A tutti i Ministeri
                                    Gabinetto
                                    Direzione     generale     affari
                                  generali
                                     e personale
                                  Al    Consiglio    di    Stato    -
                                  Segretariato generale
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  - Segretariato generale
                                  Al       Consiglio        nazionale
                                  dell'economia   e   del   lavoro  -
                                  Segretariato generale
                                  Ai  commissari  di  Governo   nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al  commissario  dello  Stato nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al  presidente della commissione di
                                  coordinamento nella  regione  Valle
                                  d'Aosta
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  provincia di Trento
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  provincia di Bolzano
                                  Ai  prefetti  della Repubblica (per
                                  il    tramite     del     Ministero
                                  dell'interno)
                                  Alle      aziende      ed      alle
                                  amministrazioni  dello   Stato   ad
                                  ordinamento    autonomo   (per   il
                                  tramite dei Ministeri interessati)
                                  Ai presidenti degli  enti  pubblici
                                  non  economici  (per il tramite dei
                                  Ministeri vigilanti)
                                  Ai presidenti degli enti di ricerca
                                  e sperimentazione (per  il  tramite
                                  dei Ministeri vigilanti)
                                  Ai   rettori  delle  universita'  e
                                  delle   istituzioni   universitarie
                                  (per il tramite del Ministero della
                                  ricerca scientifica e tecnologica)
                                  Ai    presidenti    delle    giunte
                                  regionali e delle province autonome
                                  (per il tramite dei  rappresentanti
                                  e dei commissari di Governo)
                                  Alle  province  (per il tramite dei
                                  prefetti)
                                   Ai  comuni  (per  il  tramite  dei
                                  prefetti)
                                  Alle   comunita'  montane  (per  il
                                  tramite dei prefetti)
                                  Alle unita' sanitarie  locali  (per
                                  il tramite delle regioni)
                                  Agli istituti di ricovero e di cura
                                  a  carattere  scientifico  (per  il
                                  tramite delle regioni)
                                  Agli    istituti    zooprofilattici
                                  sperimentali  (per il tramite delle
                                  regioni)
                                  Alle    camere    di     commercio,
                                  industria,      artigianato      ed
                                  agricoltura   (per    il    tramine
                                  dell'Unioncamere)
                                  Agli    istituti    autonomi   case
                                  popolari    (per     il     tramite
                                  dell'Aniacap)
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'Unioncamere
                                  All'Aniacap
                                  Alla   Conferenza   dei  presidenti
                                  delle  regioni  e  delle   province
                                  autonome di Trento e di Bolzano
                                  Alla  Agenzia per la rappresentanza
                                  negoziale      delle      pubbliche
                                  amministrazioni
                                  Alla    Scuola    superiore   della
                                  pubblica amministrazione
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri
                                    Segretariato generale
                                    Ufficio     del     coordinamento
                                  amministrativo
                                    Dipartimento     degli     affari
                                  generali
                                     e del personale
                                    Dipartimento   per   gli   affari
                                  giuridici e legislativi
                                  Al Ministro  per  il  coordinamento
                                  delle  politiche  comunitarie e gli
                                  affari regionali
                                  Al Ministro per gli affari sociali
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  della  Repubblica
                                  Segretariato generale palazzo
                                    del Quirinale
PREMESSA.
  Nella  direttiva-circolare  n.  9/93  del  9 marzo 1993, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13  marzo  1993,  integrata  dalla
successiva  lettera-circolare  protocollo  n.   13322/93.14.30 del 15
aprile  1993,  sono  state   sinteticamente   illustrate   le   nuove
disposizioni  in  materia  di  aspettative  e  permessi sindacali nel
settore pubblico.
  Tali disposizioni - contenute nell'art. 54 del decreto  legislativo
3  febbraio  1993,  n.  29,  che e' stato modificato dall'art. 20 del
decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 -  hanno  per  obiettivo
quello  di  pervenire  al  "contenimento", alla "trasparenza" ed alla
"razionalizzazione" di dette prerogative sindacali.
  A questa normativa si riferisce anche l'art. 3, commi 31, 32, 33  e
34,  della  legge  24  dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi
correttivi di finanza pubblica", che introduce ulteriori disposizioni
di  rilevante  modifica  della  vigente  disciplina  in  materia   di
aspettative  e  di permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche
ed assegna al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  un  termine
massimo  di  cento  giorni  dalla  sua  entrata  in  vigore  per dare
"attuazione a quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo  3
febbraio 1993, n. 29".
  In  relazione  a  tale  contesto  normativo,  restano pienamente in
vigore le disposizioni dei commi 4 e 6 del piu' volte richiamato art.
54  del  decreto  legislativo  n.   29/1993,   che   prescrivono   la
trasmissione   alla   Presidenza   del   Consiglio   dei  Ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica del "numero  complessivo  e  dei
nominativi  dei  beneficiari  dei  permessi  sindacali" nonche' degli
"elenchi nominativi, suddivisi per qualifica del personale dipendente
collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione
pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali".
  Tale  adempimento  e'  richiesto,  coma  da  espressa   indicazione
normativa,  per consentire al Dipartimento della funzione pubblica la
pubblicazione  dei  relativi  dati  riepilogativi  in  allegato  alla
relazione  annuale  da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16
della legge 29 marzo 1983, n. 93.
DISPOSIZIONE E MODALITA' OPERATIVE PER L'ANNO 1993.
  Per poter disporre in tempo utile dei  dati  in  argomento,  e  per
poter  quindi  assolvere  - nei tempi e con le modalita' previste dal
citato art. 16 della legge n. 93/1993  -  al  disposto  del  comma  6
dell'art.  54 del decreto legislativo n. 29/1993, si invitano codeste
amministrazioni ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica,  entro  e  non  oltre  il  31
maggio 1994, gli elenchi nominativi del personale dipendente:
    a)  che  e' stato collocato in aspettativa per funzioni pubbliche
nell'anno 1993, con indicazione,  a  fianco  di  ciascun  nominativo,
della  qualifica  rivestita,  del  numero  complessivo  dei giorni in
aspettativa  o  in  permesso  e  del  tipo  delle  predette  funzioni
pubbliche;
    b)  che  e'  stato  collocato  in aspettativa sindacale nell'anno
1993, con indicazione a fianco di ciascun nominativo, della qualifica
rivestita, del numero complessivo dei giorni  in  aspettativa  e  del
sindacato di appartenenza;
    c)  che  ha  fruito  di  permessi  sindacali  nell'anno 1993, con
l'indicazione,  a  fianco  di  ciascun  nominativo,  della  qualifica
rivestita,  del  numero  complessivo  delle ore di permesso sindacale
fruite e del sindacato di appartenenza.
  Si  ricorda  che  -  ai  sensi  della legge 23 agosto 1988, n. 400,
dell'art. 27 della legge n. 93/1993 e dei commi 4 e  6  dell'art.  54
del  decreto legislativo n. 29/1993 - le amministrazioni in indirizzo
"sono tenute" a fornire annualmente i dati richiesti alla  Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
RILEVAZIONE DATI E LORO TRASMISSIONE.
  Per   facilitare  la  lettura  e  la  memorizzazione  dei  dati  in
argomento, le amministrazioni sono invitate  a  compilare  le  schede
allegate distinte per:
   aspettative e permessi per funzioni pubbliche (scheda A);
   aspettative sindacali (scheda B);
   permessi sindacali (scheda C).
  Tali  schede dovranno essere inviate, con l'annotazione "negativo",
anche in mancanza di  personale  in  una  delle  suddette  condizioni
giuridiche.
  Oltre  alla  documentazione  di  cui alle allegate schede cartacee,
tutte le amministrazioni, escluse quelle che non sono dotate di alcun
sistema informatizzato, sono tenute a fornire i dati  indicati  nelle
predette schede anche su supporto magnetico (dischetti o nastri).
  A  tale  scopo  il  Dipartimento  della  funzione pubblica, oltre a
fornire il tracciato record dei dati da  inviare,  per  agevolare  le
amministrazioni,  ha predisposto un apposito programma su floppy disk
distribuito alle province, ai  Ministeri,  alle  regioni,  ai  comuni
capoluoghi  di  provincia, ai maggiori enti pubblici, con l'invito di
curarne essi stessi la diffusione nelle realta'  periferiche  che  ne
facessero richiesta.
  Per  facilitare  la  diffusione  del  programma informatizzato sono
stati presi accordi con l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), in modo che le amministrazioni - soprattutto quelle  operanti
a  livello periferico - possono rivolgersi alle direzioni provinciali
di detto  Istituto  per  avere,  gratuitamente,  copia  del  predetto
programma  informatizzato  in  un  apposito dischetto con le seguenti
caratteristiche: 3,5 pollici, doppia faccia, doppia densita'.
MODALITA' PARTICOLARI DI RILEVAZIONE E TRASMISSIONE
  DEI DATI.
  a) Ministeri.
  Ciascun Ministero curera' la raccolta dei dati relativi a  tutti  i
propri  uffici,  centrali  e periferici, e provvedera' a trasmetterli
direttamente  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  anche  sul
supporto magnetico, che sara' fornito.
  b) Enti pubblici non economici.
  I  seguenti  enti:  ACI,  CONI, CRI, ENASARCO, ENIT, ENPALS, ENPAM,
Ente autonomo  acquedotto  pugliese,  INAIL,  INPDAI,  INPDAP,  INPS,
Istituto  postelegrafonici,  SCAU,  cureranno  la  raccolta  dei dati
relativi  a  tutti  i  propri  uffici,  centrali  e   periferici,   e
provvederanno  a  trasmetterli  direttamente  al  Dipartimento  della
funzione pubblica anche sul supporto magnetico, che sara' fornito.
  I restanti enti pubblici  non  economici  di  cui  all'art.  4  del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 30 dicembre
1993, n. 593, nel caso che non fossero in  condizioni  di  provvedere
anche  con il predetto supporto magnetico (quest'ultimo - si ripete -
potra' essere richiesto alle sedi provinciali INPS), provvederanno ad
inviare i dati  richiesti  compilando  soltanto  le  allegate  schede
cartacee.
  c) Regioni - Autonomie locali.
  c1) Regioni.
  Ciascuna regione curera' la raccolta dei dati relativi:
   ai propri uffici;
   agli enti pubblici non economici da essa dipendenti;
   agli istituti autonomi per le case popolari.
  Ciascuna  regione  provvedera', quindi, a trasmetterli direttamente
al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico,
che sara' fornito per il tramite dei commissari di Governo.
  c2) Enti locali.
  Ai sensi dell'art. 14, lettera f), della legge 8  giugno  1990,  n.
142,  le  province presteranno l'assistenza tecnico-amministrativa ai
comuni, ai consorzi tra comuni, alle IPAB ed alle  comunita'  montane
nella  raccolta dei dati, oltre che a collaborare nella distribuzione
del programma informatizzato.
  Gli enti  locali,  qualora  non  fossero  in  grado  di  provvedere
autonomamente,   potranno   chiedere  copia  del  supporto  magnetico
direttamente alla provincia competente, oppure  presso  le  direzioni
provinciali dell'INPS.
  Le  province  di  Venezia, Bologna, Roma, Trapani, Brescia, Milano,
Firenze, Caltanissetta, Pistoia, Bari, Modena, Forli'  -  interessate
in  attivita'  di  sperimentazione con il Dipartimento della funzione
pubblica, per il trasferimento dei dati  tramite  rete  telematica  -
utilizzeranno  il  sistema  IRIS  per  l'invio  al Dipartimento della
funzione pubblica dei predetti dati.
  A tal fine il programma informatizzato predisposto verra' trasmesso
telematicamente alla provincia  di  Venezia  che  ne  coordinera'  la
diffusione  con lo stesso mezzo alle citate province e da queste agli
enti locali del proprio territorio.
  Tutte le province  coordineranno  la  raccolta  dei  soli  dati  su
supporto magnetico dei restanti enti locali rientranti nel territorio
di  competenza,  trasmettendoli successivamente al Dipartimento della
funzione pubblica unitamente alle schede cartacee allegate.
  Le  comunicazioni  negative  potranno  essere,  invece,   inoltrate
direttamente al Dipartimento della funzione pubblica, con contestuale
avviso alla provincia.
  c3) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  L'UNIONCAMERE coordinera' la raccolta dei dati delle singole camere
di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura, e provvedera' a
trasmetterli  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  anche  sul
supporto magnetico, che sara' fornito.
  d) Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.
  Ciascuna azienda e amministrazione autonoma curera' la raccolta dei
dati  relativi  a  tutti  i  propri  uffici, centrali e periferici, e
provvedera'  a  trasmetterli  direttamente  al   Dipartimento   della
funzione pubblica anche sul supporto magnetico, che sara' fornito.
  e) Servizio sanitario nazionale.
  Alla  distribuzione del programma informatizzato amministrazioni di
cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
30  dicembre  1993,  n.  593,  provvederanno i competenti assessorati
regionali alla sanita', ai quali i supporti magnetici saranno forniti
per il tramite dei commissari di Governo.
  Ciascuno  dei  predetti  assessorati  curera'  poi  la   successiva
raccolta   dei   dati  relativi  alle  amministrazioni  in  questione
rientranti  nel   territorio   di   competenza,   trasmettendoli   al
Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico.
  f) Istituzioni ed enti di ricerca.
  Le seguenti istituzioni ed enti: CNR, ISTAT, INFN, ISPESL, Istituto
superiore  di sanita' cureranno la raccolta dei dati relativi a tutti
i propri uffici, centrali e periferici e provvederanno a trasmetterli
direttamente  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  anche  sul
supporto magnetico, che sara' fornito.
  Le  restanti  istituzioni ed enti di cui all'art. 8 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n.  593,  nel
caso  che  non  fossero  in  condizione  di  provvedere  anche con il
predetto supporto magnetico  (quest'ultimo  -  si  ricorda  -  potra'
essere  richiesto  alle  sedi  provinciali  INPS),  provvederanno  ad
inviare i dati  richiesti  compilando  soltanto  le  allegate  schede
cartacee.
  g) Scuola.
  Il Ministero della pubblica istruzione curera' la raccolta dei dati
relativi  a  tutti gli istituti, scuole ed istituzioni scolastiche, e
provvedera'  a  trasmetterli  direttamente  al   Dipartimento   della
funzione pubblica anche sul supporto magnetico, che sara' fornito.
  h) Universita'.
  Ciascuna  universita'  ed istituzione universitaria di cui all'art.
10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30  dicembre
1993,  n.  593,  curera'  la  raccolta  dei  dati relativi al proprio
personale, e provvedera' a trasmetterli direttamente al  Dipartimento
della  funzione  pubblica  anche  sul  supporto  magnetico, che sara'
fornito.
TERMINE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI.
  Si richiama l'attenzione sul puntuale rispetto del termine  del  31
maggio  1994,  avvertendo che nell'allegato alla relazione annuale al
Parlamento sara' particolare cura della Presidenza del Consiglio  dei
Ministri  segnalare  -  per  tutte  le  conseguenze ed effetti che ne
possono discendere  circa  la  valutazione  generale  della  corretta
gestione  della  cosa pubblica - anche l'elenco delle amministrazioni
inadempienti e di quelle che forniscono dati incompleti.
  I Ministri, le  amministrazioni,  le  associazioni,  le  unioni,  i
presidenti  delle  giunte  regionali  e  delle  province  autonome, i
commissari di Governo ed i prefetti della  Repubblica  sono  pregati,
ciascuno  nel loro ambito, di portare la predetta direttiva-circolare
a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati ed  associati  con
la  urgenza  che  il  caso  richiede  e  di attivarsi per il rigoroso
rispetto del termine di trasmissione sopra specificato.
                                                 Il Ministro: CASSESE