Con  decreto 15 febbraio 1994 la riscossione del carico tributario
di L. 837.628.430, dovuto dalla S.r.l. Cotto  Bacconi,  con  sede  in
Impruneta,  e'  stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art.
39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
602,  introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per
un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso.
La direzione  regionale  delle  entrate  per  la  Toscana  -  Sezione
staccata  di  Firenze,  nel  provvedimento di esecuzione determinera'
l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma  dell'art.  39
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 602 introdotto dal
medesimo art.  4  della  legge  n.  46.  Il  concessionario,  in  via
cautelare,  manterra'  in vita gli atti esecutivi posti in essere sui
beni immobili e strumentali della sopramenzionata societa', la quale,
comunque, dovra' prestare idonea garanzia,  anche  fidejussoria,  per
l'eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti
esecutivi.  La  sospensione sara' revocata con successivo decreto ove
vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa  o
venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.