IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  20  giugno  1935, n. 1071 - Modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi  sull'istruzione  superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di  nuovi
insegnamenti  complementari  negli  statuti delle universita' e degli
istituiti di istruzione superiore;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo  per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, riordinamento della docenza universitaria e relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13,  determinazione  degli  atti
amministrativi  da  adottarsi  nella forma del decreto del Presidente
della Repubblica;
  Udito il parere del Consiglio  universitario  nazionale  in  merito
all'ordinamento  didattico  dei  corsi  di  diploma universitario in:
informazione scientifica  sul  farmaco,  controllo  di  qualita'  nel
settore  industriale farmaceutico, tecnologie farmaceutiche, espresso
nell'adunanza del 21 gennaio 1993;
  Sentiti gli ordini professionali;
  Riconosiuta  la  necessita'  di  modificare  le  tabelle  I  e   II
dell'ordinamento  didattico  universitario  e  di aggiungere, dopo la
tabella XXVII-bis del medesimo, la  tabella  XXVII-ter,  relativa  ai
corsi   di   diploma   universitario   della  facolta'  di  farmacia:
informazione scientifica  sul  farmaco,  controllo  di  qualita'  nel
settore industriale farmaceutico, tecnologie farmaceutiche;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  All'elenco  delle  lauree  e  dei  diplomi  di  cui alla tabella I,
annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunti  i
diplomi   universitari  in:  informazione  scientifica  sul  farmaco,
controllo  di  qualita'   nel   settore   industriale   farmaceutico,
tecnologie farmaceutiche.
  La  tabella  II  annessa al predetto regio decreto e' integrata nel
senso che la facolta'  di  farmacia  puo'  rilasciare  gli  anzidetti
diplomi   universitari  in:  informazione  scientifica  sul  farmaco,
controllo  di  qualita'   nel   settore   industriale   farmaceutico,
tecnologie farmaceutiche.
  Dopo  la  tabella XXVII-bis, annessa al citato decreto 30 settembre
1938, n. 1652, e' aggiunta la tabella XXVII-ter, relativa ai suddetti
diplomi universitari della facolta' di farmacia.
  L'anzidetta   tabella  e'  allegata  al  presente  decreto  di  cui
costituisce parte integrante.
 Il presente decreto sara'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 giugno 1993
                                                 Il Ministro: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1994
Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 12