IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
  Vista   la   legge   4   novembre   1965,  n.  1213,  e  successive
modificazioni;
  Vista  la  legge  1  marzo  1994,  n.  153,  di   conversione   del
decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: "Interventi urgenti in
favore del cinema";
  Visto l'art. 20, comma 5, del citato decreto-legge n. 26/1994;
  Ritenuto  di  dover  fissare  l'ammontare minimo dei costi relativi
agli  interventi  di  cui  al  comma  1  del  citato  art.   20   del
decreto-legge n. 26/1994;
  Sentito il Comitato per il credito cinematografico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Sul fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378,
recante:    "Interventi    creditizi    a    favore    dell'esercizio
cinematografico",   i   proprietari   e   gli   esercenti   di   sale
cinematografiche possono richiedere la concessione di mutui  a  tasso
agevolato   o  di  contributi  sugli  interessi  gravanti  sui  mutui
stipulati   con   enti   creditizi   per   la   trasformazione,    la
ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale
esistenti  anche ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza
dei locali di pubblico spettacolo e di quella  sull'abolizione  delle
barriere   architettoniche,   nonche'   per   l'installazione   e  la
ristrutturazione di impianti e di servizi accessori  alle  sale,  per
l'installazione   di   casse   automatiche   computerizzate,  per  la
realizzazione di nuove sale, per il ripristino di sale  non  piu'  in
attivita' e per l'acquisto dei locali per l'esercizio cinematografico
e per i servizi connessi.
  2.  Il  mutuo a tasso agevolato od il contributo in conto interessi
possono essere concessi con riferimento ad un importo  non  eccedente
il  70 per cento del costo dell'investimento, elevato al 90 per cento
per:
    a)  investimenti  caratterizzati  da  un  elevato  contenuto   di
innovazione tecnologica;
    b)  investimenti  destinati  a  sale  polivalenti  in  comuni con
popolazione non superiore a 10.000 abitanti e, comunque, in comuni  e
loro ripartizioni amministrative periferiche che ne siano sprovvisti;
    c)  la realizzazione o la trasformazione di sale con piu' schermi
e di multisale;
    d) il ripristino di sale non piu' in esercizio;
    e) la trasformazione e l'adattamento di immobili da  destinare  a
sale o multisale.
  3.  Il  tasso di interesse sui mutui concessi sul fondo di sostegno
ai sensi del presente decreto e' stabilito nella misura  del  40  per
cento  del  tasso  di riferimento per il credito industriale, fissato
con decreto del Ministro del  tesoro,  in  vigore  al  momento  della
stipula  del contratto di mutuo e nel 30 per cento dello stesso tasso
di riferimento relativamente agli investimenti di  cui  alle  lettere
a), b), c), d) del precedente comma 2.
  4. Il contributo sugli interessi concesso sul fondo di sostegno per
i  mutui  stipulati  con  enti  creditizi  e'  stabilito nella misura
necessaria a consentire che l'interesse a carico del  mutuatario  sia
pari  al  30  per  cento  del  tasso  di  riferimento  per il credito
industriale  e  del  25  per  cento dello stesso tasso di riferimento
relativamente agli investimenti di cui alle lettere a),  b),  c),  d)
del precedente comma 2. Il contributo verra' corrisposto direttamente
all'istituto  mutuante  entro  quarantacinque  giorni dalla ricezione
della  comunicazione  dell'istituto  stesso   attestante   l'avvenuto
incasso della quota di ammortamento.