IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 9-quater della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, nella parte in cui prevede il pensionamento anticipato di anzianita' in favore dei dipendenti dei partiti politici; Vista la legge 2 maggio 1984, n. 195, recante: "Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici", e successive modificazioni, che individua i partiti che possono beneficiare del prepensionamento; Vista la comunicazione, ricevuta in data 12 ottobre 1993, con la quale la segreteria nazionale del Partito socialista italiano ha trasmesso gli elenchi dei soggetti che hanno esercitato la facolta' di accesso al beneficio del pensionamento anticipato di anzianita', con allegate le domande dei lavoratori stessi; Viste le dichiarazioni di responsabilita' rilasciate dal Partito socialista italiano a corredo delle singole domande di prepensionamento, dalle quali risulta l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro alle proprie dipendenze dei lavoratori interessati; Visti i pareri espressi dalla commissione centrale istituita dall'art. 3 della legge 11 giugno 1974, n. 252, in merito alla regolarizzazione di periodi integrativi di lavoro prestati alle dipendenze del Partito socialista italiano dai soggetti di cui all'elenco allegato; Decreta: Con decorrenza 1 gennaio 1994 sono ammessi a beneficiare del trattamento di pensione anticipata di anzianita' i soggetti di cui all'elenco allegato, che forma parte integrante del presente decreto, previo accertamento, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 marzo 1994 Il Ministro: GIUGNI