IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato
con  regio  decreto  20  aprile  1939,  n. 1073, modificato con regio
decreto 16 ottobre 1940,  n.  1527,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito  nella
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle
deliberazioni  del  consiglio della facolta' di giurisprudenza del 18
settembre 1990 e 26 marzo 1992, del senato accademico del 13 novembre
1990 e 27 maggio  1992,  del  consiglio  di  amministrazione  del  16
novembre 1990 e 2 giugno 1992;
  Viste  le  note  del  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica e tecnologica - Ufficio II,  del  22  giugno  1991  e  15
maggio  1992,  rispettivamente  protocollo  n.  2364  e n. 2434 e gli
allegati  pareri  favorevoli  espressi  dal  Consiglio  universitario
nazionale  nelle sue riunioni del 13 aprile 1991 e 10 aprile 1992 per
la soppressione e l'inserimento  di  insegnamenti  e  l'abolizione  e
inserimento  di propedeuticita' fra discipline nel corso di laurea in
giurisprudenza;
  Vista la deliberazione della facolta' giuridica del 7  luglio  1992
con  la  quale  a  voti  unanimi si invita a dar corso alle modifiche
statutarie;
  Riconosciuta la particolare necessita'  di  apportare  la  modifica
proposta  dalle autorita' accademiche, in deroga al termine triennale
di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto  1933,
n.  1592,  per  i  motivi  esposti  nelle  deliberazioni degli organi
accademici  di  questo  Ateneo  e  ritenuti  validi   dal   Consiglio
universitario nazionale nel predetto parere;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Catania, approvato e
modificato  con  i  decreti  indicati  nelle  premesse  e  successive
modificazioni, e' ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico
 Al  capo  I - Laurea in giurisprudenza, all'art. 11 (sono dichiarati
propedeutici i seguenti insegnamenti) i commi b) ed f) sono soppressi
e sostitutiti dai seguenti:
    b) istituzioni di diritto  privato  per  il  diritto  civile,  il
diritto  commerciale,  il  diritto  processuale  civile,  il  diritto
ecclesiastico, il diritto canonico, il diritto  agrario,  il  diritto
industriale,  il  diritto  della  navigazione,  il diritto penale, il
diritto del lavoro, la medicina  legale  e  delle  assicurazioni,  il
diritto amministrativo;
    f)  diritto  costituzionale  per  il  diritto  amministrativo, il
diritto ecclesiastico, il diritto del lavoro, il diritto  penale,  la
procedura penale.
  Il  presente  decreto sara' inviato al Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica per  la  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Catania, 3 marzo 1994
                                              Il pro-rettore: LAZZARA