IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
  Vista   la   legge   4   novembre   1965,  n.  1213,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 14 agosto 1971, n. 819;
  Vista  la  legge  1  marzo  1994,  n.  153,  di   conversione   del
decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26;
  Visto l'art. 17, comma 8, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26;
  Ritenuto  di  dover  procedere  a  fissare  il  tetto per i film di
produzione nazionale e per quelli di interesse  culturale  nazionale,
l'aliquota  massima  del mutuo in rapporto al costo del film, nonche'
il tetto massimo di costo a tali  fini  ammissibili,  in  quanto  non
previsti nel decreto-legge n. 26/1994;
  Sentito il comitato per il credito cinematografico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per i film di produzione nazionale, l'aliquota massima del mutuo in
rapporto  al costo del film e' fissata in misura non superiore al 70%
del costo medesimo; il tetto massimo di costo a tali fini ammissibile
e' fissato in un importo massimo di L. 8.000.000.000.