A tutti i Ministeri Gabinetto Direzione generale affari generali e personale Al Consiglio di Stato - Segretariato generale Alla Corte dei conti - Segretariato generale All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta Al commissario del Governo nella provincia di Trento Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno) Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati) Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti) Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione (per il tramite dei Ministeri vigilanti) Ai rettori delle universita' e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica) Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei rappresentanti e dei commissari di Governo) Alle province (per il tramite dei prefetti) Ai comuni (per il tramite dei prefetti) Alle comunita' montane (per il tramite dei prefetti) Alle unita' sanitarie locali (per il tramite delle regioni) Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni) Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni) Alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (per il tramine dell'Unioncamere) Agli istituti autonomi case popolari (per il tramite dell'Aniacap) All'A.N.C.I. All'U.P.I. All'U.N.C.E.M. All'Unioncamere All'Aniacap Alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano Alla Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato generale Ufficio del coordinamento amministrativo Dipartimento degli affari generali e del personale Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi Al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali Al Ministro per gli affari sociali e, per conoscenza: Alla Presidenza della Repubblica Segretariato generale palazzo del Quirinale PREMESSA. Nella direttiva-circolare n. 9/93 del 9 marzo 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1993, integrata dalla successiva lettera-circolare protocollo n. 13322/93.14.30 del 15 aprile 1993, sono state sinteticamente illustrate le nuove disposizioni in materia di aspettative e permessi sindacali nel settore pubblico. Tali disposizioni - contenute nell'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che e' stato modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 - hanno per obiettivo quello di pervenire al "contenimento", alla "trasparenza" ed alla "razionalizzazione" di dette prerogative sindacali. A questa normativa si riferisce anche l'art. 3, commi 31, 32, 33 e 34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica", che introduce ulteriori disposizioni di rilevante modifica della vigente disciplina in materia di aspettative e di permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche ed assegna al Presidente del Consiglio dei Ministri un termine massimo di cento giorni dalla sua entrata in vigore per dare "attuazione a quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29". In relazione a tale contesto normativo, restano pienamente in vigore le disposizioni dei commi 4 e 6 del piu' volte richiamato art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993, che prescrivono la trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica del "numero complessivo e dei nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali" nonche' degli "elenchi nominativi, suddivisi per qualifica del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali". Tale adempimento e' richiesto, coma da espressa indicazione normativa, per consentire al Dipartimento della funzione pubblica la pubblicazione dei relativi dati riepilogativi in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93. DISPOSIZIONE E MODALITA' OPERATIVE PER L'ANNO 1993. Per poter disporre in tempo utile dei dati in argomento, e per poter quindi assolvere - nei tempi e con le modalita' previste dal citato art. 16 della legge n. 93/1993 - al disposto del comma 6 dell'art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993, si invitano codeste amministrazioni ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro e non oltre il 31 maggio 1994, gli elenchi nominativi del personale dipendente: a) che e' stato collocato in aspettativa per funzioni pubbliche nell'anno 1993, con indicazione, a fianco di ciascun nominativo, della qualifica rivestita, del numero complessivo dei giorni in aspettativa o in permesso e del tipo delle predette funzioni pubbliche; b) che e' stato collocato in aspettativa sindacale nell'anno 1993, con indicazione a fianco di ciascun nominativo, della qualifica rivestita, del numero complessivo dei giorni in aspettativa e del sindacato di appartenenza; c) che ha fruito di permessi sindacali nell'anno 1993, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, della qualifica rivestita, del numero complessivo delle ore di permesso sindacale fruite e del sindacato di appartenenza. Si ricorda che - ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, dell'art. 27 della legge n. 93/1993 e dei commi 4 e 6 dell'art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993 - le amministrazioni in indirizzo "sono tenute" a fornire annualmente i dati richiesti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. RILEVAZIONE DATI E LORO TRASMISSIONE. Per facilitare la lettura e la memorizzazione dei dati in argomento, le amministrazioni sono invitate a compilare le schede allegate distinte per: aspettative e permessi per funzioni pubbliche (scheda A); aspettative sindacali (scheda B); permessi sindacali (scheda C). Tali schede dovranno essere inviate, con l'annotazione "negativo", anche in mancanza di personale in una delle suddette condizioni giuridiche. Oltre alla documentazione di cui alle allegate schede cartacee, tutte le amministrazioni, escluse quelle che non sono dotate di alcun sistema informatizzato, sono tenute a fornire i dati indicati nelle predette schede anche su supporto magnetico (dischetti o nastri). A tale scopo il Dipartimento della funzione pubblica, oltre a fornire il tracciato record dei dati da inviare, per agevolare le amministrazioni, ha predisposto un apposito programma su floppy disk distribuito alle province, ai Ministeri, alle regioni, ai comuni capoluoghi di provincia, ai maggiori enti pubblici, con l'invito di curarne essi stessi la diffusione nelle realta' periferiche che ne facessero richiesta. Per facilitare la diffusione del programma informatizzato sono stati presi accordi con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in modo che le amministrazioni - soprattutto quelle operanti a livello periferico - possono rivolgersi alle direzioni provinciali di detto Istituto per avere, gratuitamente, copia del predetto programma informatizzato in un apposito dischetto con le seguenti caratteristiche: 3,5 pollici, doppia faccia, doppia densita'. MODALITA' PARTICOLARI DI RILEVAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI. a) Ministeri. Ciascun Ministero curera' la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvedera' a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico, che sara' fornito. b) Enti pubblici non economici. I seguenti enti: ACI, CONI, CRI, ENASARCO, ENIT, ENPALS, ENPAM, Ente autonomo acquedotto pugliese, INAIL, INPDAI, INPDAP, INPS, Istituto postelegrafonici, SCAU, cureranno la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvederanno a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico, che sara' fornito. I restanti enti pubblici non economici di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1993, n. 593, nel caso che non fossero in condizioni di provvedere anche con il predetto supporto magnetico (quest'ultimo - si ripete - potra' essere richiesto alle sedi provinciali INPS), provvederanno ad inviare i dati richiesti compilando soltanto le allegate schede cartacee. c) Regioni - Autonomie locali. c1) Regioni. Ciascuna regione curera' la raccolta dei dati relativi: ai propri uffici; agli enti pubblici non economici da essa dipendenti; agli istituti autonomi per le case popolari. Ciascuna regione provvedera', quindi, a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico, che sara' fornito per il tramite dei commissari di Governo. c2) Enti locali. Ai sensi dell'art. 14, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province presteranno l'assistenza tecnico-amministrativa ai comuni, ai consorzi tra comuni, alle IPAB ed alle comunita' montane nella raccolta dei dati, oltre che a collaborare nella distribuzione del programma informatizzato. Gli enti locali, qualora non fossero in grado di provvedere autonomamente, potranno chiedere copia del supporto magnetico direttamente alla provincia competente, oppure presso le direzioni provinciali dell'INPS. Le province di Venezia, Bologna, Roma, Trapani, Brescia, Milano, Firenze, Caltanissetta, Pistoia, Bari, Modena, Forli' - interessate in attivita' di sperimentazione con il Dipartimento della funzione pubblica, per il trasferimento dei dati tramite rete telematica - utilizzeranno il sistema IRIS per l'invio al Dipartimento della funzione pubblica dei predetti dati. A tal fine il programma informatizzato predisposto verra' trasmesso telematicamente alla provincia di Venezia che ne coordinera' la diffusione con lo stesso mezzo alle citate province e da queste agli enti locali del proprio territorio. Tutte le province coordineranno la raccolta dei soli dati su supporto magnetico dei restanti enti locali rientranti nel territorio di competenza, trasmettendoli successivamente al Dipartimento della funzione pubblica unitamente alle schede cartacee allegate. Le comunicazioni negative potranno essere, invece, inoltrate direttamente al Dipartimento della funzione pubblica, con contestuale avviso alla provincia. c3) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'UNIONCAMERE coordinera' la raccolta dei dati delle singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e provvedera' a trasmetterli al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico, che sara' fornito. d) Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo. Ciascuna azienda e amministrazione autonoma curera' la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvedera' a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico, che sara' fornito. e) Servizio sanitario nazionale. Alla distribuzione del programma informatizzato amministrazioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, provvederanno i competenti assessorati regionali alla sanita', ai quali i supporti magnetici saranno forniti per il tramite dei commissari di Governo. Ciascuno dei predetti assessorati curera' poi la successiva raccolta dei dati relativi alle amministrazioni in questione rientranti nel territorio di competenza, trasmettendoli al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico. f) Istituzioni ed enti di ricerca. Le seguenti istituzioni ed enti: CNR, ISTAT, INFN, ISPESL, Istituto superiore di sanita' cureranno la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici e provvederanno a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico, che sara' fornito. Le restanti istituzioni ed enti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, nel caso che non fossero in condizione di provvedere anche con il predetto supporto magnetico (quest'ultimo - si ricorda - potra' essere richiesto alle sedi provinciali INPS), provvederanno ad inviare i dati richiesti compilando soltanto le allegate schede cartacee. g) Scuola. Il Ministero della pubblica istruzione curera' la raccolta dei dati relativi a tutti gli istituti, scuole ed istituzioni scolastiche, e provvedera' a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico, che sara' fornito. h) Universita'. Ciascuna universita' ed istituzione universitaria di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, curera' la raccolta dei dati relativi al proprio personale, e provvedera' a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico, che sara' fornito. TERMINE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI. Si richiama l'attenzione sul puntuale rispetto del termine del 31 maggio 1994, avvertendo che nell'allegato alla relazione annuale al Parlamento sara' particolare cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri segnalare - per tutte le conseguenze ed effetti che ne possono discendere circa la valutazione generale della corretta gestione della cosa pubblica - anche l'elenco delle amministrazioni inadempienti e di quelle che forniscono dati incompleti. I Ministri, le amministrazioni, le associazioni, le unioni, i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i commissari di Governo ed i prefetti della Repubblica sono pregati, ciascuno nel loro ambito, di portare la predetta direttiva-circolare a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati ed associati con la urgenza che il caso richiede e di attivarsi per il rigoroso rispetto del termine di trasmissione sopra specificato. Il Ministro: CASSESE