IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni; Vista la legge 1 marzo 1994, n. 153, di conversione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: "Interventi urgenti in favore del cinema"; Visto l'art. 20, comma 5, del citato decreto-legge n. 26/1994; Ritenuto di dover fissare l'ammontare minimo dei costi relativi agli interventi di cui al comma 1 del citato art. 20 del decreto-legge n. 26/1994; Sentito il Comitato per il credito cinematografico; Decreta: Art. 1. 1. Sul fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, recante: "Interventi creditizi a favore dell'esercizio cinematografico", i proprietari e gli esercenti di sale cinematografiche possono richiedere la concessione di mutui a tasso agevolato o di contributi sugli interessi gravanti sui mutui stipulati con enti creditizi per la trasformazione, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale esistenti anche ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e di quella sull'abolizione delle barriere architettoniche, nonche' per l'installazione e la ristrutturazione di impianti e di servizi accessori alle sale, per l'installazione di casse automatiche computerizzate, per la realizzazione di nuove sale, per il ripristino di sale non piu' in attivita' e per l'acquisto dei locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi. 2. Il mutuo a tasso agevolato od il contributo in conto interessi possono essere concessi con riferimento ad un importo non eccedente il 70 per cento del costo dell'investimento, elevato al 90 per cento per: a) investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di innovazione tecnologica; b) investimenti destinati a sale polivalenti in comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti e, comunque, in comuni e loro ripartizioni amministrative periferiche che ne siano sprovvisti; c) la realizzazione o la trasformazione di sale con piu' schermi e di multisale; d) il ripristino di sale non piu' in esercizio; e) la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale o multisale. 3. Il tasso di interesse sui mutui concessi sul fondo di sostegno ai sensi del presente decreto e' stabilito nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento per il credito industriale, fissato con decreto del Ministro del tesoro, in vigore al momento della stipula del contratto di mutuo e nel 30 per cento dello stesso tasso di riferimento relativamente agli investimenti di cui alle lettere a), b), c), d) del precedente comma 2. 4. Il contributo sugli interessi concesso sul fondo di sostegno per i mutui stipulati con enti creditizi e' stabilito nella misura necessaria a consentire che l'interesse a carico del mutuatario sia pari al 30 per cento del tasso di riferimento per il credito industriale e del 25 per cento dello stesso tasso di riferimento relativamente agli investimenti di cui alle lettere a), b), c), d) del precedente comma 2. Il contributo verra' corrisposto direttamente all'istituto mutuante entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione dell'istituto stesso attestante l'avvenuto incasso della quota di ammortamento.