IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la direttiva  n.  93/42  CEE  per  il  riavvicinamento  delle
legislazioni  degli  Stati  membri  relative  ai dispositivi medici e
relativi accessori;
  Visto l'art. 8 della legge 9 marzo  1989,  n.  86,  concernente  le
procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;
  Visto  l'art.  1  del  decreto  legislativo  30 giugno 1993 n. 267,
recante l'attribuzione all'Istituto superiore di sanita' di  funzioni
di  certificazione  previste  da  norme  comunitarie  e  da  trattati
internazionali nel settore della sanita' pubblica;
  Considerata l'urgenza e necessita' di adottare provvedimenti atti a
garantire il rispetto del termine del 1  gennaio  1995  previsto  per
l'entrata in vigore della direttiva n. 93/42;
  Ritenuta pertanto l'opportunita' di definire, ai sensi dell'art. 22
della  sopra  riferita  direttiva, elementi e requisiti necessari per
accertare l'idoneita' degli istituti di certificazione a valutare  la
conformita'   ai   requisiti  previsti  dalla  direttiva  stessa  dei
dispositivi e dei sistemi di garanzia  di  qualita',  ai  fini  della
immissione  in commercio e messa in servizio dei dispositivi medici e
relativi accessori;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'istanza  relativa   alla   richiesta   di   autorizzazione   alla
certificazione  CE  prevista  dalla  direttiva  n.  93/42 deve essere
indirizzata all'Istituto superiore di sanita' - Viale  Regina  Elena,
299 - 00161 Roma.
  L'istanza  sottoscritta  dal  legale rappresentante dell'organismo,
deve essere prodotta in originale bollato e duplice copia e contenere
l'esplicita indicazione  del  tipo  di  autorizzazione  richiesta  in
relazione  ai compiti di certificazione di cui agli allegati 2, 3, 4,
5 e 6 della direttiva n. 93/42.