IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di giurisprudenza del 18 settembre 1990 e 26 marzo 1992, del senato accademico del 13 novembre 1990 e 27 maggio 1992, del consiglio di amministrazione del 16 novembre 1990 e 2 giugno 1992; Viste le note del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - Ufficio II, del 22 giugno 1991 e 15 maggio 1992, rispettivamente protocollo n. 2364 e n. 2434 e gli allegati pareri favorevoli espressi dal Consiglio universitario nazionale nelle sue riunioni del 13 aprile 1991 e 10 aprile 1992 per la soppressione e l'inserimento di insegnamenti e l'abolizione e inserimento di propedeuticita' fra discipline nel corso di laurea in giurisprudenza; Vista la deliberazione della facolta' giuridica del 7 luglio 1992 con la quale a voti unanimi si invita a dar corso alle modifiche statutarie; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica proposta dalle autorita' accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Al capo I - Laurea in giurisprudenza, all'art. 11 (sono dichiarati propedeutici i seguenti insegnamenti) i commi b) ed f) sono soppressi e sostitutiti dai seguenti: b) istituzioni di diritto privato per il diritto civile, il diritto commerciale, il diritto processuale civile, il diritto ecclesiastico, il diritto canonico, il diritto agrario, il diritto industriale, il diritto della navigazione, il diritto penale, il diritto del lavoro, la medicina legale e delle assicurazioni, il diritto amministrativo; f) diritto costituzionale per il diritto amministrativo, il diritto ecclesiastico, il diritto del lavoro, il diritto penale, la procedura penale. Il presente decreto sara' inviato al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Catania, 3 marzo 1994 Il pro-rettore: LAZZARA