IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
  Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213;
  Vista la legge 14 agosto 1971, n. 819;
  Vista  la  legge  1  marzo  1994,  n.  153,  di   conversione   del
decreto-legge  14 gennaio 1994, n. 26, che reca interventi urgenti in
favore del cinema;
  Visto l'art. 8, comma 8, del decreto-legge n. 26/1994 che prescrive
la necessita' di fissare per tre anni l'importo massimo valutabile ai
fini della concessione dei  mutui  per  progetti  di  opere  filmiche
riconosciute  di  interesse  culturale  nazionale ed aventi rilevanti
finalita' culturali ed artistiche;
  Considerata l'opportunita' di fissare  l'indicato  importo  in  una
misura  congrua  tenendo  conto delle esigenze del settore in armonia
con i limiti di intervento posti dallo stesso art. 8,  comma  8,  del
decreto-legge n. 26/1994;
  Tenuto  conto  che  il  costo  medio  di  un film di lungometraggio
nell'anno  1993  e'  stato  determinato  in  un  importo  pari  a  L.
2.800.000.000 e che appare congruo, in considerazione dei presumibili
aumenti  di  costo, determinare lo stesso costo medio per il prossimo
triennio in un importo pari a L. 3.000.000.000;
  Considerato che il costo medio dei film di cui  all'art.  28  della
legge  n.  1213/1965  e successive modificazioni ed integrazioni puo'
correttamente essere fissato in misura pari al  50%  di  detto  costo
medio, e cioe' in un importo pari a L. 1.500.000.000;
  Considerato,  altresi',  che,  mediamente,  i  compensi di registi,
soggettisti  e  sceneggiatori,  attori  e  tecnici  qualificati  sono
determinabili in una misura complessiva non inferiore ad un terzo del
costo del film;
  Su proposta della commissione centrale per la cinematografia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  il  triennio 1994-1996, ai fini della concessione del mutuo di
cui all'art. 8 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, il costo del
film, e' valutabile fino ad un massimo di L. 1.500.000.000.