Agli  assessorati dell'agricoltura
                                  delle  regioni  e  delle   province
                                  autonome di Trento e Bolzano
                                  All'Ispettorato            centrale
                                  repressione frodi
                                  Al  Ministero   delle   finanze   -
                                  Dipartimento    delle    dogane   -
                                  Direzione  centrale   dei   servizi
                                  doganali
                                  All'Azienda   di   Stato   per  gli
                                  interventi  nel  mercato   agricolo
                                  (AIMA)
                                  Alla    Confederazione    nazionale
                                  coltivatori diretti
                                  Alla Confagricoltura
                                  Alla    Confederazione     italiana
                                  agricoltori
                                  All'Assolatte
                                  All'Assocaseari
                                  Alla Fiamclaf
                                  All'ANCLI
                                  All'AIDI
                                  All'ASSALZOO
                                  Alla      Federazione     nazionale
                                  cooperative       agricole       ed
                                  agroalimentari - Settore lattiero
                                  Alla CONALC
  Con  circolare  del  6 aprile 1993, n. 8, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 21  aprile  1993,  sono
state  impartite  disposizioni  in  merito  ai controlli sugli scambi
intracomunitari   di   prodotti    lattiero    caseari    provenienti
dall'intervento  o  che  usufruiscono  di  aiuti  e  sono vincolati a
destinazioni o utilizzazioni particolari.
  Tali  prodotti  sono  assoggettati  ai  controlli  prescritti   dal
regolamento CEE n. 3002/92 con l'obiettivo di verificarne la corretta
destinazione o utilizzazione.
  In  proposito  si  ritiene  opportuno richiamare l'attenzione degli
organismi di controllo sulla necessita'  di  riportare,  nei  verbali
redatti,  tutti  gli  accertamenti  effettuati  in  applicazione  del
regolamento CEE n. 3002/92.
  In  particolare  si  richiama   l'attenzione   sulle   disposizioni
dell'art. 2, par. 2, del regolamento di cui trattasi, che prevede che
i  prodotti  sottoposti a controllo siano trasportati e immagazzinati
separatamente, e piu' in generale che vengano sottoposti a  controllo
tutti  i  passaggi  della merce, fino al momento della destinazione o
utilizzazione finale.
  Gli organi di controllo pertanto, oltre a verificare che i prodotti
in questione siano immagazzinati in modo da  evitare  ogni  possibile
commistione  che  possa  ostacolare  i  controlli e in modo da essere
facilmente  identificati,  devono  effettuare  periodicamente  ed  in
maniera  casuale  appositi  controlli  volti a verificare, al momento
dell'arrivo o  della  spedizione,  che  le  merci  siano  trasportate
separatamente.
  I risultati dei controlli devono essere riportati nei verbali.
  Si  fa  inoltre  presente  che  qualora  a  norma  dell'art.  6 del
regolamento CEE n. 3002/92 siano  invocate  da  un'impresa  cause  di
forza  maggiore, gli organi di controllo interessati devono informare
tempestivamente l'AIMA anche quando la  cauzione  non  e'  costituita
presso  quest'ultima, trasmettendo tutta la documentazione necessaria
per  la  valutazione  del  caso  verificatosi,  accompagnata  da  una
dettagliata relazione.
  In   tal   modo   l'AIMA  potra'  provvedere  ad  ottemperare  agli
adempimenti richiesti dall'art. 24, par. 2, del  regolamento  CEE  n.
3002/92 entro i termini prescritti.
                                                   Il Ministro: DIANA