione e gli uffici preposti
procederanno all'approvazione dei  contratti  o  delle  dichiarazioni
presentati   dagli   interessati   entro   i  termini  stabiliti  con
l'apposizione del visto "si approva per Hl.  . . . . .", pari al . .%
del quantitativo indicato in contratto con timbro, data e  firma  del
responsabile  dell'ufficio.  Resta  inteso  che  l'approvazione  deve
indicare l'effettivo quantitativo di vino ammesso alla  distillazione
dopo   aver  applicato  la  percentuale  di  riduzione  decisa  dalla
Comunita'.
  L'approvazione di cui sopra deve  aver  luogo  entro  dieci  giorni
successivi  alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
CEE del relativo regolamento che fissa la riduzione.
  Gli uffici stessi comunicheranno, tempestivamente, agli interessati
l'esito della procedura anzidetta, entro la stessa data prevista  per
l'approvazione.
  A tal fine, tre copie dei contratti o dichiarazioni cosi' approvati
saranno  restituite alle parti contraenti (produttore e distillatore)
ed un'altra sara' inviata sollecitamente all'A.I.M.A. unitamente alla
documentazione richiesta.
  Si ricorda - come meglio si dira' al successivo punto 8) - che  per
i  volumi  di  vino  avviati  alla  distillazione  eccedenti i volumi
consentiti non sara' riconosciuto al distillatore alcun aiuto.
  Le operazioni  di  distillazione  possono  aver  inizio  solo  dopo
l'approvazione del contratto o della dichiarazione i quali, come gia'
detto  in precedenza, sono approvati tenuto conto della riduzione del
volume di vino da distillare.
  Gli  uffici  preposti  all'approvazione  dei  contratti   e   delle
dichiarazioni  sostitutive sono invitati ad attenersi scrupolosamente
all'osservanza delle citate disposizioni, specie per  quanto  attiene
alla tempestivita' delle comunicazioni dei dati richiesti.
5)  Caratteristiche  del vino oggetto di contratto di distillazione e
prodotti ottenibili.
  Possono formare oggetto di contratto di  distillazione  i  vini  da
tavola  bianchi,  rossi  e  rosati  aventi  una  gradazione  alcolica
effettiva superiore a 9,5% vol. e non superiore a 15% vol. (1).
  Ai fini dell'applicazione della misura in esame i  vini  rosati  si
considerano assimilati ai vini rossi.
  Le  caratteristiche  del  vino da distillare devono risultare da un
certificato di analisi  rilasciato  da  un  laboratorio  od  istituto
all'uopo abilitato da cui figuri:
    a) per quanto riguarda le caratteristiche chimiche:
    la gradazione alcolometrica effettiva;
    l'acidita' volatile espressa in acido acetico;
    l'acidita' totale espressa in acido tartarico;
    l'estratto secco e le ceneri;
    b)  per  quanto  riguarda  le  caratteristiche  organolettiche si
rimanda  al  decreto  ministeriale  12  marzo  1986,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio
1986.
  Tuttavia, tenuto conto che il vino in causa deve essere  denaturato
con  cloruro  di  litio,  non  sara'  necessaria  l'indicazione delle
caratteristiche relative al sapore.
  Dalla distillazione in discorso possono essere ottenuti i  seguenti
prodotti:
   alcole  neutro rispondente alle caratteristiche qualitative di cui
all'allegato I del regolamento CEE n. 2046/89 del Consiglio;
          ________
             (1) Ad eccezione dei vini da  tavola  aventi  un  titolo
          alcolometrico  totale  massimo  fino  a 17% vol. e prodotti
          nelle superfici viticole situate nella zona  C/3/b  ad  una
          altitudine  inferiore  a  600  metri.   (Regolamento CEE n.
          2319/74 del 10 settembre 1974).
 
   acquavite di vino  rispondente  alle  caratteristiche  qualitative
previste dalle vigenti disposizioni comunitarie di cui al regolamento
CEE n. 1576/89;
   alcole  greggio avente titolo alcolometrico pari o superiore a 52%
vol.
6) Prezzi minimi di cessione dei vini ed importi degli aiuti.
   a)  Il  prezzo  minimo  di  cessione   del   vino   avviato   alla
distillazione  di  cui  trattasi  e'  stato  fissato, per grado e per
ettolitro, al livello di ECU 2,60 per i vini rossi e rosati  di  tipo
RI, RII e per i vini bianchi di tipo AI.
  Tale  prezzo,  che  si  applica  a  merce  sfusa franco azienda del
produttore, deve essere corrisposto dal  distillatore  al  produttore
entro  tre  mesi  dall'entrata  in distilleria di ciascuna partita di
vino da tavola.
   b) Gli importi degli aiuti sono stati  fissati  per  grado  e  per
ettolitro nella seguente misura:
   1)   ECU   2,11   se  si  ottiene  alcole  neutro,  come  definito
all'allegato I del regolamento CEE n. 2046/89;
   2)  ECU  2,00  se  si  ottiene  alcole  grezzo  avente  un  titolo
alcolometrico  di  almeno  52% vol. o se si ottiene acquavite di vino
rispondente alle caratteristiche fissate dalle disposizioni vigenti.
  Per quanto concerne il tasso da utilizzare per convertire in moneta
nazionale  il  prezzo  di  acquisto  del  vino,  gli  aiuti  per   la
distillazione   nonche'  l'importo  della  riduzione  del  prezzo  di
acquisto di cui al precedente punto 3, il tasso applicabile e' quello
in vigore il primo giorno del  mese  in  cui  e'  avvenuta  la  prima
consegna del vino alla distilleria, riferita ad uno stesso contratto.
7) Impiego del rilevatore.
  Le  disposizioni  del  citato  regolamento  CEE  del  Consiglio  n.
2046/89, nel delegare alle autorita' competenti degli Stati membri  i
compiti  di  controllo  intesi  ad evitare la sottrazione dei vini da
distillare alla loro destinazione, prevedono:
   la possibilita' di imporre l'impiego di un rivelatore;
   il divieto di opporsi, a causa della presenza del rivelatore, alla
circolazione del vino in questione  destinato  alla  distillazione  o
alla circolazione dei prodotti ottenuti dalla distillazione stessa.
  Con  il  decreto  ministeriale  20  maggio  1986  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 1986, e' stato stabilito  che
il  vino da tavola oggetto dei contratti di distillazione deve essere
addizionato con cloruro di litio nella misura compresa  tra  5  e  10
grammi  per  quintale  di  prodotto  da  avviare  alla distillazione,
opportunamente miscelato.
  La violazione degli obblighi suddetti comporta per  i  trasgressori
l'applicazione  delle sanzioni previste dal decreto-legge 7 settembre
1987, n. 370, convertito nella legge n. 460 del 4 novembre 1987.
  I  produttori  debbono  comunicare   telegraficamente   all'ufficio
periferico   dell'Ispettorato   repressione   frodi   competente  per
territorio l'avvenuta denaturazione del vino, secondo  le  norme  del
precitato   decreto   20   maggio   1986,  e  non  possono  procedere
all'estrazione o alla consegna del prodotto prima che siano trascorse
almeno settantadue ore dalla predetta comunicazione non  computandosi
in detto termine le ore dei giorni festivi.
  I  distillatori hanno l'obbligo di non ritirare il vino qualora non
sia stata effettuata, dai produttori, l'aggiunta del cloruro di litio
nella misura prescritta.
8) Tolleranza nella consegna del vino alla distillazione e  cause  di
forza maggiore.
  Nell'esecuzione  del  contratto  (o della dichiarazione) e' ammessa
una tolleranza del 5% in  meno,  rispetto  al  quantitativo  di  vino
indicato nel contratto stesso (o nella dichiarazione).
  In conseguenza nessun aiuto e concesso:
   per   l'intero   volume   di  vino  effettivamente  consegnato  in
distilleria  quando  questo  risulta  inferiore  al  95%  del  volume
indicato nel contratto (o dichiarazione);
   per  la quantita' di vino che eccede quella indicata nel contratto
(o dichiarazione) approvato.
  Nella  consegna  del  vino  alla  distillazione  e'   ammessa   una
tolleranza  di  0,8  grado  alcole,  in piu' o in meno, rispetto alla
gradazione alcolica indicata  nel  contratto  o  nella  dichiarazione
sostitutiva,   fermo  restando  il  limite  previsto  per  il  titolo
alcolometrico effettivo che deve essere superiore a 9,5% vol.
  Se per caso fortuito o per causa di forza maggiore, la totalita'  o
una  parte  del  vino  da  distillare  non puo' essere distillata, il
distillatore o il produttore interessato ne informa,  senza  indugio,
l'organismo  di  intervento  dello Stato membro nel cui territorio si
trova la distilleria e l'organismo di intervento dello  Stato  membro
in cui si trova la cantina del produttore, se quest'ultima e' sita in
un altro Paese.
  In  queste circostanze, in deroga a quanto prima precisato, l'aiuto
Feoga e' versato per il quantitativo effettivamente distillato.
  Il  volume  minimo  di  vino  che  puo'  essere   consegnato   alla
distillazione  da  ciascun  produttore non puo' essere inferiore a 10
ettolitri.
9) Elaborazione vino alcolizzato.
  Il vino destinato alla distillazione  puo'  essere  trasformato  in
vino alcolizzato.
  Le  norme che disciplinano l'elaborazione del vino alcolizzato sono
contenute negli articoli 25 e 26 del regolamento CEE  n.  2046/89  e,
per  quanto  riguarda  la distillazione in questione, nel regolamento
CEE n.  2721/88,  modificato,  da  ultimo,  dal  regolamento  CEE  n.
2181/91.
  Si  ricorda,  inoltre,  che con circolare n. 10 del 2 giugno 1989 e
con lettera circolare del 18 febbraio 1991, prot. F/435,  sono  state
emanate  dalla  scrivente le norme relative alla elaborazione di vino
alcolizzato per la distillazione.
  Nel caso in questione l'importo dell'aiuto e' stato fissato in  ECU
1,96.
10) Adempimenti dei distillatori.
  Premesso   che   le   operazioni  di  distillazione  devono  essere
effettuate entro e  non  oltre  il  31  agosto  1994  i  distillatori
riconosciuti  ed  i  loro assimilati dovranno comunicare all'A.I.M.A.
entro e non oltre il 10 di ogni mese le quantita' di vino  distillato
nel  corso  del mese precedente e le quantita' dei prodotti ottenuti,
distinti in alcole neutro, alcole greggio e acquavite di vino.
  Si rammenta in proposito che ai sensi  delle  modifiche  introdotte
nel  regolamento  n.  2721/88  con  il  regolamento CEE n. 2181/91 il
tardivo  adempimento  delle  anzidette  comunicazioni  comporta   una
riduzione dell'aiuto dello 0,1% per ogni giorno di ritardo.
  Se   il   ritardo  e'  superiore  ad  un  mese  l'aiuto  non  viene
corrisposto.
  Le stesse  modifiche  prevedono  anche  una  riduzione  dello  0,5%
dell'aiuto  per ogni giorno di ritardo, e per un periodo di due mesi,
a carico del distillatore che abbia trasmesso in ritardo:
   la  prova  del  pagamento  del  prezzo  minimo  previsto  per   la
distillazione in causa;
   la domanda per ottenere l'aiuto.
  Se il ritardo supera i due mesi l'aiuto non sara' versato.
  E'  previsto,  altresi',  che  nel  caso in cui il distillatore non
rispetti il termine previsto per il pagamento del prezzo di  acquisto
del  vino  l'aiuto  sara'  ridotto dell'1% per ogni giorno di ritardo
durante il periodo di un mese.
  Se il ritardo e' superiore ad un mese l'aiuto non sara' versato.
11) Raccomandazioni finali.
  Nel richiamare l'attenzione degli organi periferici - preposti alla
ricezione, all'esame ed  alla  approvazione  dei  contratti  -  sulla
necessita' che tutti gli adempimenti siano effettuati con accuratezza
e  con  la  necessaria  tempestivita',  si  invitano  gli  enti  e le
organizzazioni delle  categorie  interessate  a  dare  alla  presente
circolare la massima divulgazione possibile.
  L'Ispettorato  centrale  repressione  frodi  effettuera' indagini e
controlli finalizzati ad accertare, mediante analisi  per  sondaggio,
l'origine  e  le  caratteristiche  analitiche  del  vino avviato alla
distillazione.
  Si richiama, altresi', l'attenzione sul contenuto dell'articolo  4,
comma 11, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  4  novembre  1987,  n.  460,  il  quale
stabilisce,  tra  l'altro,  che  l'inosservanza  delle   disposizioni
contenute    nella   regolamentazione   comunitaria   relativa   alla
distillazione dei vini, comporta  l'applicazione  della  sanzione  di
lire  centocinquantamila  per  quintale  o  frazione  di  quintale di
prodotto e, comunque, non inferiore a lire seicentomila.
  Si  rammenta,  infine,  che i dati dello schedario viticolo saranno
utilizzati ai fini degli opportuni controlli.
                                                   Il Ministro: DIANA