IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  3  febbraio
1989   con   il  quale  e'  stata  approvata  la  nuova  tabella  IX,
dell'ordinamento didattico  universitario,  concernente  i  corsi  di
laurea  in  lingue  e letterature straniere e in lingue e letterature
straniere moderne, e successive modificazioni;
  Vista la proposta di modifica di statuto  formulata  dal  consiglio
della facolta' di lettere e filosofia (sede in Torino) nella riunione
del 27 aprile 1993;
  Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione
del 7 giugno 1993 e dal consiglio di amministrazione, riunione del 16
giugno 1993;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta in deroga al termine triennale  di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Torino;
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio universitario nazionale
nella seduta del 20 gennaio 1994;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Torino,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  L'art.  38,  relativo  all'elenco  delle  lauree  conferite   della
facolta'  di  lettere  e filosofia (sede di Torino), viene modificato
nel modo seguente:
  Art. 38. - La facolta' di lettere  e  filosofia  conferisce  cinque
lauree:  in lettere; in filosofia; in lingue e letterature straniere;
in scienze della comunicazione; in storia.