Agli assessorati dell'agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano All'Ispettorato centrale repressione frodi Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane - Direzione centrale dei servizi doganali All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti Alla Confagricoltura Alla Confederazione italiana agricoltori All'Assolatte All'Assocaseari Alla Fiamclaf All'ANCLI All'AIDI All'ASSALZOO Alla Federazione nazionale cooperative agricole ed agroalimentari - Settore lattiero Alla CONALC Con circolare del 6 aprile 1993, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 21 aprile 1993, sono state impartite disposizioni in merito ai controlli sugli scambi intracomunitari di prodotti lattiero caseari provenienti dall'intervento o che usufruiscono di aiuti e sono vincolati a destinazioni o utilizzazioni particolari. Tali prodotti sono assoggettati ai controlli prescritti dal regolamento CEE n. 3002/92 con l'obiettivo di verificarne la corretta destinazione o utilizzazione. In proposito si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli organismi di controllo sulla necessita' di riportare, nei verbali redatti, tutti gli accertamenti effettuati in applicazione del regolamento CEE n. 3002/92. In particolare si richiama l'attenzione sulle disposizioni dell'art. 2, par. 2, del regolamento di cui trattasi, che prevede che i prodotti sottoposti a controllo siano trasportati e immagazzinati separatamente, e piu' in generale che vengano sottoposti a controllo tutti i passaggi della merce, fino al momento della destinazione o utilizzazione finale. Gli organi di controllo pertanto, oltre a verificare che i prodotti in questione siano immagazzinati in modo da evitare ogni possibile commistione che possa ostacolare i controlli e in modo da essere facilmente identificati, devono effettuare periodicamente ed in maniera casuale appositi controlli volti a verificare, al momento dell'arrivo o della spedizione, che le merci siano trasportate separatamente. I risultati dei controlli devono essere riportati nei verbali. Si fa inoltre presente che qualora a norma dell'art. 6 del regolamento CEE n. 3002/92 siano invocate da un'impresa cause di forza maggiore, gli organi di controllo interessati devono informare tempestivamente l'AIMA anche quando la cauzione non e' costituita presso quest'ultima, trasmettendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del caso verificatosi, accompagnata da una dettagliata relazione. In tal modo l'AIMA potra' provvedere ad ottemperare agli adempimenti richiesti dall'art. 24, par. 2, del regolamento CEE n. 3002/92 entro i termini prescritti. Il Ministro: DIANA