IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35; Visti gli articoli 40 e 39, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; Visto il decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito nella legge 29 gennaio 1992, n. 35, nonche' la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 12 agosto 1992, concernenti la trasformazione in Societa' per azioni dell'Ente ferrovie dello Stato; Tenuto conto che la disposizione di cui all'art. 127, n. 2, del citato testo unico n. 1124/1965, e' da ritenersi tacitamente abrogata; Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1988 concernente la nuova tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il settore industriale, e relative modalita' di applicazione; Vista la delibera n. 11 adottata dal commissario straordinario dell'INAIL in data 19 gennaio 1994, concernente l'istituzione di una nuova voce di tariffa per l'assicurazione del personale dipendente dall'Ente ferrovie S.p.a.; Ritenuta la necessita' di procedere all'approvazione dell'anzidetta delibera; Decreta: E' approvata, nel testo annesso al presente decreto, la delibera n. 11 adottata dal commissario straordinario dell'INAIL in data 19 gennaio 1994, concernente l'istituzione di una nuova voce di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale dipendente dall'Ente ferrovie S.p.a. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 marzo 1994 Il Ministro: GIUGNI