IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213; Vista la legge 14 agosto 1971, n. 819; Vista la legge 1 marzo 1994, n. 153, di conversione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, che reca interventi urgenti in favore del cinema; Visto l'art. 8, comma 8, del decreto-legge n. 26/1994 che prescrive la necessita' di fissare per tre anni l'importo massimo valutabile ai fini della concessione dei mutui per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalita' culturali ed artistiche; Considerata l'opportunita' di fissare l'indicato importo in una misura congrua tenendo conto delle esigenze del settore in armonia con i limiti di intervento posti dallo stesso art. 8, comma 8, del decreto-legge n. 26/1994; Tenuto conto che il costo medio di un film di lungometraggio nell'anno 1993 e' stato determinato in un importo pari a L. 2.800.000.000 e che appare congruo, in considerazione dei presumibili aumenti di costo, determinare lo stesso costo medio per il prossimo triennio in un importo pari a L. 3.000.000.000; Considerato che il costo medio dei film di cui all'art. 28 della legge n. 1213/1965 e successive modificazioni ed integrazioni puo' correttamente essere fissato in misura pari al 50% di detto costo medio, e cioe' in un importo pari a L. 1.500.000.000; Considerato, altresi', che, mediamente, i compensi di registi, soggettisti e sceneggiatori, attori e tecnici qualificati sono determinabili in una misura complessiva non inferiore ad un terzo del costo del film; Su proposta della commissione centrale per la cinematografia; Decreta: Art. 1. Per il triennio 1994-1996, ai fini della concessione del mutuo di cui all'art. 8 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, il costo del film, e' valutabile fino ad un massimo di L. 1.500.000.000.