IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1991, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, che
stabilisce i criteri di determinazione dei redditi  di  cui  all'art.
81,  comma  1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917;
  Visto  l'art. 2, comma 5, del citato decreto-legge 26 gennaio 1991,
n. 27, nel testo modificato dall'art. 2, comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge  23  marzo  1994,  n.  193, in forza del quale, ai fini
della determinazione delle plusvalenze o delle  minusvalenze  di  cui
all'art.  81,  comma  1,  lettere c) e c-bis), del citato testo unico
delle imposte sui redditi, il costo  fiscalmente  riconosciuto  delle
partecipazioni sociali, delle azioni, delle quote rappresentative del
capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonche'
dei   certificati  rappresentativi  di  partecipazioni  in  societa',
associazioni,  enti  ed  altri  organismi  nazionali  ed  esteri,  di
obbligazioni  convertibili,  diritti di opzione e ogni altro diritto,
che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti,  e'
adeguato  sulla  base  di un coefficiente pari al tasso di variazione
della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo  per
le  famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si e'
verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati
nell'anno in cui e' avvenuto l'acquisto, sempreche' tra la cessione e
l'acquisto siano intercorsi non meno di dodici mesi;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  5,  del  citato
decreto-legge 26 gennaio 1991, n. 27, il Ministro delle finanze rende
noti,   con   proprio  decreto,  i  coefficienti  di  adeguamento  da
utilizzare  ai  fini  della  determinazione   delle   plusvalenze   o
minusvalenze realizzate nel periodo di imposta precedente;
  Vista la comunicazione con la quale l'ISTAT - Istituto nazionale di
statistica ha reso noti i predetti coefficienti di adeguamento;
                              Decreta:
                           Articolo unico
 1.  Ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze di
cui all'art. 2 del decreto-legge 26 gennaio 1991, n. 27,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, come modificato
dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 marzo 1994, n.
193,  conseguite  nel  periodo  di imposta 1993, il costo fiscalmente
riconosciuto e' adeguato sulla base dei coefficienti  indicati  nella
tabella allegata al presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 aprile 1994
                                                   Il Ministro: GALLO