IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni; Vista la legge 14 agosto 1971, n. 819; Vista la legge 1 marzo 1994, n. 153, di conversione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26; Visto l'art. 17, comma 8, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26; Ritenuto di dover procedere a fissare il tetto per i film di produzione nazionale e per quelli di interesse culturale nazionale, l'aliquota massima del mutuo in rapporto al costo del film, nonche' il tetto massimo di costo a tali fini ammissibili, in quanto non previsti nel decreto-legge n. 26/1994; Sentito il comitato per il credito cinematografico; Decreta: Art. 1. Per i film di produzione nazionale, l'aliquota massima del mutuo in rapporto al costo del film e' fissata in misura non superiore al 70% del costo medesimo; il tetto massimo di costo a tali fini ammissibile e' fissato in un importo massimo di L. 8.000.000.000.