Alle direzioni regionali delle entrate Alle direzioni delle entrate per le province autonome di Trento e Bolzano All'ispettorato compartimentale delle imposte dirette di L'Aquila Agli uffici distrettuali delle imposte dirette Ai centri di servizio delle imposte dirette Alle direzioni provinciali del Tesoro Alle ragionerie provinciali dello Stato Al Comando generale della Guardia di finanza e, p.c.: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ai Ministeri Alla Ragioneria generale dello Stato Alle Ragionerie centrali di Ministeri All'Istituto nazionale della previdenza sociale Alla Direzione generale degli affari generali e del personale servizio ispettivo Al Servizio centrale degli ispettori tributari PARTE GENERALE Soggetti ammessi all'assistenza fiscale In attuazione dell'articolo 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, stabilisce che i possessori di redditi di lavoro dipendente, compresi i titolari di pensioni, i soci delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli, delle cooperative di produzione e lavoro e delle cooperative della piccola pesca, nonche' i sacerdoti per le remunerazioni di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, possono adempiere all'obbligo di dichiarazione annuale dei redditi mediante la presentazione di apposita dichiarazione redatta su modello approvato con decreto ministeriale (Mod. 730), da consegnare al proprio datore di lavoro o Ente pensionistico. Tale facolta' e' esercitabile dai predetti soggetti, purche' residenti in Italia e ancorche' posseggano i seguenti redditi aggiuntivi: - redditi fondiari inerenti ai terreni e ai fabbricati; - utili, anche in natura, derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sui redditi delle persone giuridiche; - altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente diversi dai compensi e dalle remunerazioni percepite dai soci di cooperative e dai sacerdoti; - compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comprese le indennita' per la cessazione dei predetti rapporti non assoggettabili a tassazione separata; - proventi derivanti dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, non conseguite nell'esercizio di imprese commerciali; - redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. Della assistenza fiscale ci si puo' avvalere anche nell'ipotesi in cui il dipendente intenda presentare dichiarazione congiunta con il coniuge fiscalmente a carico e non legalmente ed effettivamente separato, il quale possegga soltanto redditi fondiari. In alternativa alla richiesta di assistenza fiscale al datore di lavoro o Ente pensionistico, i soggetti sopra indicati possono rivolgere analoga richiesta ai Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati (C.A.A.F.). Si ricorda che sono obbligati a fornire assistenza fiscale i sostituti di imposta con piu' di 100 dipendenti e che comunque e' possibile assolvere agli obblighi di assistenza anche stipulando convenzione con un C.A.A.F.- Imprese o un C.A.A.F.- Dipendenti o pensionati costituito da sostituti d'imposta o dalle associazioni di categoria presenti nel C.N.E.L. che associano anche i pensionati o dalle organizzazioni dei pensionati ad esse aderenti. Il sostituto d'imposta non e', inoltre, obbligato a svolgere l'attivita' di assistenza fiscale se ha costituito un C.A.A.F di cui all'art. 78, comma 20 della legge n. 413 del 1991. In entrambi i casi i conseguenti adempimenti sono effettuati, sotto la propria responsabilita', dai detti centri di assistenza. I lavoratori dipendenti che hanno chiesto con il modello 730/6 di fruire dell'assistenza fiscale prestata dal datore di lavoro devono presentare il modello 730/94 entro il 31 marzo 1994. Lo stesso termine deve essere osservato anche quando il datore di lavoro ha stipulato apposita convenzione intesa a far svolgere dal Centro le operazioni di assistenza. Un diverso e piu' ampio termine e' invece previsto dall'art. 14, comma 4, del Regolamento approvato con D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395 per la presentazione del modello 730 quando il lavoratore dipendente si rivolge ad un C.A.A.F. da lui autonomamente scelto e quindi al di fuori di un rapporto convenzionale fra datore di lavoro e C.A.A.F.; infatti in tal caso il termine di presentazione del modello 730 e' stabilito al 30 aprile 1994. Modalita' di svolgimento dell'assistenza fiscale I sostituti d'imposta sono tenuti a prestare l'assistenza fiscale nei riguardi dei soggetti interessati che ne hanno fatto richiesta entro il 15 gennaio 1994 ovvero entro il giorno lavorativo successivo al 15 gennaio, se tale giorno non era lavorativo per l'azienda o l'ente al quale e' stata richiesta l'assistenza. Il sostituto stesso e' esonerato dall'obbligo di assistenza se le predette comunicazioni gli sono state consegnate ovvero gli sono pervenute successivamente al predetto termine. Resta comunque fermo, anche per i sostituti d'imposta non obbligati a svolgere l'attivita' di assistenza fiscale, l'obbligo di tenere conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenuta d'acconto, secondo le modalita' previste dall'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, del risultato contabile della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi presentate ai centri di assistenza fiscale (anche per i lavoratori dipendenti ed i pensionati che non hanno effettuato la comunicazione di volersi avvalere dell'assistenza fiscale). Il sostituto d'imposta nell'assolvimento degli obblighi di assistenza puo' avvalersi dell'opera di professionisti o di imprese esterne alla propria organizzazione. In tali ipotesi resta comunque ferma la responsabilita' del sostituto d'imposta conseguente all'assistenza prestata. I datori di lavoro o Enti pensionistici ed i C.A.A.F., ricevute le dichiarazioni Mod. 730, devono: - eseguire i controlli formali sulla base di dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione prodotta; - aggiungere i redditi di lavoro dipendente ed assimilati erogati direttamente dai datori e enti in qualita' di sostituti d'imposta e le relative ritenute; - procedere alla liquidazione dell'imposta tenendo conto delle disposizioni che stabiliscono limiti alla deduzione e detraibilita' degli oneri, alle detrazioni e ai crediti d'imposta, alla liquidazione del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e dei relativi acconti dovuti per il periodo di imposta successivo. Dopo aver effettuato le operazioni di liquidazione i datori di lavoro, gli Enti pensionistici e i C.A.A.F. dovranno rilasciare al contribuente o ad un suo incaricato copia della dichiarazione controllata ed elaborata e il prospetto di liquidazione dell'imposta e dell'eventuale Contributo al Servizio Sanitario Nazionale. I sostituti d'imposta che prestano l'assistenza devono integrare la copia da restituire al contribuente con i dati previsti nel quadro C del mod. 730, relativi ai redditi o somme da loro direttamente erogati. I sostituti d'imposta che hanno anche effettuato le ritenute relative agli acconti per il 1993 devono integrare con i dati in loro possesso il quadro F della copia da restituire al contribuente. Se il dipendente o il pensionato ha presentato la dichiarazione utilizzando il modello inviato dall'Amministrazione finanziaria con i dati prestampati, nella copia da restituire al contribuente devono essere riportati direttamente i dati aggiornati, tenendo conto delle eventuali integrazioni e variazioni apportate dal contribuente stesso. Nella predetta copia non devono essere compilati i campi del riquadro del "Coniuge e dei familiari a carico", del quadro A e del quadro B destinati ad accogliere le variazioni e non devono comunque essere riportati i familiari che non risultano piu' a carico, i terreni e i fabbricati ceduti nel 1992 o quelli che nel 1993 non sono da considerare produttivi di reddito. I dati rilevati dalla dichiarazione Mod. 730, integrati con quelli relativi ai redditi corrisposti e alle ritenute operate dal sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, e quelli contenuti nel prospetto di liquidazione devono essere indicati nel modello 770 presentato dal datore di lavoro o Ente pensionistico, ovvero debbono essere trasmessi all'Amministrazione Finanziaria su supporto magnetico da parte dei C.A.A.F. Di seguito vengono fornite le indicazioni sulle modalita' di controllo e di liquidazione del Mod. 730 da parte dei sostituti di imposta e dei C.A.A.F. Controllo delle dichiarazioni Mod. 730 e liquidazione dell'imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale Nel capitolo che segue vengono descritti gli adempimenti che i sostituti di imposta ed i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale devono effettuare ai sensi dell'art. 78, comma 13, lettere b) e c) e comma 21, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413. Tali adempimenti, da effettuare secondo le modalita' previste dagli artt. 3 e 15, del D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395 e successive modificazioni, riguardano il controllo formale delle dichiarazioni Mod. 730, la liquidazione della relativa imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Le operazioni di controllo e di liquidazione vengono descritte seguendo l'ordine di esposizione dei quadri contenuti nel Mod. 730. Per ogni quadro vengono riportati: - il dettaglio dei controlli formali da operare relativamente ai dati comunicati dal contribuente; - le modalita' di calcolo per la determinazione dei redditi e della relativa imposta; - le modalita' di calcolo dell'eventuale contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento delle operazioni di controllo e liquidazione i campi del Mod. 730 che contengono un importo debbono essere considerati in migliaia di lire (senza gli zeri prestampati); i campi che contengono una percentuale debbono essere arrotondati alla seconda cifra decimale. Per ogni quadro vengono inoltre indicati i messaggi da utilizzare per segnalare eventuali anomalie e/o incongruenze riscontrate durante la fase di controllo. La persistenza di anomalie e/o incongruenze descritte nelle istruzioni relative ai singoli quadri, comporta di norma, la non effettuazione delle operazioni di liquidazione e di conguaglio degli importi da versare o da rimborsare. La non effettuazione delle operazioni di cui sopra deve essere comunicata all'assistito unitamente alla indicazione delle anomalie e/o incongruenze riscontrate tramite i messaggi di errore precedentemente menzionati e comporta l'obbligo da parte del contribuente di ripresentare al dichiarazione dei redditi nei termini di cui all'art. 9, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni e con le modalita' previste dall'art. 12 dello stesso decreto. Nell'ipotesi di interruzione dell'assistenza fiscale, i dati rilevati dalla dichiarazione Mod. 730, da riportare nel modello 770 dal sostituto d'imposta ovvero da trasmettere su supporto magnetico all' Amministrazione da parte dei C.A.A.F., devono essere integrati con la segnalazione delle anomalie e/o incongruenze riscontrate, seguendo le modalita' previste dalle specifiche tecniche di fornitura dei dati allegate al decreto ministeriale di approvazione del Mod. 730 (D.M. 13 dicembre 1993). I campi che risultano incongruenti con la struttura prevista dalle suddette specifiche tecniche debbono essere impostati a zero, se numerici, o a spazi, se alfabetici o alfanumerici. ISTRUZIONI PER IL CONTROLLO E LA LIQUIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI MOD. 730 1. DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA DEL DICHIARANTE 1.1 Controlli da effettuare Codice fiscale Il dato deve essere sempre presente. Il codice fiscale deve essere di 16 caratteri a struttura alfanumerica; puo' essere, in alcuni casi (codice fiscale provvisorio), di 11 caratteri a struttura completamente numerica. Su tale dato va effettuata la verifica del carattere di controllo secondo le disposizioni contenute nel D.M. 23 dicembre 1976, riportato in allegato. Cognome e Nome I dati devono essere sempre presenti ed avere struttura alfanumerica. Sesso Il dato deve avere struttura alfabetica; puo' assumere esclusivamente i valori "M" o "F"; in caso contrario considerare il dato assente. Data di nascita Il dato deve essere sempre presente, a struttura numerica e nella forma giorno, mese, anno (ggmmaaaa). Comune (o stato Estero) di nascita Il dato deve essere sempre presente ed avere struttura alfanumerica. Provincia di nascita Il dato deve essere sempre presente ed avere struttura alfabetica. Per la provincia verificare che sia stata utilizzata la sigla automobilistica ("RM" per i soggetti nati a Roma; "EE" per i soggetti nati all'estero). Comune di residenza Il dato deve avere struttura alfanumerica. Provincia di residenza Il dato deve avere struttura alfabetica. Per la provincia verificare che sia stata utilizzata la sigla automobilistica (RM per Roma). C.A.P. Il dato deve essere di 5 caratteri e avere struttura numerica. Frazione, via e numero civico Il dato deve avere struttura alfanumerica. Data di variazione della residenza Se il campo e' compilato devono esserlo anche il comune e la provincia di residenza, l'indirizzo e il relativo C.A.P. - Mese di variazione Il mese deve avere struttura numerica; puo' assumere i valori compresi tra 1 e 12. - Anno di variazione L'anno deve avere struttura numerica; i valori possibili sono l'anno di imposta o l'anno di presentazione. In assenza del mese di variazione verificare che l'anno sia quello di presentazione. Residenza variata da meno di 60 giorni Se la casella e' barrata deve essere compilata la data di variazione della residenza. Telefono Il dato deve avere struttura numerica. Stato civile Se il dato e' presente verificare che sia barrata una sola delle caselle previste nel modello 730 (1, 2, 3, 4 o 5); in caso contrario il dato e' da considerare assente. 1.2 Anomalie ed incongruenze Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti relativi a: - codice fiscale - cognome e nome - data, comune e provincia di nascita - variazione della residenza anagrafica (Comune e provincia, frazione, via e numero civico, variazione di residenza da meno di 60 giorni) devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati anagrafici o di residenza del dichiarante mancanti o errati". 2. CONIUGE E FAMILIARI A CARICO 2.1 Controlli da effettuare Per ogni rigo compilato del riquadro "Coniuge e familiari a carico" verificare: - se e' barrata la casella "F" della relazione di parentela, la presenza dei mesi a carico e la misura della detrazione; - se e' barrata la casella "A" della relazione di parentela, la presenza dei mesi a carico. Relazione di parentela Verificare che per ogni rigo relativo ai figli o altri famigliari del quadro sia barrata una sola delle caselle previste (F o A); in caso contrario il dato e' da considerare assente. Codice fiscale Il codice fiscale deve essere di 16 caratteri a struttura alfanumerica. Puo' essere, in alcuni casi (codice fiscale provvisorio), di 11 caratteri a struttura completamente numerica. Se lo stesso codice fiscale e' indicato su piu' righe verificare che la somma dei relativi mesi a carico non sia superiore a 12. Mesi a carico Il dato deve avere struttura numerica e puo' assumere i valori compresi tra 1 e 12. Misura delle detrazioni Il dato deve avere struttura numerica. Se come relazione di parentela e' stata barrata la casella "F" il dato puo' assumere i valori 1, 2 e 3. Se come relazione di parentela e' stata barrata la casella "A" nel campo puo' essere indicata una percentuale inferiore al 100%, se e' indicata una percentuale del 100% il dato e' da considerare assente. Variazioni Questa colonna deve essere compilata dai contribuenti che utilizzano il modello inviato dall'Amministrazione finanziaria per indicare le eventuali variazioni relativamente ai dati prestampati. In tal caso, il campo mesi a carico puo' essere barrato, per indicare che il familiare in oggetto non e' piu' a carico. 2.2 Anomalie ed incongruenze Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti relativi a: - relazione di parentela - mesi a carico - misura delle detrazioni (ad eccezione dei casi in cui per gli altri familiari a carico e' stata indicata una percentuale del 100%) - variazione mesi a carico - variazione misura delle detrazioni devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati del coniuge o dei familiari a carico mancanti o errati". 3 REDDITI DEI TERRENI (Quadro A) 3.1 Controlli da effettuare I controlli devono essere effettuati relativamente ad ogni rigo del Quadro A compilato. Reddito dominicale Il dato deve avere struttura numerica. Titolo Deve essere sempre presente e avere struttura numerica; puo' assumere i valori 1, 2, 3 o 4 (vedere tabella 1 in allegato). Reddito agrario Il dato deve avere struttura numerica. Possesso Giorni: il dato deve essere sempre presente e avere struttura numerica. Puo' assumere valori compresi tra 1 e 365. Per gli immobili indicati su piu' righi, il totale dei periodi di possesso non puo' superare 365. Percentuale: il dato deve essere sempre presente e avere struttura numerica. Nel campo deve essere indicata una percentuale non superiore al 100%. Canone di affitto in regime vincolistico Deve essere presente solo se il campo "Titolo" (col. 2) assume il valore 2. Il dato deve avere struttura numerica. Casi particolari Il dato deve avere struttura numerica e puo' assumere i valori da 1 a 3 (vedere tabella 2 in allegato). Se il campo assume il valore 3 il campo titolo puo' assumere esclusivamente i valori 1 o 4. Variazioni dei redditi dei terreni Questo riquadro deve essere compilato dai contribuenti che utilizzano il modello inviato dall'Amministrazione finanziaria per indicare le eventuali variazioni dei dati prestampati. In tal caso, il campo giorni di possesso puo' essere barrato per indicare terreni ceduti nel corso del 1992 e non piu' posseduti nel 1993 o che non sono considerati produttivi di reddito imponibile (ad esempio: terreni adibiti a parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione e' riconosciuta di pubblico interesse). 3.2 Anomalie ed incongruenze Le anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti sui dati contenuti nel Quadro A devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati relativi al Quadro A - Redditi dei terreni mancanti o errati". 3.3 Modalita' di calcolo 3.3.1 Determinazione del reddito dominicale a) Il reddito dominicale e' determinato nel modo seguente: Quota spettante del reddito dominicale = Reddito dominicale (col. 1) x Giorni di possesso (col. 4) / 365 x Percentuale di possesso (col. 5) / 100. b) Se il campo "Titolo" (col. 2) assume il valore 2 calcolare la quota spettante del Canone di affitto come segue: Canone di affitto (col. 6) x Percentuale di possesso (col. 5) / 100. Se la quota spettante del Canone di affitto e' inferiore all'80% della quota spettante del reddito dominicale calcolato secondo quanto descritto alla precedente lettera a), il reddito e' dato dalla quota spettante del Canone di affitto, altrimenti dalla quota spettante del reddito dominicale di cui alla precedente lettera a). c) se il campo "Titolo" (col. 2) assume il valore 4 il reddito dominicale e' zero. Se i dati relativi ad uno stesso terreno sono stato indicati su piu' righi (casella di colonna 8 barrata) e nella colonna 2 di almeno un rigo e' stato indicato il codice 2: 1) determinare il totale delle quote del reddito dominicale calcolate per ciascun rigo secondo quanto descritto alla precedente lettera a); 2) determinare il totale delle quote del canone di affitto calcolate per ciascun rigo secondo quanto descritto alla precedente lettera b); 3) se il totale delle quote del canone di affitto e' inferiore all'80% del totale delle quote del reddito dominicale il reddito e' dato dal totale delle quote dei canoni di affitto, in caso contrario e' pari al totale delle quote del reddito dominicale. 3.3.1.1 Casi particolari Qualora risulti impostato il campo "Casi particolari" (col. 7) il reddito dominicale determinato come sopra descritto: - e' ridotto al 30% se il campo assume il valore 1; - e' ridotto a zero se il campo assume il valore 2. Se i dati relativi ad uno stesso terreno sono stati indicati in piu' righi e nella colonna 7 sono riportati codici diversi procedere come di seguito descritto. Calcolare la quota relativa al singolo rigo, proporzionalmente al corrispondente periodo di possesso, come segue: Reddito dominicale complessivo del terreno (calcolato come descritto al punto 3.3.1) x Giorni di possesso del singolo rigo Quota relativa = _______________________________________ al singolo rigo Giorni di possesso totali Applicare a ciascuna quota di reddito relativa ai singoli righi cosi' ottenuta la riduzione corrispondente al caso particolare evidenziato nella colonna 7. Calcolare il reddito del terreno sommando rispettivamente le singole quote di reddito opportunamente ridotte. 3.3.1.2 Reddito dominicale totale La somma dei redditi dominicali cosi' determinati va riportata nel rigo 1 del Riepilogo dei redditi del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione". 3.3.2 Determinazione del reddito agrario Se il campo "Titolo" (col. 2) assume i valori 2 o 3 il reddito agrario e' zero. Il reddito agrario e' determinato nel modo seguente: Quota spettante del reddito agrario = Reddito agrario (col. 3) x Giorni di possesso (col. 4) / 365 x Percentuale di possesso (col. 5) / 100. 3.3.2.1 Casi particolari Se risulta impostato il campo "Casi particolari" (col. 7) il reddito agrario: - e' ridotto al zero se il campo assume i valori 1 o 2; - e' pari a: Reddito agrario (col. 3) x Giorni di possesso (col. 4) / 365 se il campo assume il valore 3. 3.3.2.2 Reddito agrario totale La somma dei redditi agrari cosi' determinati va riportata nel rigo 2 del Riepilogo dei redditi del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione". 4 REDDITI DEI FABBRICATI (Quadro B) 4.1 Controlli da effettuare I controlli devono essere effettuati relativamente ad ogni rigo del Quadro B compilato. Per ogni rigo compilato la rendita deve essere sempre presente. Rendita Il dato deve avere struttura numerica. In caso di dati di uno stesso fabbricato indicati su piu' righi, la rendita deve essere la stessa per ogni rigo. Utilizzo Il campo deve essere sempre presente e avere struttura numerica. Puo' assumere i valori da 1 a 5 o il valore 9 (vedere tabella 3 in allegato). Il valore 1 puo' comparire in relazione a piu' di un fabbricato esclusivamente se la somma dei rispettivi giorni di possesso non supera 365. Il valore 5 puo' essere presente esclusivamente se e' presente almeno un fabbricato per il quale e' indicato il valore 1. In tal caso il periodo di possesso di ciascuna pertinenza non puo' essere superiore a quello indicato complessivamente per l'abitazione principale. Possesso Giorni: il dato deve essere sempre presente e avere struttura numerica. Puo' assumere un valore compreso tra 1 e 365. Per i fabbricati indicati su piu' righi, il totale dei periodi di possesso non puo' superare 365. Percentuale: il dato deve essere sempre presente e avere struttura numerica. Nel campo deve essere indicata una percentuale non superiore al 100%. Reddito effettivo Se il campo "Utilizzo" (col. 2) assume i valori 3 o 4 il campo deve essere sempre presente. Non deve essere presente negli altri casi. Il dato deve avere struttura numerica. Variazioni dei redditi dei fabbricati Questo riquadro deve essere compilato dai contribuenti che utilizzano il modello inviato dall'Amministrazione finanziaria per indicare le eventuali variazioni dei dati prestampati. In tal caso, il campo giorni di possesso puo' essere barrato per indicare fabbricati ceduti nel corso del 1992 e non piu' posseduti nel 1993 o che non sono considerati produttivi di reddito imponibile (ad esempio: fabbricati destinati ad usi culturali, fabbricati anche ad uso diverso da quello di abitazione per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia limitatamente al periodo di validita' del provvedimento durante il quale l'unita' immobiliare non e' comunque utilizzata). Casi particolari Il dato deve avere struttura numerica. Puo' assumere i valori 1 o 2. I valore 1 puo' essere presente solo se nel campo "Utilizzo" e' indicato il valore 9. 4.2 Anomalie ed incongruenze Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti sui dati contenuti nel Quadro B devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati relativi al Quadro B - Redditi dei fabbricati mancanti o errati". 4.3 Modalita' di calcolo Le modalita' di calcolo del reddito dei fabbricati sono diversificate in funzione del valore assunto dai campi "Utilizzo" (col. 2) e "Casi particolari" (col. 6). 4.3.1 Dati dello stesso fabbricato indicati su un solo rigo Campo "Utilizzo" impostato ad 1, 5 e 9 Il reddito corrisponde alla quota di rendita determinata secondo le modalita' di seguito descritte: a) Rendita (col. 1) x Giorni di possesso (col. 3) / 365 x Percentuale di possesso (col. 4) /100. Campo "Utilizzo" impostato a 2 Il reddito e' determinato secondo le modalita' di seguito indicate: b) (Rendita (col. 1) x Giorni di possesso (col. 3) / 365 x Percentuale di possesso (col. 4) / 100) x 4/3. Campo "Utilizzo" impostato a 3 Il reddito corrisponde al maggiore tra la Quota di rendita calcolata come alla precedente lettera a) e la quota di reddito effettivo calcolata come segue: Reddito effettivo (col. 5) x Percentuale di possesso (col. 4) / 100. Campo "Utilizzo" impostato a 4 c) Il reddito e' determinato secondo le modalita' di seguito indicate: d) Reddito effettivo (col. 5) x Percentuale di possesso (col. 4) / 100. 4.3.2 Dati dello stesso fabbricato indicati su piu' righi Di seguito vengono esposte le modalita' per la determinazione del reddito quando i dati relativi ad uno stesso fabbricato sono indicati su piu' righi. Se per nessuno dei righi che si riferiscono allo stesso fabbricato e' impostata la colonna 5 "Reddito effettivo" il reddito del fabbricato e' dato dal totale delle quote di rendita calcolate come descritto alle precedenti lettere a) e b). 4.3.2.1 Presenza del "Reddito effettivo" Se la colonna 5 "Reddito effettivo" di almeno un rigo e' impostata, per ciascun rigo occorre determinare: - la Quota di rendita calcolata secondo quanto descritto alla precedente lettera a) del punto 4.3.1, se il campo "Utilizzo" assume i valori 1, 3, 4, 5 o 9; - la Quota di reddito calcolato secondo quanto descritto alla precedente lettera b) del punto 4.3.1, se il campo "Utilizzo" assume il valore 2; - la Quota di reddito effettivo calcolata come segue: Reddito effettivo (col. 5) x Percentuale di possesso (col. 4) / 100, se il campo "Utilizzo" assume i valori 3 o 4; - il totale delle quote di rendita e delle quote di reddito effettivo. Se nel campo "Utilizzo" (col. 2) di almeno un rigo e' indicato il codice 3 il reddito e' dato dal maggiore tra il totale delle quote di rendita e il totale delle quote di reddito effettivo. Se nel campo "Utilizzo" (col. 2) di almeno un rigo e' indicato il codice 4 e il reddito e' dato dal totale delle quote di reddito effettivo. In caso di contemporanea presenza del codice 4 e del codice 3 nelle colonne 2 dei diversi righi, il reddito e' determinato secondo quanto previsto in relazione al codice 3. 4.3.3 Casi particolari Se il campo "Casi particolari" (col. 6) e' impostato a 1, il reddito dei fabbricati e' ridotto a zero. Se il campo e' impostato a 2 il reddito del fabbricato deve essere utilizzato per l'esatto calcolo della deduzione, prevista dal Piano Energetico Nazionale a fronte di spese sostenute per il contenimento dei consumi energetici indicata al rigo E13 (vedere istruzioni al riguardo al punto 8.3.2, lettera b). 4.3.4 Deduzione per il fabbricato utilizzato come abitazione principale e relative pertinenze Se vi sono fabbricati utilizzati come abitazione principale (campo "Utilizzo" impostato ad 1) deve essere calcolata la deduzione prevista per tali fabbricati e le loro eventuali pertinenze. La deduzione deve essere calcolata come segue: Deduzione = 1.000.000 x Giorni di possesso (col. 3) / 365 x Percentuale di possesso (col. 4) / 100. Se il fabbricato e' indicato su piu' righi oppure sono presenti piu' fabbricati con il campo "Utilizzo" impostato ad 1: - i Giorni di possesso si intendono pari al totale dei giorni indicati nella colonna 3 dei diversi righi per i quali e' stato indicato 1 nel campo "Utilizzo"; - la Percentuale di possesso e' pari alla media ponderata delle percentuali indicate nella colonna 4 dei diversi righi per i quali e' stato indicato 1 nel campo "Utilizzo", calcolata sommando il prodotto delle diverse percentuali per i relativi giorni di possesso e dividendo tale risultato per il totale dei giorni di possesso indicati nella colonna 3 dei diversi righi. Nel calcolare la deduzione non devono essere considerati i fabbricati che pur essendo stati utilizzati come abitazione principale per una parte dell'anno devono essere assoggettati a tassazione sulla base del reddito effettivo (secondo quanto descritto al punto 4.3.2.1). 4.3.5 Reddito dei fabbricati totale Calcolare il totale dei redditi dei fabbricati determinati come descritto nei precedenti punti 4.3.1, 4.3.2 e 4.3.3. Calcolare la somma dei redditi dei fabbricati utilizzati come abitazione principale e delle relative pertinenze (campo "Utilizzo" uguale a 1 e 5), esclusi quelli che debbono essere assoggettati a tassazione in base al reddito effettivo. Se il fabbricato e' stato utilizzato come abitazione principale solo per una parte dell'anno, va considerata esclusivamente la quota di reddito relativa al periodo per il quale e' stato utilizzato come abitazione principale. Sottrarre al totale dei redditi dei fabbricati il minore tra la Deduzione calcolata secondo quanto descritto al precedente punto 4.3.4 e la somma dei redditi dei fabbricati utilizzati come abitazione principale e delle relative pertinenze, calcolata come sopra descritto. Riportare infine il risultato nel rigo 3 del Riepilogo dei redditi del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione". 5 REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI (Quadro C) 5.1 Controlli da effettuare I controlli devono essere effettuati relativamente ad ogni rigo del Quadro C compilato. Se l'assistenza e' fornita da un C.A.A.F. almeno un rigo della sezione I del quadro C deve essere compilato. Per ogni rigo compilato deve essere sempre presente il reddito. 5.1.1 Sez. I - Lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 47, comma 1, lettera a), c), d), e), 1) del T.U.I.R. Redditi Il dato deve avere struttura numerica. Ritenute Il dato deve avere struttura numerica. Rapporti iniziati e/o cessati nell'anno - Inizio (giorno, mese): i dati devono essere a struttura numerica e nella forma giorno, mese (ggmm). - Fine (giorno, mese): I dati devono essere a struttura numerica e nella forma giorno, mese (ggmm). La data di fine rapporto deve essere maggiore di quella di inizio. 5.1.2 Sez. II - Assimilati di cui all'art. 47, comma 1, lettere f), g), h), i) dei T.U.I.R. Redditi Il dato deve avere struttura numerica. Ritenute Il dato deve avere struttura numerica e deve essere presente solo se sono presenti i redditi. 5.1.3 Dati per la determinazione del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale Ammontare Imponibile Il dato deve avere struttura numerica. Redditi non assoggettati a C.S.S.N. Il dato deve avere struttura numerica. 5.2 Anomalie e/o incongruenze Le anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti sui dati relativi a: - redditi - ritenute - rapporti iniziati o cessati nell'anno - assenza di redditi di lavoro dipendente di cui alla Sezione I del quadro C, ad eccezione di quelli che non devono essere indicati dal contribuente, perche' erogati e indicati dal sostituto che presta l'assistenza fiscale devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati relativi al Quadro C - Redditi di lavoro dipendente mancanti o errati". 5.3 Modalita' di calcolo Relativamente alle Sezioni I e II la somma dei redditi e delle ritenute va riportata rispettivamente nel rigo 4 del riquadro "Riepilogo dei redditi" e nel rigo 18 del riquadro "Calcolo dell'IRPEF" del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione". Nei predetti righi 4 e 18 vanno anche riportati gli importi dei redditi corrisposti e delle ritenute operate direttamente dal datore di lavoro o Ente pensionistico che presta l'assistenza fiscale; i suddetti redditi e ritenute vanno anche riportati nel quadro C della copia della dichiarazione da restituire al contribuente. I sostituti di imposta che prestano l'assistenza fiscale dovranno sommare agli eventuali importi dichiarati dal contribuente nel rigo C8 del modello 730, l'ammontare imponibile ai fini del C.S.S.N. e i redditi non assoggettati al contributo per il S.S.N. relativi agli emolumenti da loro erogati. Tali somme dovranno essere riportate nel medesimo rigo C8 della copia della dichiarazione da restituire al contribuente. 6. DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA' IL CONGUAGLIO Il controllo del presente riquadro deve essere effettuato solo in caso di assistenza da parte di un C.A.A.F.. 6.1 Controlli da effettuare Cognome o Denominazione del sostituto d'imposta Il dato deve essere sempre presente e deve avere struttura alfanumerica. Nome Se il codice fiscale e' di 16 caratteri a struttura alfanumerica, il dato deve essere sempre presente e deve avere struttura alfanumerica. Codice fiscale Il dato deve essere sempre presente. Il codice fiscale deve essere di 16 caratteri e avere struttura alfanumerica o di 11 caratteri a struttura completamente numerica. Su tale dato va effettuata la verifica del carattere di controllo secondo le disposizioni contenute nel D.M. 23 dicembre 1976, riportato in allegato. Comune Il dato deve essere sempre presente ed avere struttura alfanumerica. Provincia Il dato deve essere sempre presente ed avere struttura alfabetica. Per la Provincia verificare che sia stata utilizzata la sigla automobilistica (RM per Roma). C.A.P. Il dato deve essere di 5 caratteri a struttura numerica. Indirizzo Il dato deve essere sempre presente ed a struttura alfanumerica. 6.2 Anomalie ed incongruenze Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti sui dati relativi a: - cognome o denominazione - nome (in caso di codice fiscale di 16 caratteri) - codice fiscale - comune e provincia di domicilio fiscale - indirizzo devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati del sostituto d'imposta mancanti o errati". 7. ALTRI REDDITI (Quadro D) 7.1 Controlli da effettuare I controlli devono essere effettuati relativamente ad ogni rigo del Quadro D compilato. Per ogni rigo compilato il reddito deve essere sempre presente. Redditi e somme percepite Il dato deve avere struttura numerica. Crediti di imposta Il dato deve avere struttura numerica. Verificare che il credito non sia superiore ai nove sedicesimi del Reddito (col. 1); se superiore deve essere ricondotto al suddetto limite. In tal caso deve esserne data comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio nel quale deve essere indicato l'importo originariamente indicato dal contribuente. Spese Il dato deve avere struttura numerica. Verificare che le spese non siano superiori al reddito (col. 1), se superiori vanno ricondotte a tale limite. In tal caso deve esserne data comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio nel quale deve essere indicato l'importo originariamente indicato dal contribuente. Ritenute d'acconto Il dato deve avere struttura numerica. Imposte ed oneri rimborsati Il dato dei righi D6 e D7 deve avere struttura numerica. 7.2 Anomalie e/o incongruenze Eventuali anomalie e/o incongruenze Individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti sui dati contenuti nel Quadro D devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati relativi al Quadro D'Altri redditi mancanti o errati". 7.3 Modalita' di calcolo Reddito Il reddito deve essere determinato sommando gli importi di colonna 1 dal rigo D1 al rigo D5 e sottraendo da tale risultato l'importo di colonna 2 del rigo D5, il 5% dell'importo di colonna 1 del rigo D2 e il 25% dell'importo di colonna 1 del rigo D4. Il reddito cosi' determinato deve essere riportato nel rigo 5 del riquadro "Riepilogo dei redditi" contenuto nel Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione". Si evidenzia che i dati esposti nei righi D6 e D7 non concorrono alla determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. Ritenute Le ritenute devono essere determinate sommando gli importi di colonna 3 dei righi da D1 a D5. Le ritenute cosi' determinate devono essere sommate a quelle di lavoro dipendente e riportate nel rigo 18 del riquadro "Calcolo dell'IRPEF" contenuto nel Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione". Crediti di imposta I crediti di imposta di colonna 2 del rigo D1 vanno riportati nel rigo 7 del riquadro "Calcolo dell'IRPEF" contenuto nel Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione"; lo stesso risultato va anche riportato nel successivo rigo 19 unitamente agli eventuali crediti per imposte pagate all'estero. Deduzioni Le deduzioni applicate ai righi D2 e D4 debbono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio: "Deduzione relativa al rigo D.: L. ....000". 8. ONERI (Quadro E) 8.1 Controlli da effettuare Importi Per ogni rigo compilato il dato deve avere struttura numerica. 8.2 Anomalie ed incongruenze Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati relativi al Quadro E - Oneri mancanti o errati". 8.3 Modalita' di calcolo 8.3.1 Sez. I - Oneri per i quali e' riconosciuta la detrazione di imposta a) Spese mediche di rigo E1 e E2 Gli importi di rigo E1 e E2 concorrono nella loro interezza a formare la base di calcolo delle detrazioni per gli oneri. b) Interessi passivi per mutui su immobili adibiti ad abitazione principale di rigo E3 L'importo di rigo E3 non puo' superare Lit. 7.000.000; pertanto, se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo di tale rigo deve essere riportato al suddetto limite comunicandolo al contribuente mediante apposito messaggio nel quale deve essere indicato l'importo originariamente indicato dal contribuente. c) Interessi passivi per mutui su immobili di rigo E4 Se al rigo E3 non e' indicato alcun importo, l'importo di rigo E4 non puo' superare Lire 4.000.000; pertanto se il contribuente ha indicato una somma superiore l'importo di tale rigo deve essere riportato al suddetto limite. Se l'importo indicato al rigo E3 e' superiore a Lire 4.000.000, l'importo di rigo E4 non puo' concorrere alla base per il calcolo della detrazione, pertanto deve essere ricondotto a zero. Se l'importo indicato al rigo E3 e' inferiore a lire 4.000.000, il totale degli importi di rigo E3 e di rigo E4 non puo' comunque essere superiore a lire 4.000.000, pertanto l'importo di rigo E4 deve essere opportunamente ridotto, in modo che la somma dei due righi non superi il suddetto limite. In caso di abbattimento dell'importo di rigo E4 deve esserne data comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio nel quale deve essere indicato l'importo originariamente indicato dal contribuente. d) Interessi passivi per mutui agrari di rigo E5 L'importo di rigo E5 non puo' essere superiore al totale dei redditi dei terreni (dominicali e agrari) dichiarati, pertanto se il contribuente ha indicato una somma superiore l'importo di tale rigo deve essere riportato al suddetto limite. In tal caso deve esserne data comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio nel quale deve essere indicato l'importo originariamente indicato dal contribuente. e) Assicurazioni e contributi volontari di rigo E6 L'importo del rigo E6 non puo' comunque superare Lire 2.500.000; pertanto, in caso contrario, deve essere riportato a tale limite. In tal caso deve esserne data comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio nel quale deve essere indicato l'importo originariamente indicato dal contribuente. f) Spese funebri di rigo E7 L'importo di rigo E7 concorre nella sua interezza a formare la base di calcolo delle detrazioni per gli oneri. g) Spese per la frequenza di corsi di istruzione ed altri oneri per i quali spetta la detrazione dei righi E8 ed E9 Gli importi dei righi E3 ed E9 concorrono nella loro interezza a formare la base di calcolo delle detrazioni per gli oneri. La detrazione per Oneri di cui al rigo 15 del Mod. 730-3 e' pari al 27% del totale degli oneri determinati come sopra descritto. 8.3.2 Sez. II - Oneri deducibili dal reddito complessivo a) Contributi in favore delle comunita' ebraiche di rigo E11 L'importo di rigo E11 non puo' superare ii 10% del reddito complessivo di rigo 6 del Mod. 730-3 e, in ogni caso, Lire 7.500.000; pertanto, se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo di rigo E11 deve essere riportato entro i suddetti limiti. In tal caso deve esserne data comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio nel quale deve essere indicato l'importo originariamente indicato dal contribuente. b) Deduzione per il piano energetico nazionale di rigo E13 Il rigo E13 deve essere compilato solo se nel quadro B per almeno un fabbricato e' stato indicato "2" nella col. 6 dei "Casi particolari". L'importo di rigo E13 non puo' superare l'ammontare dei redditi (calcolati secondo le modalita' indicate nel precedente capitolo 4.3) dei fabbricati per i quali e' stato indicato "2" nella colonna 6 dei "Casi particolari" del quadro B, in caso contrario va riportato a detto limite. In tal caso deve esserne data comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio nel quale deve essere indicato l'importo originariamente indicato dal contribuente. Per i fabbricati utilizzati come abitazione principale il reddito si intende al lordo della deduzione di cui al punto 4.3.4. Per i fabbricati tenuti a disposizione il reddito va considerato al netto della maggiorazione di un terzo. c) Contributi per i paesi in via di sviluppo di rigo E14 L'importo di rigo E14 non puo' superare il 2% della somma del reddito complessivo di rigo 6 del Mod.730/3. Se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo di rigo E14 deve essere ricondotto a tale limite. In tal caso deve esserne data comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio nel quale deve essere indicato l'importo originariamente indicato dal contribuente. d) Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, erogazioni liberali a favore di istituzione religiose, spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap per la parte che eccede L. 500.000 ed altri oneri deducibili dal reddito complessivo (righi E10, E12, E15 ed E16). Gli importi di tali oneri concorrono a costituire il totale degli oneri deducibili nella loro interezza. La somma degli oneri indicati dal rigo E10 al rigo E16, determinati come sopra, va riportata nel rigo 8 del riquadro "Calcolo dell'"IRPEF" del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione" 9. ALTRI DATI (Quadro F) 9.1 Controlli da effettuare I controlli devono essere effettuati relativamente ad ogni rigo compilato. 9.2 Sez. I - versamenti di acconto effettuati nell'anno 1993 Data del versamento Il dato deve avere struttura numerica e nella forma giorno, mese, anno (ggmmaa). Codice del versamento Il dato deve avere struttura numerica. Importo del versamento Il dato deve avere struttura numerica. 9.3 Sez. II - Eccedenze di imposta risultanti dalla precedente dichiarazione Gli importi devono avere struttura numerica. 9.4 Sez. III - Acconti per il 1994 Gli importi devono avere struttura numerica. Verificare che non sia stata contemporaneamente barrata la casella e indicato il relativo importo. 9.5 Sez. IV - Dati relativi ai redditi prodotti all'estero I dati devono avere struttura numerica e possono essere presenti solo se e' stato compilato dal contribuente il quadro C Sez. I e/o il quadro D (righi da D1 a D5). 9.6 Sez. V - Quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base Data del versamento Il dato deve avere struttura numerica e deve essere nella forma giorno, mese, anno (ggmmaa). Importo del versamento Il dato deve avere struttura numerica. 9.7 Anomalie e/o incongruenze Le anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti sui dati relativi a: - importo dei versamenti di acconto IRPEF e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale effettuati nel 1993; - eccedenze IRPEF ed ILOR risultanti dalla precedente dichiarazione - redditi prodotti all'estero; - quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base; - versamenti di acconto richiesti in misura inferiore devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati relativi al Quadro F mancanti o errati". 9.8 Modalita' di calcolo La somma degli importi di rigo F1 (colonne 3 e 6) e la somma di quelli di rigo F2 (colonne 3 e 6) vanno riportate rispettivamente nei righi 22 e 26 del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione". Gli importi "IRPEF" e "CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE" della Sez. III vanno utilizzati per il calcolo della prima e seconda rata di acconto secondo le modalita' descritte nel successivo punto 11. 10. LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA E DEL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E COMPILAZIONE DEL MOD. 730-3 "PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE" 10.1 Dati identificativi del sostituto d'imposta o del C.A.A.F. e dei dichiaranti Sostituto d'imposta Indicare: - il codice fiscale, il cognome e il nome, se trattasi di persona fisica; - il codice fiscale e la denominazione se trattasi di persona giuridica o societa' di persone o soggetti ad esse equiparate. C.A.F.F. Indicare il codice fiscale, la denominazione e il numero di iscrizione all'"Albo dei Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati" o all'"Albo dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale alle imprese" (in caso di convenzione). Dichiaranti Riportare il codice fiscale, il cognome e il nome del dichiarante e, in caso di dichiarazione congiunta, del coniuge dichiarante, rilevati dal Mod. 730. 10.2 Riepilogo dei redditi Al rigo 1 devono essere riportati i totali dei redditi dominicali dei terreni, determinati sulla base dei dati rilevati dal Quadro A del Mod. 730. Al rigo 2 devono essere riportati i totali dei redditi agrari, determinati sulla base dei dati rilevati dal Quadro A del Mod. 730. Al rigo 3 devono essere riportati i totali dei redditi dei fabbricati determinati sulla base dei dati rilevati dal Quadro B del Mod. 730. Al rigo 4 deve essere riportata la somma dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati dichiarati nelle sezioni I e II del Quadro C del modello 730. In tale rigo i sostituti di imposta che prestano l'assistenza fiscale devono anche sommare i redditi di lavoro dipendente direttamente corrisposti al dipendente o pensionato e da questi non indicati nel quadro C. Al rigo 5 deve essere riportato il totale degli altri redditi calcolato sulla base dei dati indicati nel Quadro D del Mod. 730. 10.3 Calcolo dell'IRPEF Reddito complessivo A colonna 1 del rigo 6 va riportata la somma degli importi di colonna 1 dei righi da 1 a 5; a colonna 2 del medesimo rigo 6 va riportata la somma degli importi della colonna 2 dei righi da 1 a 3. Crediti d'imposta sui dividendi Al rigo 7 va riportato il totale dei crediti d'imposta sui dividendi del Dichiarante indicati nella colonna 2 del rigo D1 del Quadro D tenendo conto degli eventuali abbattimenti effettuati in sede di controllo. Oneri deducibili Alle colonne 1 e 2 del rigo 8 vanno riportate le somme degli oneri deducibili dichiarati rispettivamente dal Dichiarante e dal Coniuge dichiarante nella Sez. II del Quadro E, tenendo conto degli eventuali abbattimenti effettuati in sede di controllo. Reddito imponibile A colonna 1 del rigo 9 va riportata la differenza tra la somma degli importi delle colonne 1 dei righi 6 e 7 e l'importo della colonna 1 di rigo 8, se la differenza e' negativa indicare zero; a colonna 2 del medesimo rigo 9 va riportata la differenza tra l'importo di colonna 2 del rigo 6 e quello di colonna 2 del rigo 8, se la differenza e' negativa indicare zero. Imposta lorda Alle colonne 1 e 2 del rigo 10 va indicato l'importo dell'imposta lorda calcolata sugli importi di rigo 9 utilizzando la tabella 5 riportata in allegato. Detrazioni d'imposta per familiari a carico Le detrazioni spettanti per i familiari a carico debbono essere rapportate ai mesi dell'anno in cui i familiari stessi sono rimasti a carico, cosi' come risulta dall'apposito riquadro del Mod. 730. Al rigo 11 va indicata la detrazione per il coniuge a carico, spettante nella misura di lire 757.500 annue. Al rigo 12 va indicata la detrazione per i figli a carico spettante sulla base del codice indicato per ciascun figlio nel campo "Misura delle detrazioni" del Mod. 730. In particolare, in relazione al ciascun figlio: - se nel campo e' riportato il codice 1, spetta la detrazione di lire 87.500 annue; - se nel campo e' riportato il codice 2, la detrazione spetta in misura doppia ed e' quindi pari a lire 175.000 annue; - se nel campo e' riportato il codice 3, spetta la detrazione di lire 757.500 annue, prevista per il coniuge a carico. Al rigo 13 va indicata la detrazione per ogni altro familiare a carico, spettante per ciascuno nella misura di lire 121.000 annue. Detto importo, per ciascun familiare a carico, deve essere moltiplicato per la percentuale riportata nel campo "Misura delle detrazioni", del Mod. 730; la detrazione spetta per intero se la percentuale non e' indicata. Detrazioni di imposta per lavoro dipendente Le detrazioni per lavoro dipendente spettano solo per i redditi indicati nella Sezione I del Quadro C del Mod. 730 e per quelli dello stesso tipo erogati dal sostituto di imposta che presta l'assistenza fiscale. Le detrazioni devono essere rapportate al periodo, espresso in giorni, di lavoro o di pensione nell'anno (anno intero 365) determinato sulla base di quanto risulta dalle colonne 4 e 5 della Sez. I del Quadro C del Mod. 730 e dei medesimi dati che risultano al sostituto di imposta che presta direttamente l'assistenza. Al rigo 14 va indicata la somma delle detrazioni per lavoro dipendente (spese per la produzione del reddito e ulteriore detrazione) spettante nella misura indicata nella seguente tabella: reddito di lavoro dipendente: - fino a L. 13.900.000 L. 994.000 - oltre L. 13.900.000 e fino a L. 14.000.000 L. 955.000 - oltre L. 14.000.000 e fino a L. 14.100.000 L. 877.000 - oltre L. 14.100.000 e fino a L. 60.000.000 L. 797.000 - oltre L. 60.000.000 e fino a L. 60.060.000 L. 777.000 - oltre L. 60.060.000 e fino a L. 60.120.000 L. 747.000 - oltre L. 60.120.000 L. 727.000 Detrazione d'imposta per gli oneri Al rigo 15 va indicata la detrazione per gli oneri della Sez. I del quadro E. La detrazione e' pari al 27% del totale di detti oneri, calcolato tenendo conto degli eventuali abbattimenti effettuati in sede di controllo del quadro E. Totale detrazioni di imposta Al rigo 16 va indicato il totale delle detrazioni d'imposta e cioe' il totale delle detrazioni per: - i familiari a carico (somma degli importi dei righi da 11 a 13); - i redditi di lavoro dipendente e di pensione (importo del rigo 14); - gli oneri (importo di rigo 15). Imposta Netta Al rigo 17 va indicata l'imposta netta, ottenuta sottraendo dall'importo di rigo 10 quello di rigo 16; se il risultato negativo indicare zero. A colonna 3 del medesimo rigo 17 riportare l'importo di colonna 1 o, in caso di dichiarazione congiunta, la somma degli importi di colonna 1 e 2. Ritenute Al rigo 18 deve essere riportata la somma delle ritenute indicate nelle Sezioni I e II del Quadro C e nel Quadro D (righi da D1 a D5) del Mod. 730, nonche' delle ritenute operate dal sostituto d'imposta che presta l'assistenza, escluse quelle sui redditi a tassazione separata. Crediti d'imposta Al rigo 19 va riportato il totale dei crediti d'imposta sui dividendi di rigo 7 e dei crediti per le imposte pagate all'estero. Il credito per le imposte pagate all'estero e' pari all'importo della colonna 2 del rigo F5, con il limite determinato come segue: Imposta lorda (col. 1 di rigo 10) x totale redditi prodotti all'estero (rigo F5 col. 1) _______________________________________________________________ Reddito complessivo (col. 1 di rigo 6) + Crediti d'imposta sui dividendi (rigo 7) In pratica il minore tra l'importo della colonna 2 del rigo F5 e il risultato della suddetta operazione. Differenza Al rigo 20 va indicata la differenza tra l'importo di colonna 3 del rigo 17 e la somma degli importi dei righi 18 e 19. Eccedenze d'imposta risultanti dalla precedente dichiarazione Al rigo 21 va riportata la somma delle eccedenze IRPEF ed ILOR risultanti dalla precedente dichiarazione, indicate nel rigo F3 (col. 1 e 2) del Mod. 730 e in caso di dichiarazione congiunta la somma delle eccedenze risultanti dal rigo F3 del Dichiarante e dal rigo F3 del Coniuge dichiarante. Acconti versati Al rigo 22 va riportata la somma degli importi della prima e seconda rata di acconto IRPEF indicati nelle colonna 3 e 6 del rigo F1 del Quadro F del Mod. 730; in caso di dichiarazione congiunta vanno sommati anche gli acconti effettuati dal Coniuge dichiarante. Se l'assistenza e' prestata dallo stesso sostituto d'imposta che ha effettuato le trattenute degli acconti relativi ai redditi del 1993, al rigo 22 va indicato l'ammontare di detti acconti e vanno riportati gli importi della prima e della seconda rata rispettivamente alle colonne 3 e 6 del rigo F1 della copia del Mod. 730 da restituire al contribuente. 10. 4 Calcolo del contributo al Servizio Sanitario Nazionale Il contributo al Servizio Sanitario Nazionale deve essere calcolato nei seguenti casi: - presenza di redditi dominicali, agrari, dei fabbricati (colonne 1 dei righi 1, 2 e 3 del Mod. 730/3) e di capitale (rigo D1 del Mod. 730) complessivamente superiori a lire 4.000.000; - presenza di redditi di lavoro dipendente non assoggettati a contribuzione (indicati a colonna 2 del rigo C8 del quadro C del Mod. 730 e quelli dello stesso tipo erogati dal sostituto che presta l'assistenza fiscale).; - presenza di redditi assimilati al lavoro dipendente indicati nella sez. II del quadro C; - presenza degli altri redditi indicati ai righi D2, D3, D4 e D5 del quadro D del Mod. 730. Di seguito, quando viene fatto riferimento all'ammontare imponibile di lavoro dipendente ai fini del C.S.S.N., si intende sempre la somma dell'importo dichiarato dal contribuente nel quadro C (rigo C8, col. 1 del Mod. 730) e di quello relativo ai redditi erogati dal sostituto che presta l'assistenza. Il contributo non deve essere calcolato se l'ammontare imponibile di lavoro dipendente ai fini del C.S.S.N. e' maggiore o uguale a 100 milioni. Reddito imponibile Al rigo 23 va indicato il reddito da assoggettare al contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Se l'ammontare imponibile di lavoro dipendente ai fini del C.S.S.N. e' inferiore a Lire 100.000.000 per determinare il reddito imponibile da indicare al rigo 23, occorre preventivamente calcolare la somma dei seguenti importi: - Ammontare imponibile di lavoro dipendente ai fini del C.S.S.N; - Totale degli altri redditi di cui al rigo 5 del Mod. 730/3; - Totale dei redditi dominicali, agrari e dei fabbricati (righi 1, 2 e 3, col. 1 del Mod. 730/3); - Redditi di lavoro dipendente non assoggettati al C.S.S.N. (rigo C8, col. 2 del Mod. 730); - Redditi assimilati al lavoro dipendente della Sez. II del Quadro C del Mod. 730. A tale somma va sottratto il minore tra il totale dei redditi dominicali, agrari, dei fabbricati e di capitale (rigo D1 del Mod. 730) e Lire 4.000.000. La predetta operazione non va effettuata quando i redditi di lavoro dipendente non assoggettati al contributo sono pari al totale dei redditi di lavoro dipendente di cui alla sez. I del Quadro C e il contribuente non e' pensionato e non e' presente l'ammontare imponibile di lavoro dipendente ai fini del C.S.S.N.. Se la differenza calcolata come sopra descritto e' superiore a Lire 100.000.000 va ricondotta a tale limite. A tale differenza, eventualmente ricondotta a lire 100.000.000, va sottratto l'ammontare imponibile di lavoro dipendente ai fini del C.S.S.N.. L'importo, ottenuto come sopra descritto, va riportato al rigo 23 quale reddito imponibile per il contributo al S.S.N.. Contributo Al fine del calcolo del contributo occorre determinare le fasce di reddito imponibile da assoggettare alle aliquote fissate per la contribuzione (5,4% 4,6%). 1 caso: Ammontare imponibile di lavoro dipendente ai fini del C.S.S.N. non superiore a Lire 40.000.000 a) calcolare la differenza tra 40.000.000 e l'ammontare imponibile di lavoro dipendente ai fini del C.S.S.N.; b) se la differenza calcolata alla lettera a) e' superiore al reddito imponibile di rigo 23 il contributo dovuto da indicare al rigo 24 e' pari al 5,4% dell'importo di rigo 23; c) se la differenza calcolata alla lettera a) e' inferiore o uguale al reddito imponibile di rigo 23 il contributo dovuto da indicare al rigo 24 e' pari a: 5,4% della differenza, calcolata alla lettera a) + 4,6 % di (importo di rigo 23 - differenza calcolata alla lettera a)). 2 caso: Ammontare imponibile di lavoro dipendente ai fini del C.S.S.N. superiore a Lire 40.000.000 Il contributo dovuto da indicare al rigo 24 e' pari al 4,6% dell'importo di rigo 23. Esempio: Ammontare imponibile di lavoro dipendente ai fini del C.S.S.N. Lire 32.000.000 Reddito dei fabbricati Lire 2.500.000 Reddito di capitale Lire 3.500.000 Altri redditi Lire 11.000.000 Imponibile complessivo = 32.000.000 + 2.500.000 + 3.500.000 + 11.000.000 - 4.000.000 = 45.000.000 (inferiore a lire 100.000.000) Reddito imponibile (rigo 23) = 45.000.000 - 32.000.000 = 13.000.000 Ammontare imponibile di lavoro dipendente inferiore a Lire 40.000.000 40.000.000 - 32.000.000 = 8.000.000 (inferiore al reddito imponibile di rigo 23) Contributo dovuto (rigo 24) 5,4%. di 8.000.000 + 4,6 di 5.000.000 = Lire 662.000. Eccedenza del contributo risultante dalla precedente dichiarazione Al rigo 25 va riportata l'eccedenza del contributo risultante dalla precedente dichiarazione rigo F3 col. 3 del Mod. 730. Acconti versati Al rigo 26 va riportata la somma degli importi della prima e seconda rata di acconto del Contributo al S.S.N. indicati nelle colonne 3 e 6 del rigo F2 Quadro F del Mod. 730. Se l'assistenza e' prestata dallo stesso sostituto d'imposta che ha effettuato le trattenute degli acconti relativi ai redditi dal 1993 al rigo 26 va indicato l'ammontare di detti acconti, e vanno riportati gli importi della prima e della seconda rata rispettivamente alle colonne 3 e 6 del rigo F2 della copia del Mod. 730 da restituire al contribuente. 11. IRPEF E CONTRIBUTO AL S.S.N. DA VERSARE O DA RIMBORSARE Per stabilire le imposte da versare o da rimborsare occorre determinare i relativi importi a debito e/o a credito, nonche' quelli di acconto per l'anno d'imposta successivo. 11.1 IRPEF Imposta da versare Se l'importo di rigo 20 e' maggiore di zero, calcolare la differenza tra detto importo e la somma degli importi dei righi 21 e 22. Se il risultato di tale operazione e' maggiore di zero riportare l'importo a colonna 1 del rigo 27, se, viceversa, il risultato della precedente, operazione e' minore di zero riportare l'importo a colonna 1 del rigo 28. Se, invece, l'importo di rigo 20 e' minore od uguale a zero, sommare a detto importo, gli eventuali importi dei righi 21 e 22 e riportare il risultato a colonna 1 del rigo 28. Acconto per l'anno 1994 Se l'importo di rigo 20 non e' maggiore di lire 100.000 non e' dovuto alcun acconto. Se viceversa l'importo di rigo 20 e' maggiore di lire 100.000 l'acconto e' dovuto nella misura del 98% di detto importo. L'acconto, come sopra determinato, va comunque ridotto in base alle indicazioni fornite dal contribuente nella sez. III del quadro F del modello 730. L'acconto cosi' determinato deve essere corrisposto in unica soluzione, a novembre. se l'importo e' inferiore a lire 502.000 Se il predetto importo, invece, e' maggiore o pari a lire 502.000 l'acconto va ripartito in due rate di cui la prima pari al 40% e la seconda pari al restante 60%. Gli importi della prima e seconda rata di acconto vanno riportati alla colonna 1 rispettivamente dei righi 29 e 30. Il contribuente puo' comunque richiedere al proprio sostituto d'imposta la riduzione della seconda rata di acconto tramite apposita comunicazione. 11.2 Contributo al Servizio Sanitario Nazionale Calcolare differenza tra l'importo di rigo 24 e la somma degli importi dei righi 25 e 26; se il risultato di tale operazione e' maggiore di zero l'importo va riportato alla colonna 2 del rigo 27. Se, viceversa, il risultato dell'operazione e' minore di zero, l'importo va riportato a colonna 2 del rigo 28. Acconto per l'anno 1994 Se l'importo di rigo 24 non supera lire 100.000 non e' dovuto acconto, altrimenti e' dovuto acconto da determinare secondo le modalita' di seguito riportate. Occorre calcolare il contributo che sarebbe dovuto sulla base dei redditi 1993 tenendo conto delle modifiche al limite per il quale il contributo e' dovuto e alle aliquote previste per i redditi del 1994. Occorre quindi ripetere i calcoli descritti nel precedente punto 10.4 sostituendo il limite di lire 100.000.000 con lire 150.000.006 e l'aliquota del 5,4% con il 5,6%. L'acconto e' dovuto nella misura del 98% dell'importo del contributo cosi' ricalcolato. L'acconto, come sopra determinato, va comunque ridotto in base alle indicazioni fornite dal contribuente nella sez. III del quadro F del modello 730. L'acconto cosi' determinato deve essere corrisposto in unica soluzione, a novembre, se l'importo complessivamente e' inferiore a lire 502.000. Se il predetto importo, invece, e' maggiore o uguale a lire 502.000 l'acconto va ripartito in due rate di cui la prima pari al 40% e la seconda pari al restante 60%. Gli importi della prima e seconda rata di acconto vanno riportati alla colonna 2 rispettivamente dei righi 29 e 30. Il contribuente puo' comunque richiedere al proprio sostituto d'imposta la riduzione della seconda rata di acconto tramite apposita comunicazione. 12. CONIUGE DICHIARANTE Per i dati relativi al coniuge dichiarante valgono le stesse modalita' di controllo e di calcolo del dichiarante. 12.1 Anomalie e/o incongruenze Se il totale dei redditi IRPEF del coniuge dichiarante risulta superiore a lire 5.100.000, quest'ultimo non e' fiscalmente a carico, pertanto vengono meno le condizioni per il diritto all'assistenza del coniuge. Tale caso comporta la non effettuazione delle operazioni di liquidazione e di conguaglio degli importi da versare o da rimborsare. L'anomalia deve essere comunicata al contribuente mediante il messaggio: "Dichiarazione congiunta non consentita - Coniuge non a carico". In tal caso i dati rilevati dalla dichiarazione Mod. 730 debbono comunque essere riportati nel Mod. 770 dal sostituto d'imposta, ovvero debbono essere trasmessi su supporto magnetico all'Amministrazione finanziaria da parte dei C.A.A.F. ed integrati con la segnalazione dell'anomalia, tramite l'impostazione del campo previsto per la segnalazione delle incongruenze riscontrate nella compilazione del riquadro relativo al coniuge e ai familiari a carico, descritto nelle specifiche di fornitura dei dati. Si prega di dare la massima diffusione possibile al contenuto della presente circolare. Le Direzioni Regionali delle Entrate accuseranno ricevuta della presente circolare al Dipartimento delle Entrate; gli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette e i Centri di Servizio alle rispettive Direzioni Regionali delle Entrate. IL DIRETTORE GENERALE (firme illeggibili) ALLEGATI TABELLE REDDITI DEI TERRENI - QUADRO A Tabella 1 - Titolo ___________________________________________________________________ | COD. DESCRIZIONE | | | | 1 Proprietario del terreno | | 2 Proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale | | di determinazione del canone | | 3 Proprietario del terreno concesso in affitto in regime non | | legale di determinazione del canone | | 4 Conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario | |___________________________________________________________________| Tabella 2 - Casi particolari ___________________________________________________________________ | COD. DESCRIZIONE | | | | 1 Mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata | | agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del | | fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni | | qualificati come coltivabili a prodotti annuali. | | Rientrano in questa ipotesi altresi' i casi di ritiro dei | | seminativi dalla produzione in base al Regolamento C.E.E. | | n. 797/85 del 12 marzo 1985, attuato con D.M. 19 febbraio | | 1991, n. 63, sempreche' i terreni costituenti il fondo rustico | | siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata | | agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra, | | diversa coltivazione. | | 2 Perdita per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto | | ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato | | ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso | | entro tre mesi dalla data in cui si e' verificato ovvero, se | | la data non sia determinabile, almeno 15 giorni prima | | dell'inizio del raccolto. | | 3 Terreno in conduzione associata. | |___________________________________________________________________| REDDITI DEI FABBRICATI - QUADRO B Tabella 3 - Utilizzo ___________________________________________________________________ | COD. DESCRIZIONE | | | | 1 Unita' immobiliare utilizzata come abitazione principale | | 2 Unita' immobiliare tenuta a disposizione per la quale si | | applica l'aumento di un terzo | | 3 Unita' immobiliare locata | | 4 Unita' immobiliare locata in regime legale di determinazione | | del canone | | 5 Unita' immobiliare costituente pertinenza dell'abitazione | | principale (box, cantine, ecc.) se iscritta in catasto con | | autonoma rendita | | 9 Unita' immobiliare che non rientra nei precenti casi | |___________________________________________________________________| Tabella 4 - Casi particolari ___________________________________________________________________ | COD. DESCRIZIONE | | | | 1 Fabbricati distrutti o inagibili, a seguito degli eventi | | sismici che per legge siano stati esclusi da imposizioni, a | | condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune | | attestante la distruzione ovvero l'inagibilita' del fabbricato. | | 2 Fabbricati per i quali sono state sostenute spese per il | | contenimento dei consumi energetici per le quali si richiede | | la deduzione dal reddito complessivo. | |___________________________________________________________________| TABELLA 5 - CALCOLO DELL'IRPEF ____________________________________________________________________ | | Aliquota |Imposta dovut | REDDITO (PER SCAGLIONI) | per |sull'ammontar | | scaglioni | massimo |__________________________________________|___________|_____________ | | | | fino a lire 7.200.000 | 10 % | 720.000 | | | | da lire 7.200.001 a lire 14.400.000 | 22 % | 2.304.000 | | | | da lire 14.400.001 a lire 30.000.000 | 27 % | 6.516.000 | | | | da lire 30.000.001 a lire 60.000.000 | 34 % | 16.716.000 | | | | da lire 60.000.001 a lire 150.000.000 | 41 % | 53.616.000 | | | | da lire 150.000.001 a lire 300.000.000 | 46 % |122.616.000 | | | |oltre lire 300.000.000 | 51 % | |__________________________________________|___________|_____________ Segue ____________________________________________________ | | | Imposta dovuta sui redditi intermedi | | compresi negli scaglioni | |____________________________________________________| | | | 10 % sull'interno ammontare | | | | 720.000 + 22 % della parte eccedente 7.200.000| | | | 2.304.000 + 27 % della parte eccedente 14.400.000| | | | 6.516.000 + 34 % della parte eccedente 30.000.000| | | | 16.716.000 + 41 % della parte eccedente 60.000.000| | | | 53.616.000 + 46 % della parte eccedente 150.000.000| | | |122.616.000 + 51 % della parte eccedente 300.000.000| |____________________________________________________| DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976. Sistemi di codificazione dei soggetti da iscrivere all'anagrafe tributaria. IL MINISTRO PER LE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti; Visto l'art. 2, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, recante modificazioni ed integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605; Considerato che si rende necessario stabilire i sistemi di codificazione da adottare per la iscrizione all'anagrafe tributaria delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche; Decreta: Art. 1. Sistemi di codificazione Le persone fisiche, le persone giuridiche e le societa', associazioni ed altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalita' giuridica sono iscritte all'anagrafe tributaria secondo appositi sistemi di codificazione. Art. 2. Numero di codice fiscale delle persone fisiche Il numero di codice fiscale delle persone fisiche e' costituito da una espressione alfanumerica di sedici caratteri. I primi quindici caratteri sono indicativi dei dati anagrafici di ciascun soggetto secondo l'ordine seguente tre caratteri alfabetici per il cognome; tre caratteri alfabetici per il nome; due caratteri numerici per l'anno di nascita; un carattere alfabetico per il mese di nascita; due caratteri numerici per il giorno di nascita ed il sesso; quattro caratteri (uno alfabetico e tre numerici) per il comune italiano o per lo Stato estero di nascita. Il sedicesimo carattere, alfabetico, ha funzione di controllo. Art. 3. Caratteri indicativi del cognome I cognomi che risultano composti da piu' parti o comunque separati od interrotti, vengono considerati come se fossero scritti secondo un'unica ed ininterrotta successione di caratteri. Per i soggetti di sesso femminile coniugati si prende in considerazione soltanto il cognome da nubile. Se il cognome contiene tre o piu' consonanti, i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, la prima, la seconda e la terza consonante. Se il cognome contiene due consonanti, i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, la prima e la seconda consonante e la prima vocale. Se il cognome contiene una consonante e due vocali, si rilevano, nell'ordine, quella consonante e quindi la prima e la seconda vocale. Se il cognome contiene una consonante e una vocale, si rilevano la consonante e la vocale, nell'ordine, e si assume come terzo carattere la lettera x (ics). Se ii cognome e' costituito da due sole vocali, esse si rilevano, nell'ordine, e si assume come terzo carattere la lettera x (ics). Art. 4. Caratteri indicativi del nome I nomi doppi, multipli o comunque composti, vengono considerati come scritti per esteso in ogni loro parte e secondo un'unica ed ininterrotta successione di caratteri. Se il nome contiene quattro o piu' consonanti i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, la prima, la terza e la quarta consonante. Se il nome contiene tre consonanti, i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, la prima, la seconda e la terza consonante. Se il nome contiene due consonanti i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, la prima e la seconda consonante e la prima vocale. Se il nome contiene una consonante e due vocali, i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, quella consonante e quindi la prima e la seconda vocale. Se il nome contiene una consonante e una vocale, si rilevano la consonante e la vocale, nell'ordine, e si assume come terzo carattere la lettera x (ics). Se il nome e' costituito da due sole vocali, esse si rilevano nell'ordine, e si assume come terzo carattere la lettera x (ics). Art. 5. Data, sesso e luogo di nascita I due caratteri numerici indicativi dell'anno di nascita sono, nell'ordine, e la cifra delle decine e la cifra delle unita' dell'anno stesso. Il carattere alfabetico corrispondente al mese di nascita e' quello stabilito per ciascun mese nella seguente tabella: Gennaio = A Maggio = E Settembre = P Febbraio = B Giugno = H Ottobre = R Marzo = C Luglio = L Novembre = S Aprile = D Agosto = M Dicembre = T I due caratteri numerici indicativi del giorno di nascita e del sesso vengono determinati nel modo seguente: per i soggetti maschili il giorno di nascita figura invariato, con i numeri da uno a trentuno, facendo precedere dalla cifra zero i giorni del mese dall'uno al nove. Per i soggetti femminili il giorno di nascita viene aumentato di quaranta unita', per cui esso figura con i numeri, da quarantuno a settantuno. I quattro caratteri alfanumerici indicativi del comune italiano o dello Stato estero di nascita, costituiti da un carattere alfabetico seguito da tre caratteri numerici, si rilevano rispettivamente dal volume "Codice dei comuni d'Italia" o dal volume "Codice degli Stati esteri", redatti a cura della Direzione generate del catasto e dei servizi tecnici erariali. All'aggiornamento dei volumi di cui al precedente comma provvede la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. Art. 6. Persone fisiche con identica espressione alfanumerica Quando l'espressione alfanumerica relativa ai primi quindici caratteri del codice risulta comune a due o piu' soggetti, si provvede a differenziarla per ciascuno dei soggetti successivi al primo soggetto codificato. A tal fine, si effettuano, nell'ambito dei sette caratteri numerici contenuti nel codice, sistematiche sostituzioni di una o piu' cifre a partire da quella di destra, con corrispondenti caratteri alfabetici secondo la seguente tabella: 0 = L 5 = R 1 = M 6 = S 2 = N 7 = T 3 = P 8 = U 4 = A 9 = V Art. 7. Carattere alfabetico di controllo Il sedicesimo carattere ha funzione di controllo della esatta trascrizione dei primi quindici caratteri. Esso viene determinato nel modo seguente: ciascuno degli anzidetti quindici caratteri, a seconda che occupi posizione di ordine pari o posizione di ordine dispari, viene convertito in un valore numerico in base alle corrispondenze indicate rispettivamente ai successivi punti 1) e 2). 1) Per la conversione dei sette caratteri con posizione di ordine pari: A o zero = zero O = 14 B o 1 = 1 P = 15 C o 2 = 2 Q = 16 D o 3 = 3 R = 17 E o 4 = 4 S = 18 F o 5 = 5 T = 19 G o 6 = 6 U = 20 H o 7 = 7 V = 21 I o 8 = 8 W = 22 J o 9 = 9 X = 23 K = 10 Y = 24 L = 11 Z = 25 M = 12 _ _ N = 13 _ _ 2) Per la conversione degli otto caratteri con posizione di ordine dispari: A o zero = 1 O = 11 B o 1 = 0 P = 3 C o 2 = 5 Q = 6 D o 3 = 7 R = 8 E o 4 = 9 S = 12 F o 5 = 13 T = 14 G o 6 = 15 U = 16 H o 7 = 17 V = 10 I o 8 = 19 W = 22 J o 9 = 21 X = 25 K = 2 Y = 24 L = 4 Z = 23 M = 18 _ _ N = 20 _ _ I valori numerici cosi' determinati vengono addizionati e la somma divide per il numero 26. Il carattere di controllo si ottiene convertendo il resto di tale divisione nel carattere alfabetico ad esso corrispondente nella sottoindicata tabella: zero = A 14 = O 1 = B 15 = P 2 = C 16 = Q 3 = D 17 = R 4 = E 18 = S 5 = F 19 = T 6 = G 20 = U 7 = H 21 = V 8 = I 22 = W 9 = J 23 = X 10 = K 24 = Y 11 = L 25 = Z 12 = M _ _ 13 = N _ _ Art. 8. Numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche Il numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche e' costituito da una espressione numerica di undici cifre. Le prime sette cifre rappresentano il numero di matricola del soggetto nell'ambito della provincia in cui ha sede l'ufficio che attribuisce il numero di codice fiscale; esso si ottiene, per ciascun soggetto, incrementando di una unita' il numero di matricola stabilito per il soggetto che immediatamente lo precede. Le tre cifre dall'ottava alla decima rappresentano il codice identificativo della provincia in cui ha sede l'ufficio che attribuisce il numero di codice fiscale. L'undicesimo carattere ha funzione di controllo dell'esatta trascrizione delle prime dieci cifre. Art. 9. Carattere numerico di controllo Il carattere di controllo viene determinato nel modo seguente: si sommano i valori di ciascuna delle cinque cifre di ordine dispari, partendo da sinistra; si raddoppia ogni cifra di ordine pari e, se il risultato e' un numero di due cifre, esso si riduce ad una sola sommando la cifra relativa alle decine e quella relativa alle unita'; si sommano quindi tutti i precedenti risultati; si determina il totale delle due somme di cui sopra; si sottrae da dieci la cifra relativa alle unita' del precedente totale. Il carattere di controllo e' la cifra relativa alle unita' del risultato. Art. 10. Numero di codice fiscale provvisorio L'Amministrazione finanziaria puo' attribuire un numero di codice fiscale provvisorio. Il numero di codice fiscale provvisorio delle persone fisiche ha struttura e composizione uguali a quelle di cui al precedente art. 8. Le prime sette cifre rappresentano il numero di matricola del soggetto; le cifre dall'ottava alla decima identificano l'ufficio che attribuisce il numero di codice fiscale provvisorio e l'undicesima e' il carattere di controllo, che viene determinato con le modalita' di cui all'art. 9. Ha inoltre validita' di numero di codice fiscale provvisorio il numero di codice fiscale attribuito a soggetti persone fisiche, avente struttura e composizione conformi agli articoli da 2 a 7 del presente decreto, in corrispondenza del quale siano errati uno o piu' dati anagrafici che concorrono alla formazione del numero di codice fiscale stesso. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui agli articoli 5, secondo comma, e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784. Il numero di codice fiscale provvisorio dei soggetti diversi dalle persone fisiche ha struttura uguale a quella del numero di codice fiscale definitivo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 23 dicembre 1976 Il Ministro PANDOLFI