IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni; Vista la legge 1 marzo 1994, n. 153, di conversione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: "Interventi urgenti in favore del cinema"; Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: "Interventi urgenti in favore del cinema"; Visto l'art. 17 del citato decreto-legge n. 26/1994; Ritenuto di dover fissare criteri e principi generali relativi alla erogazione e ammortamento dei mutui anche ed in particolare in relazione al disposto del comma 6 dell'art. 17 del decreto-legge n. 26/1994; Sentito il Comitato per il credito cinematografico; Decreta: Art. 1. Per la concessione di mutui relativi alla produzione, distribuzione ed esportazione di film di produzione nazionale la valutazione tecnico-economica di cui all'art. 17, comma 1, del decreto-legge n. 26/1994 dovra' tener conto della capacita' imprenditoriale e patrimoniale dell'impresa di produzione, distribuzione ed esportazione del film stesso. Per i film di interesse culturale nazionale la suddetta valutazione dovra' tener conto esclusivamente: a) della capacita' imprenditoriale determinata sulla base dell'attivita' pregressa dell'impresa nel settore cinematografico e dei risultati conseguiti oppure, ove trattasi di impresa di nuova costituzione, della capacita' professionale dei responsabili dell'impresa stessa valutata dal Comitato per il credito cinematografico di cui all'articolo 27 della legge n. 1213/1965, sulla base dei risultati conseguiti sul piano professionale sotto il profilo tecnico organizzativo ed, eventualmente, anche artistico nell'attivita' in precedenza svolta sempre nel settore cinematografico; b) i proventi potenziali determinabili sulla base di un piano programmatico di diffusione e di distribuzione in Italia e all'estero, presentato dall'impresa sulla base di intese preliminari con distributori, esportatori, diffusori e imprese che svolgono attivita' relativa o altri modi di sfruttamento del film.