All'Azienda   di   Stato  per  gli
                                  interventi  nel  mercato agricolo -
                                  A.I.M.A.
                                  All'Ispettorato            centrale
                                  repressioni frodi
                                  Ai  signori  commissari  di Governo
                                  delle regioni
                                  Al  commissario  di  Stato  per  la
                                  regione siciliana
                                  Ai     signori    assessori    alla
                                  agricoltura delle regioni
                                    Ai    signori    assessori   alla
                                  agricoltura   delle   province   di
                                  Trento e di Bolzano
                                     e, per conoscenza:
                                  Al Ministero dell'interno:
                                    Gabinetto
                                    Dir. gen. di P.S.
                                  Al Ministero delle finanze:
                                    D.G. dogane e I.I.
                                    D.G. servizi finanza locale
                                    Comando generale Guardia di
                                     finanza - Ufficio operativo
                                  Al  Ministero  dell'industria,  del
                                  commercio e dell'artigianato - D.G.
                                  produzione industriale
                                  Al Ministero della sanita' - D.G.
                                  igiene e alimenti
                                  Al   Ministero  del  commercio  con
                                  l'estero - D.G. accordi commerciali
                                  Al  Comando  generale dell'Arma dei
                                  carabinieri - N.A.S.
                                  Alla  Corte  dei conti - Ufficio di
                                  controllo per l'A.I.M.A.
                                  Alla    rappresentanza   permanente
                                  italiana    presso   le   Comunita'
                                  europee - Bruxelles
                                  Alla commissione U.E. - D.G.
                                  agricoltura - Div. vino - Bruxelles
                                  Alla   direzione   generale   della
                                  produzione agricola
                                  Alle organizzazioni di categoria
                                  All'istituto regionale della vite e
                                  del vino
                                  Alla divisione IX
  In  applicazione dell'art. 39 del regolamento C.E. del Consiglio n.
822/87,  la  Commissione  U.E.  con regolamento C.E. n. 343/94 del 15
febbraio  1994  ha  attivato  la  distillazione  obbligatoria  per un
quantitativo di vino pari a 18.200.000 ettolitri, cosi' ripartito:
   Hl. 2.550.000 in Francia;
   Hl. 12.150.000 in Italia;
   Hl. 3.000.000 in Spagna;
   Hl. 500.000 in Grecia.
  Con  il regolamento C.E. n. 465/94 del 1 marzo 1994, modificato dal
successivo  regolamento  C.E.  n. 610/94 del 18 marzo 1994 sono state
stabilite  le  percentuali  della  produzione  dei  vini da tavola da
consegnare in Italia alla suddetta distillazione.
  Con  la  presente circolare si forniscono, pertanto, le indicazioni
ed  i necessari chiarimenti per la corretta applicazione della misura
in  questione,  che  ricalcano  sostanzialmente  quelle  delle scorse
campagne, fatta eccezione per quanto riguarda:
   il livello dei prezzi e dei premi;
   le percentuali dell'obbligo a carico di ciascun produttore;
   la  fascia  di esenzione dall'obbligo che, per questa campagna, va
da 0 a 45 hl/ha di resa;
   la  comunicazione entro il 20 aprile 1994 del quantitativo di vino
da distillare;
   la   quantita'  dell'alcool  neutro  che  puo'  essere  consegnato
all'organismo di intervento.
  Si sottolinea, inoltre, che anche per la corrente campagna l'Italia
ha  ottenuto  di  poter  beneficiare di talune deroghe alla normativa
vigente  che  hanno  consentito  di  tener conto, nella distribuzione
dell'obbligo, della nostra situazione produttiva.
  In proposito si ricorda che in corrispondenza del doppio della resa
media  nazionale  (154  hl/ha)  e'  stata  fissata una percentuale di
conferimento  del  65,5%  in  luogo del 75% e che sono stati esentati
dall'obbligo  i produttori con una resa uguale o inferiore a 45 hl/ha
nonche'  quelli tenuti a consegnare un volume di vino inferiore ai 25
hl  e  non  a 5 hl, come stabilito per i produttori degli altri Paesi
della Comunita'.
1) Soggetti obbligati alla distillazione.
  In   linea   di   principio,   sono   soggetti   all'obbligo  della
distillazione  in  questione  tutti  i  produttori che nella campagna
vitivinicola   in   corso   hanno   ottenuto  vino  da  tavola  dalla
trasformazione  di  uva,  mosti  di  uva,  mosti  di uva parzialmente
fermentati,  vini  nuovi ancora in fermentazione, da essi prodotti od
acquistati   nonche'   qualsiasi   persona   fisica   o  giuridica  o
associazione  di dette persone soggette agli obblighi di cui all'art.
35 del regolamento C.E. n. 822/87.
  Per  quanto  riguarda  l'Italia e' da tener presente che, in deroga
all'art.  9,  paragrafo  1,  del  regolamento  C.E.  n.  441/88, sono
esonerati dall'obbligo i produttori che:
   nella campagna in corso sono tenuti a consegnare un volume di vino
inferiore a 25 ettolitri;
   dopo  le  eventuali  detrazioni  del  volume di vino oggetto della
distillazione  preventiva  sono tenuti a consegnare un volume di vino
residuo inferiore ai 25 ettolitri.
  Si  segnala,  inoltre, che anche nella campagna corrente, in deroga
all'art.  6,  paragrafo  1, del citato regolamento C.E. n. 441/88, il
produttore  puo'  dedurre  dalla  base  di  calcolo  dell'obbligo  le
quantita'  di  mosto  di uva desti nate alla elaborazione di prodotti
diversi  dal  vino da tavola, non ancora trasformati alla data del 15
marzo  1994,  a  condizione  che  il produttore medesimo si impegni a
trasformarli  entro  il  31 agosto 1994. Il produttore al riguardo e'
tenuto  a  dichiarare,  secondo  il  modello  di  cui all'allegato 2,
all'ufficio  competente  dell'Ispettorato centrale repressione frodi,
la trasformazione dei propri mosti d'uva in prodotti diversi dal vino
da  tavola.  Se  detta  trasformazione  non  ha  avuto luogo entro la
predetta  data  il  produttore  dovra'  consegnare alla distillazione
obbligatoria,  sotto  forma  di vino, la quantita' dovuta per i mosti
non trasformati, maggiorata del 20%.
  Si  precisa,  altresi', che in considerazione delle difficolta' che
si  potrebbero  verificare  in  sede  di  attuazione  della misura in
questione,  e'  concessa  ai  produttori obbligati la possibilita' di
consegnare  alla  distillazione,  in  alternativa  al vino di propria
produzione, vino ottenuto da altri produttori.
  In tal caso il produttore obbligato puo':
   avviare  esso stesso alla distillazione del vino acquistato presso
altro produttore;
   dare  mandato  ad  altro  produttore di provvedere, per suo conto,
alla consegna in distilleria del vino.
  Inoltre,  anche  per  la  campagna in corso, per l'applicazione dei
paragrafi  1 e 2 dell'art. 12 del regolamento C.E. n. 441/88, il vino
consegnato   alla   distillazione  in  assolvimento  dell'obbligo  in
questione  deve  essere  di  produzione nazionale. Cio' significa, ad
esempio,  che  un produttore italiano non soddisfa il proprio obbligo
avviando  alla  distillazione  vino acquistato da un produttore greco
come  pure  non  assolve  l'obbligo  mediante la "consegna per conto"
effettuata da un produttore spagnolo.
2) Percentuali dell'obbligo.
  La  quantita' di vino che ciascun produttore e' tenuto a consegnare
o  far  consegnare  per  suo  conto  in  distilleria  e'  determinata
utilizzando la percentuale corrispondente alla propria resa/Hza, come
indicato nell'allegato 1 della resente circolare.
  La  predetta  resa,  qualora  formata  da  decimali,  dovra' essere
comunque  arrotondata  alla  unita' inferiore (es. per una resa/Ha di
107,85 dovra' essere presa in considerazione la cifra 107).
3)  Caratteristiche  del  vino  oggetto  di  distillazione e prodotti
ottenibili.
  Per quanto riguarda il nostro Paese, il vino oggetto di consegna in
distilleria, in assolvimento dell'obbligo di che trattasi, e' il vino
atto a dare il vino da tavola ed il vino da tavola, siano essi rossi,
rosati o bianchi.
  I  vini  atti  devono avere un titolo alcolometrico volumico almeno
pari  a  quello  naturale minimo fissato per la zona in cui essi sono
stati prodotti, e cioe':
   8% vol. per quelli della zona CIb;
   8,5% vol. per quelli della zona CII;
   9% vol. per quelli della zona CIII.
  I  vini  da  tavola debbono avere una gradazione alcolica effettiva
compresa  tra  9 e 15% vol., fatti salvi i vini da tavola prodotti in
particolari  superfici viticole, i quali possono avere una gradazione
alcolica massima di 17% vol. (vedasi in proposito il regolamento C.E.
n. 2319/74 del 10 settembre 1974).
  Le  caratteristiche  dei  vini  in questione devono risultare da un
certificato  di  analisi,  rilasciato  da  un laboratorio od istituto
all'uopo abilitato, nel quale debbono essere indicati:
    a) per quanto riguarda le caratteristiche chimiche:
    la gradazione alcolometrica effettiva;
    l'acidita' volatile espressa in acido acetico;
    l'acidita' totale espressa in acido tartarico;
    l'estratto secco e le ceneri;
    b)  per  quanto  riguarda  le  caratteristiche  organolettiche si
rimanda  al  decreto  ministeriale  12  marzo  1986,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio
1986.
  Tuttavia,  tenuto conto che il vino in causa deve essere denaturato
con  cloruro  di  litio,  non  sara'  necessaria  l'indicazione delle
caratteristiche relative al sapore.
  Dalla  distillazione  in oggetto possono essere ottenuti i seguenti
prodotti:
   alcole  neutro rispondente alle caratteristiche qualitative di cui
all'allegato al regolamento C.E. n. 2046/89 del Consiglio;
   acquavite  di  vino  rispondente  alle caratteristiche qualitative
previste dal regolamento C.E. n. 1576/89;
   alcole  greggio avente titolo alcolometrico pari o superiore a 52%
vol.
4) Prezzi minimi di cessione del vino alla distillazione.
  Fatta  salva  la  riduzione  del  prezzo  prevista dall'art. 44 del
regolamento  C.E.  n.  822/87,  il  prezzo  minimo  di  cessione alla
distillazione  obbligatoria del vino atto a dare vino da tavola e del
vino  da  tavola,  per  la  presente  campagna, e' pari al 26,14% del
prezzo  di  orientamento  del  vino  da  tavola dei tipi RI, RII e AI
atteso che la quantita' di vino da distillare nell'ambito C.E. eccede
il limite del 10% delle utilizzazioni normali.
  Tale  prezzo,  che  si  applica  a  merce  sfusa franco azienda del
produttore,  e'  pari  a  0,83 ECU % vol. d'alcole e per ettolitro, e
deve essere corrisposto dal distillatore al produttore entro tre mesi
dall'entrata in distilleria di ciascuna partita di vino.
  Qualora  si  constati  che  il distillatore non ha pagato il prezzo
minimo  di  acquisto  del  vino  al  produttore soggetto all'obbligo,
l'organismo  di  intervento versa al produttore stesso, anteriormente
al 1 giugno 1995 un importo uguale all'aiuto.
  A   seguito   dell'emanazione  del  regolamento  C.E.  n.  2192/93,
"relativo a taluni fatti generatori dei tassi di conversione agricoli
utilizzati  per  il  settore  vitivinicolo",  il tasso di conversione
dell'ECU  in lire applicabile per la misura in questione e' quello in
vigore il 1 aprile c.a.
 5)  Livello  degli aiuti alla distillazione e dei prezzi di cessione
dei prodotti ottenuti.
  I  livelli  degli aiuti a favore dei distillatori sono fissati come
segue:
   per  la produzione di alcole neutro in 0,31 ECU % vol. di alcole e
per ettolitro;
   per  la produzione di acquavite di vino e di alcole greggio avente
almeno 52% vol. in 0,20 ECU % vol. di alcole e per ettolitro.
  Nell'ambito  della  distillazione  in  questione  e' prevista per i
distillatori, la possibilita' di:
   beneficiare   di   un   aiuto   per   i  prodotti  ottenuti  dalla
distillazione;
   oppure  consegnare  all'A.I.M.A.  i  prodotti  della distillazione
aventi un titolo alcolometrico di almeno 92% vol.
  Nessun aiuto e' riconosciuto al distillatore per il quantitativo di
alcole  ottenuto  dal vino che ecceda la quota d'obbligo, fatta salva
la tolleranza ammessa fino a 2%.
  Il  prezzo  che  l'A.I.M.A.  e' tenuta a pagare al distillatore per
l'alcole  consegnato  purche'  avente  almeno 92% vol., e' pari a ECU
1,16 % vol. di alcole e per ettolitro.
6) Riduzione del prezzo di cessione.
  Per  quanto  riguarda  la  riduzione  del  prezzo  di  cessione  da
applicare   al  vino  da  tavola  consegnato  in  distilleria  da  un
produttore   che   abbia  beneneficiato  dell'aiuto  comunitario  per
l'arricchimento   dei  prodotti  della  vendemmia,  si  rimanda  alla
circolare  n.  13  del  27  settembre 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale   n.  250  del  23  ottobre  1993,  recante  "modalita'  di
applicazione  concernenti  la  riduzione  del prezzo del vino avviato
alla distillazione nel corso della campagna 1993-94".
  In  ogni  caso,  si  precisa  che  il  produttore  obbligato che fa
eseguire  la  consegna  per suo conto da un altro produttore non deve
effettuare  alcun  versamento  all'A.I.M.A. per il vino consegnato in
distilleria  anche  se  ha  beneficiato  dell'aiuto  comunitario  per
l'arricchimento.
  In  tal  caso la riduzione del prezzo del vino consegnato per conto
si  applica  soltanto  al  produttore  conferente  che ha beneficiato
dell'aiuto comunitario per l'arricchimento nella campagna 1993-94.
  Si  fa  presente,  infine, che nelle fatture relative alla cessione
del  vino  in  caso di riduzione del prezzo per arricchimento, devono
essere indicati distintamente il prezzo intero del vino e la relativa
riduzione operata sullo stesso.
7) Adempimento dell'obbligo - Base di calcolo.
  Ogni  produttore  adempie  al proprio obbligo consegnando o facendo
consegnare per suo conto un volume di vino da tavola o di vino atto a
dare  vino  da  tavola,  anche  di  annate  precedenti,  pari  ad una
percentuale  della propria produzione di vino da tavola e di prodotti
a monte del vino da tavola, ottenuto nella campagna in corso.
  Tale  produzione  si  intende  costituita  dall'insieme del vino da
tavola feccioso, ivi compreso il vino con indicazione geografica ed i
vini tipici, nonche' dei prodotti a monte del vino da tavola indicati
nel  quadro  B  -  sotto  le  lettere  b),  c),  d), e) ed f) - della
dichiarazione di produzione vitivinicola presentata entro il 15 dello
scorso mese di dicembre.
  Si precisa che sono considerati prodotti a monte del vino da tavola
anche  i  mosti  mutizzati  con  SOfB0122  mentre non lo sono i mosti
concentrati e i mosti concentrati rettificati.
  Al  volume dei prodotti cosi' ottenuto, che costituisce la base per
la quantificazione dell'obbligo:
   si   aggiungono:   i  quantitativi  di  vino  da  tavola  ottenuti
anteriormente  al  15  marzo  1994  a  seguito  di  trasformazione di
prodotti  a  monte  del vino, acquistati dal produttore vinicolo dopo
l'8 dicembre 1993.
  In   tal   caso,   il   volume  della  produzione  da  prendere  in
considerazione   sara'  pari  al  quantitativo  totale  dei  prodotti
utilizzati  per  la vinificazione e iscritti nei registri di carico e
scarico.
  Il volume di vino da tavola corrispondente ai quantitativi di mosti
concentrati  e  di  mosti concentrati rettificati impiegati - sia per
l'aumento  della gradazione alcolica che per la dolcificazione - dopo
l'8  dicembre 1993 e fino al 15 marzo 1994, deve essere incluso nella
base di calcolo per la determinazione della quota d'obbligo.
  Per  quanto  riguarda  il maggior volume di vino da tavola ottenuto
per  effetto  della  dolcificazione, sono esclusi dall'obbligo coloro
che non posseggono la qualifica di "produttori vinicoli" (ad esempio,
gli   imbottigliatori),   in   quanto  non  hanno  effettuato  alcuna
operazione di vinificazione;
   si  sottraggono:  i  quantitativi  a monte del vino per i quali il
produttore  e'  in  grado di fornire la prova che anteriormente al 15
marzo  1994 sono stati trasformati in prodotti diversi dal mosto, dal
mosto   parzialmente   fermentato,   dal   vino   nuovo   ancora   in
fermentazione, dal vino atto, dal vino da tavola (praticamente quelli
trasformati   in   succhi,   mosti   concentrati,  mosti  concentrati
rettificati,   vini   spumanti,   mosti  parzialmente  fermentati  in
bottiglia ecc.), o che sono stati ceduti.
  La  prova  di  cui sopra e' costituita dalle relative registrazioni
che dovranno figurare nei registri di carico e scarico.
  Allo scopo di consentire l'effettuazione dei necessari controlli, i
produttori  che  hanno  ceduto prodotti a monte del vino dopo la data
dell'8  dicembre  1993,  comunicano  ai  competenti uffici periferici
dell'Ispettorato   centrale   repressione   frodi  le  generalita'  e
l'indirizzo dell'acquirente dei prodotti medesimi, il relativo volume
e la data del loro trasferimento, nonche' la relativa resa/Ha.
  Ogni  produttore  che  ottenga,  nel  corso della campagna, vino da
tavola  mediante trasformazione e/o declassamento di un vino D.O.C. o
D.O.C.G. e' soggetto anch'esso all'obbligo della distillazione.
 8)  Esenzione parziale o totale dall'obbligo della distillazione per
i produttori che hanno proceduto all'estirpazione dei vigneti.
  Il  paragrafo  4  dell'art.  1  del  regolamento C.E. n. 1990/93 ha
abrogato,  a decorrere dal 1 settembre 1993, l'art. 8 del regolamento
C.E.  n.  1442/88,  relativo  alla concessione dei premi di abbandono
definitivo di superfici viticole.
  Detto   art.  8,  nel  corso  del  periodo  di  sua  validita',  ha
riconosciuto  al  produttore che ha proceduto all'estirpazione a tale
titolo la esenzione totale o parziale dall'obbligo di cui trattasi.
  Pertanto,  il produttore titolare del predetto diritto nel caso che
beneficia   dell'anzidetta  riduzione  dovra'  farne  menzione  nella
comunicazione   di   cui  all'allegato  n.  3  citando  espressamente
"quantitativo  ridotto  ai  sensi dell'art. 8 del regolamento C.E. n.
1442/88"  e  dovra' produrre, unitamente a tale allegato, l'attestato
rilasciato   dal   competente   ufficio   dell'assessorato  regionale
all'agricoltura, nel quale dovra' figurare, tra l'altro, il volume di
vino  che  puo'  essere  esonerato  dalla  distillazione obbligatoria
(vedasi in proposito circolare n. 8 del 20 luglio 1989 prot. n. 32295
-  pag.  3  ed  allegato  4  - del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste - Direzione generale della produzione agricola).
9) Resa da prendere in considerazione.
  La  resa ettaro che ogni produttore di vino da tavola deve prendere
in  considerazione, ai fini del calcolo del volume di vino da avviare
alla  distillazione  obbligatoria,  e'  quella risultante dalla media
ponderata  tra  le rese di tutte le partite di produzione propria e/o
quelle  dei  prodotti  a  monte del vino acquistati nell'ambito della
stessa  regione  di  produzione  fino  alla  data del 15 marzo 1994 e
destinate alla vinificazione.
  A  seguito  della modifica al regolamento C.E. n. 441/88 introdotta
dal  regolamento  C.E.  n.  2070/91 ogni produttore che ha acquistato
prodotti  a  monte  del  vino  da  tavola  provenienti  da regioni di
produzione  diverse da quella italiana (es. da Spagna, Grecia, ecc.),
deve  procedere, distintamente per ciascuna regione di produzione, al
calcolo della relativa resa.
  Resta  inteso  che  in  tali casi le percentuali di conferimento da
applicare  ai quantitativi di prodotti importati sono quelle previste
per le relative regioni di produzione (Spagna, Grecia, ecc.).
  Nel  calcolo  della  resa  media  ponderata  da  utilizzare  per la
determinazione  del  volume  di vino da consegnare alla distillazione
obbligatoria debbono essere considerati:
   la resa che risulta nella dichiarazione di produzione;
   le  rese  relative  alle  partite  di  prodotto  a  monte del vino
acquistate dopo la data dell'8 dicembre 1993;
   le  rese  relative  ai  vini  da  tavola ottenuti da uve a duplice
attitudine;
   le  rese relative ai vini da tavola ottenuti dal declassamento dei
vini D.O.C. e D.O.C.G.
  Per  quanto  concerne il vino da tavola ottenuto da varieta' di uve
classificate,  nella  stessa unita' amministrativa, sia come varieta'
di  uve  da vino che come varieta' di uve da mensa, la resa/ettaro da
prendere   in   considerazione   e'   quella  stabilita  in  base  ai
quantitativi   normalmente   vinificati.   Per   quanto  riguarda  in
particolare  il  nostro Paese, la deroga di che trattasi interessa il
vino da tavola ottenuto dal vitigno Moscato di Terracina in provincia
di  Latina  e  quello  ottenuto  dai  vitigni  Pergolona e Regina dei
vigneti  nella  provincia  di  Chieti le cui rese/ettaro in vino sono
quelle  corrispondenti,  rispettivamente,  a 40 e 100 quintali di uva
per ettaro.
  Per  quanto  si riferisce, invece, al vino da tavola ottenuto dalla
trasformazione (1) e/o dal declassamento di uno dei prodotti indicati
nelle dichiarazioni di produzione - anche se di campagne precedenti -
come  D.O.C. e D.O.C.G., la resa relativa sara' quella che scaturisce
dalla  resa  media ponderata delle corrispondenti rese indicate nelle
relative dichiarazioni di produzione.
  Si  ricorda che la resa media ponderata deve essere unica anche nel
caso  in cui il produttore - in conformita' alle istruzioni impartite
con  decreto  ministeriale  del  10  ottobre  1991  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  17  ottobre  1991  -  abbia presentato piu'
dichiarazioni di produzione.
10) Comunicazione del quantitativo di vino da distillare.
  Il   produttore   obbligato  deve  comunicare  all'A.I.M.A.  ed  al
competente  ufficio  periferico dell'Ispettorato centrale repressione
frodi   la  quantita'  di  vino  da  consegnare  alla  distillazione,
determinata in conformita' ai criteri dianzi specificati.
  Tale   comunicazione   deve   essere  effettuata  a  mezzo  lettera
raccomandata   ed   in  conformita'  all'allegato  3  della  presente
circolare, entro e non oltre il 20 aprile 1994. Si fa presente che il
modulo meccanizzato conforme alla suddetta comunicazione (allegato 3)
e'  disponibile  presso  l'A.I.M.A.  e sara' distribuito dalla stessa
Azienda   alle  associazioni  di  categoria  ed  alle  organizzazioni
professionali.   Copia   della   stessa   comunicazione  deve  essere
presentata  al  distillatore al momento della consegna, completata da
una dichiarazione relativa ai quantitativi di vino eventualmente gia'
consegnati, allo stesso titolo, ad altre distillerie.
  Il  produttore  che abbia, invece, ottenuto vino da tavola mediante
declassamento  di  un  vino  D.O.C.  e  D.O.C.G.  dovra',  per quanto
riguarda  la  data  di  inoltro  della  comunicazione,  rispettare  i
seguenti termini:
   il 20 aprile 1994, quando trattasi di comunicazione riguardante il
volume  da distillare relativamente al vino da tavola ottenuto tra il
1 luglio dell'anno precedente ed il 15 marzo 1994;

             (1)   Per   "trasformazione"  in  vino  da  tavola  deve
          intendersi  la vinificazione di prodotti a monte del vino a
          suo  tempo  destinati  a  D.O.C.  e/o  D.O.C.G. e come tali
          dichiarati.
   il 15 luglio 1994, quando trattasi di comunicazione riguardante il
volume  da distillare relativamente al vino da tavola ottenuto tra il
16 marzo ed il 30 giugno della campagna in corso.
  Uno  stesso  produttore  puo', quindi, essere tenuto all'obbligo di
fare  entrambe  le  comunicazioni,  quella  entro il 20 aprile 1994 e
quella entro il 15 luglio 1994 utilizzando lo stesso modello allegato
3.
  Si  precisa  che  nel  caso  di declassamento di un vino D.O.C. e/o
D.O.C.G. tra il 16 marzo ed il 30 giugno 1994, la resa da prendere in
considerazione sara' quella del D.O.C. e/o D.O.C.G. declassato.
  All'atto  della comunicazione da presentare entro il 20 aprile 1994
e/o  se del caso, entro il 15 luglio 1994, il produttore obbligato e'
tenuto a iscrivere nei registri di carico e scarico i quantitativi di
vino   che   formano  oggetto  dell'obbligo  della  distillazione  in
questione.
  Tale  quantitativo  deve  corrispondere  a  quello  indicato  nella
colonna 4 dell'allegato 3 (volume d'obbligo corrispondente).
 11) Termine ultimo di consegna e di distillazione.
  La  consegna  del vino in distilleria, in assolvimento dell'obbligo
in  questione,  deve  avvenire  entro il 31 luglio 1994. Tuttavia, la
consegna puo' avvenire anche nei quindici giorni successivi alla data
suddetta  (fino  al  15  agosto):  in  tal  caso, il prezzo minimo di
cessione del vino sara' diminuito di un importo corrispondente al 50%
dell'aiuto fissato.
  Conseguentemente   anche   il   livello  dell'aiuto  ed  il  prezzo
dell'alcole  ottenuto  e  consegnato  all'A.I.M.A.  saranno diminuiti
dello stesso importo.
  Per il quantitativo di vino distillato che supera di oltre il 2% il
volume   oggetto   dell'obbligo  del  produttore  non  e'  dovuto  al
distillatore alcun aiuto.
  Le  operazioni  di distillazione non possono effettuarsi dopo il 31
agosto 1994.
12)   Completamento   della   consegna   ai   fini  dell'assolvimento
dell'obbligo.
  Come  e'  noto,  la regolamentazione comunitaria prescrive (art. 47
del regolamento C.E. n. 822/87) che annualmente i produttori vinicoli
soggetti  all'obbligo  di cui all'art. 39 (distillazione obbligatoria
dei  vini da tavola), possano beneficiare delle misure di intervento,
a  condizione  che  abbiano  soddisfatto,  nel  corso  della campagna
precedente, anche al summenzionato obbligo.
  Si  precisa, altresi', che i produttori soggetti all'obbligo di cui
trattasi  che  abbiano  consegnato entro la data stabilita, almeno il
90%  del  volume  di  vino corrispondente al proprio obbligo, possono
adempiere  all'obbligo  stesso  consegnando il volume di vino residuo
entro il 30 aprile 1995.
  In  tal  caso  i  vini  avviati  alla  distillazione  devono essere
trasformati  entro  il  30  maggio  1995 ed i prodotti ottenuti dalla
distillazione  possono  essere  consegnati  all'A.I.M.A.  entro il 30
giugno 1995.
  Il  prezzo  di  acquisto  dei  quantitativi  di  vino consegnati in
distilleria  a  completamento  del  proprio obbligo nonche' il prezzo
dell'alcole    eventualmente    conferito   all'A.I.M.A.   sono,   in
applicazione  del  precitato art. 11 del regolamento C.E. n. 2046/89,
diminuiti  di  un  importo  corrispondente  all'aiuto  fissato per la
produzione di alcole neutro.
  Resta  inteso  che per il conferimento dell'alcole all'A.I.M.A., il
produttore  deve  produrre,  al  momento dell'offerta, il certificato
rilasciato   dal   competente   ufficio  periferico  dell'Ispettorato
centrale   repressione   frodi   da   cui   risulti  il  quantitativo
corrispondente al proprio obbligo residuo.
  Si  ritiene  opportuno  ribadire  che  i  produttori  vinicoli che,
nonostante l'impegno assunto ai sensi del regolamento C.E. n. 343/94,
non  hanno  trasformato, entro la data del 31 agosto 1994, i mosti di
uva  in prodotti diversi dal vino da tavola, sono tenuti ad adempiere
al  proprio  obbligo  mediante  la  consegna  alla  distillazione del
relativo  quantitativo di vino, da calcolarsi secondo le modalita' di
cui alla presente circolare, maggiorato, come gia' detto, del 20%.
  Anche  in questo caso il vino deve essere consegnato in distilleria
entro il 30 aprile 1995 e la sua distillazione deve concludersi entro
il 30 maggio 1995.
  I  relativi prodotti ottenuti possono essere conferiti all'A.I.M.A.
entro il 30 giugno 1995.
  In  tal  caso,  il  prezzo  di  cessione  del vino alla distilleria
nonche' il prezzo del relativo alcole conferito all'A.I.M.A. non sono
soggetti ad alcuna riduzione di prezzo.
13)  Impiego  del  rivelatore  e  controllo delle caratteristiche del
vino.
  Le  disposizioni  del  citato  regolamento  C.E.  del  Consiglio n.
2046/89,  nel delegare alle autorita' competenti degli Stati membri i
compiti  di  controllo  intesi  ad evitare la sottrazione dei vini da
distillare alla loro destinazione, prevedono:
   la possibilita' di imporre l'impiego di un rivelatore;
   il divieto di opporsi, a causa della presenza del rivelatore, alla
circolazione  del  vino  in  questione destinato alla distillazione o
alla circolazione dei prodotti ottenuti dalla distillazione stessa.
  Con  il  decreto  ministeriale  20  maggio  1986  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale n. 140 del 19 giugno 1986, e' stato stabilito che
il  vino oggetto di distillazione deve essere addizionato con cloruro
di litio nella misura compresa tra 5 e 10 grammi per q.le di prodotto
da avviare alla distillazione, opportunamente miscelato.
  La  violazione  degli obblighi suddetti comporta per i trasgressori
l'applicazione  delle sanzioni previste dal decreto-legge 7 settembre
1987, n. 370, convertito nella legge n. 460 del 4 novembre 1987.
  I   produttori   debbono  comunicare  telegraficamente  all'ufficio
periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per
territorio  l'avvenuta  denaturazione  del vino, secondo le norme del
precitato   decreto   20   maggio   1986,  e  non  possono  procedere
all'estrazione o alla consegna del prodotto prima che siano trascorse
almeno  settantadue ore dalla predetta comunicazione non computandosi
in detto termine le ore dei giorni festivi.
  Detto obbligo incombe anche al produttore che consegna "per conto".
  I distillatori hanno l'obbligo di non ritirare il vino qualora non
sia stata effettuata, dai produttori, l'aggiunta del cloruro di litio
nella  misura prescritta. Il controllo delle caratteristiche del vino
consegnato  alla  distilleria,  in  particolare del quantitativo, del
colore  e  della  gradazione  effettiva, viene effettuato dall'U.T.F.
competente   per  sondaggio,  secondo  le  istruzioni  impartite  dal
Ministero delle finanze.
  Resta  inteso  che  i  distillatori  debbono  sempre  predisporre e
comunicare agli U.T.F. competenti, i piani di ritiro del vino secondo
le consuete modalita'.
14) Modalita' di consegna del vino in distilleria.
  Il   produttore   obbligato  che  consegna  vino  acquistato  o  fa
consegnare  vino  per proprio conto dovra' fornire la prova che detto
vino e' stato ottenuto da produttori italiani.
  Tale  prova consiste in una dichiarazione, rilasciata al produttore
obbligato,  nella  quale  il  produttore  venditore  o  il produttore
conferente per conto attestano di rivestire, per il vino in causa, la
qualifica  di produttore di cui all'articolo 2, secondo trattino, del
regolamento C.E. n. 2046/89.
  La dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'azienda agricola o
dal legale rappresentante dell'impresa sociale che ha ceduto il vino,
deve essere redatta in conformita' al modello di cui all'allegato 4.
  Il  produttore  che  effettua  la  consegna "per conto" e' tenuto a
comunicare  per  ogni  singola  partita,  mediante  il modello di cui
all'allegato  5,  all'ufficio  periferico  dell'Ispettorato  centrale
repressione  frodi  competente  per  territorio ed all'A.I.M.A. entro
dieci giorni dalla avvenuta consegna:
   il  volume  di  vino  consegnato  alla  distillazione  nonche' gli
estremi del documento che scorta il trasporto del prodotto;
   che il vino in causa e' di propria produzione;
   di  avere,  se del caso, presentata la dichiarazione di produzione
per  la  campagna  1993-94  indicandone il comune presso cui e' stata
presentata.
  Le  norme  comunitarie  prevedono, altresi', la possibilita' per il
distillatore  di effettuare il trasporto in comune di quantitativi di
vino consegnati da piu' produttori obbligati.
  Le diverse partite di vino consegnate possono essere trasportate in
comune ma in contenitori differenti; cio' allo scopo di identificare,
comunque e sempre, i prodotti in relazione ai rispettivi documenti di
accompagnamento.
  E'  evidente  che,  in  tal  caso,  ogni  singolo produttore dovra'
emettere,  all'atto  della  consegna  del  vino  al  distillatore, il
prescritto documento di accompagnamento relativo al vino dallo stesso
consegnato.
  Nel  caso  in  cui  la  consegna venga effettuata per conto di piu'
produttori  obbligati  con  lo  stesso  documento di accompagnamento,
dovranno  essere  specificati i nominativi dei produttori interessati
ed  i  corrispondenti  quantitativi  di  vino consegnati per conto di
ciascuno di essi.
  Fermo  restando  che  la  responsabilita' dell'adempimento rimane a
carico  del produttore obbligato, il distillatore dovra' rilasciare a
detto  produttore  l'attestato  relativo  alla consegna del vino come
detto appresso.
  Nel  caso  che  il  produttore  faccia  consegnare  del vino ad una
distilleria  da parte di un altro produttore che lo abbia esso stesso
elaborato,  i  documenti  di  accompagnamento, cosi' come l'attestato
rilasciato dal distillatore, dovranno contenere, oltre le generalita'
e l'indirizzo del produttore che ha proceduto alla consegna, anche le
generalita'  e  l'indirizzo  del  produttore soggetto all'obbligo per
conto del quale la consegna ha avuto luogo.
  Tali  elementi  devono,  altresi',  essere  trascritti nei registri
modello  C41 della distilleria e nei registri di carico e scarico dei
produttori che hanno effettuato la consegna.
  Si  ricorda  che  relativamente al vino oggetto della distillazione
obbligatoria,  i  produttori  sono  tenuti  a  consegnare a titolo di
prestazioni viniche solamente i sottoprodotti della vinificazione.
  Tale  disposizione  riguarda  esclusivamente  i produttori soggetti
all'obbligo  di  che  trattasi  anche  quando  la  consegna  del vino
relativo viene effettuata da un altro produttore vinicolo.
  Anche  per  i  quantitativi  di  vino  avviati  alla  distillazione
preventiva  e  portati  a  scomputo  della  quota  di  obbligo di cui
all'art.  39,  debbono  essere  consegnati  -  in  assolvimento delle
"prestazioni  viniche" - soltanto i sottoprodotti della vinificazione
e non anche l'eventuale vino ad integrazione.
  Il   vino  avviato  alla  distillazione  obbligatoria  deve  essere
consegnato  a  "distillatori  riconosciuti"  e/o  agli "assimilati ai
distillatori"   i  quali  rilasceranno  al  produttore  un  attestato
mediante  bolletta  conforme  all'allegato al decreto ministeriale 14
aprile  1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile
1986.
  In tale bolletta sono indicati il tipo di prodotto (vino da tavola,
vino  atto  a  dare  vino  da tavola), i quantitativi e la gradazione
alcolica  dei  vini  consegnati,  la  data  della  effettiva consegna
nonche' gli estremi dei relativi documenti di accompagnamento.
  Nel caso di trasporto in comune di piu' quantitativi di vino ceduti
da piu' produttori obbligati, l'U.T.F. potra' effettuare un controllo
per  sondaggio, prelevando un campione da almeno una delle partite di
vino trasportate.
 15) Elaborazione vino alcolizzato.
  Il  vino  destinato  alla  distillazione puo' essere trasformato in
vino alcolizzato.
  Le  norme che disciplinano l'elaborazione del vino alcolizzato sono
contenute  negli  articoli 25 e 26 del regolamento C.E. n. 2046/89 e,
per quanto riguarda la distillazione in questione, nel regolamento
  C.E.  n.  441/88,  modificato  da  ultimo  dal  regolamento C.E. n.
  2070/91.
Si ricorda, inoltre, che con circolare n. 10 del 2 giugno 1989 e
con  lettera  circolare  del  18  febbraio 1991, prot. n. F/435, sono
state  emanate  dalla  scrivente  le  norme applicative relative alla
elaborazione di vino alcolizzato per la distillazione.
  Nel  caso in questione l'importo dell'aiuto e' stato fissato in ECU
0,19 per grado e per ettolitro.
16) Adempimenti da parte dei distillatori.
  Si  ricorda che la domanda di aiuto deve essere presentata entro il
31 dicembre 1994 e dovra' essere corredata dalla prova di aver pagato
al produttore il prezzo minimo di acquisto del vino.
  E'  previsto  che  in  sostituzione  di detta prova il distillatore
possa  costituire  una  cauzione  a favore dell'A.I.M.A. dell'importo
pari al 110% dell'aiuto richiesto.
  Per   la   liberazione   della  cauzione,  il  distillatore  dovra'
presentare  all'A.I.M.A.,  entro  il  31 marzo 1995, la prova di aver
pagato  l'intero prezzo di acquisto del vino. Nel termine di tre mesi
dalla presentazione di detta prova, l'A.I.M.A. e' tenuta a svincolare
la cauzione.
  La consegna all'A.I.M.A. del prodotto ottenuto dalla distillazione,
che deve avere un titolo alcolometrico di almeno 92% vol., deve avere
luogo entro il 30 novembre 1994.
  Riguardo alle caratteristiche dell'alcole consegnato si informa che
recenti  disposizioni  comunitarie innovative (art. 2 del regolamento
C.E.   n.   2093/93)   stabiliscono  che  per  la  campagna  1993-94,
l'organismo  di  intervento  paga  il  prezzo  dell'alcole grezzo per
qualsiasi  tipo  di alcole consegnato ed ottenuto dalle distillazioni
obbligatorie di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento C.E. n.
822/87, purche' avente almeno 92% vol.
  Pertanto,   relativamente   alla   quantita'   di   alcole   neutro
eventualmente  consegnata  sara'  riconosciuto  il prezzo dell'alcole
greggio avente almeno 92% vol.
  I  distillatori devono comunicare all'A.I.M.A., entro il 10 di ogni
mese,  le  quantita'  di vino che sono state distillate nel corso del
mese  precedente  ed  i  quantitativi dei prodotti ottenuti, distinti
secondo la loro qualita'.
  Analoga  comunicazione  deve  essere  effettuata per i quantitativi
consegnati per l'elaborazione di vino alcolizzato.
  Si rammenta in proposito che ai sensi delle modifiche introdotte al
regolamento C.E. n. 441/88 con regolamento C.E. n. 2070/91 il tardivo
adempimento  delle  anzidette  comunicazioni  comporta  una riduzione
dell'aiuto dello 0,1% per ogni giorno di ritardo.
  Le stesse modifiche prevedono che, per quanto riguarda:
   la comunicazione della prova dell'avvenuto pagamento del prezzo di
acquisto;
   la presentazione della domanda di aiuto;
   la consegna dell'alcole all'A.I.M.A.,
l'aiuto e' diminuito dello 0,5% per ogni giorno di ritardo durante il
periodo di due mesi.
  Se  il  ritardo  e'  superiore  a  due  mesi l'aiuto non viene piu'
versato.
  E'  previsto,  altresi',  che  nel  caso in cui il distillatore non
rispetti  il  termine previsto per il pagamento del prezzo d'acquisto
del  vino  l'aiuto  e'  ridotto  dell'1%  per  ogni giorno di ritardo
durante il periodo di un mese.
  Se  il  ritardo  e'  superiore  ad  un  mese l'aiuto non viene piu'
versato.
  Il mancato o tardivo adempimento degli obblighi sopra menzionati da
parte dei distillatori, puo' costituire motivo di revoca temporanea o
definitiva del riconoscimento concesso.
  L'A.I.M.A., ove necessario, impartira' ulteriori e piu' dettagliate
istruzioni  per  l'esecuzione  delle  operazioni  in  argomento,  con
particolare riguardo alle modalita' di presentazione delle domande di
aiuto  e  di acquisto dell'alcool nonche' di controllo sulla qualita'
del prodotto ceduto.
17) Raccomandazioni finali.
  Si invitano gli enti e le organizzazioni di categoria interessati a
dare alla presente circolare la massima divulgazione: cio' allo scopo
di  mettere i produttori vitivinicoli in condizione di avere completa
e  tempestiva  conoscenza delle disposizioni in materia e, quindi, di
poter  rispettare  tutte  le  disposizioni  comunitarie  e  nazionali
all'uopo previste.
  L'Ispettorato  centrale  repressione  frodi  effettuera' indagini e
controlli  finalizzati  ad accertare, mediante analisi per sondaggio,
l'origine  e  le  caratteristiche  analitiche  del  vino avviato alla
distillazione.
  Si  ricorda con l'occasione che ai sensi dell'art. 4, comma 11, del
decreto-legge   7   settembre   1987,   n.   370,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  4 novembre 1987, n. 460, l'inosservanza
delle   disposizioni  contenute  nella  regolamentazione  comunitaria
relativa  alla  distillazione dei vini, comporta l'applicazione della
sanzione di L. 50.000 per quintale o frazione di quintale di vino non
consegnato alla distillazione stessa.
  Inoltre,  il  produttore che non ottempera all'obbligo in questione
non ha titolo per beneficiare degli interventi comunitari che saranno
attivati nel corso della campagna successiva.
  Si  rammenta,  infine,  che i dati dello schedario viticolo saranno
utilizzati ai fini degli opportuni controlli.
                                                   Il Ministro: DIANA