IL DIRETTORE GENERALE DELLA TERZA DIREZIONE CENTRALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, pubblicato aggiornato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1994; Vista la legge n. 298 del 6 giugno 1974, e successive modificazioni e integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 31 luglio 1974; Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1988, concernente la disciplina relativa al rilascio delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci su strada; Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 1991, recante il regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 438 del 21 giugno 1989, che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti di merci nazionali ed internazionali; Vista la risoluzione C.E.M.T. n. 91/2 del 21 novembre 1991; Considerato che il contingente di autorizzazioni C.E.M.T. attribuito all'Italia ammonta a sessantasette unita'; Considerato che 56 autorizzazioni sono state regolarmente rinnovate ad imprese gia' titolari nell'anno 1993; Rilevato che una impresa gia' titolare di autorizzazione C.E.M.T., non ha prodotto domanda per il rinnovo della stessa per l'anno 1994; Considerato che 10 autorizzazioni C.E.M.T. non sono state rinnovate alle imprese che ne erano titolari nel 1993 in quanto non utilizzate e che restano pertanto 11 autorizzazioni C.E.M.T. da attribuire mediante graduatoria per il 1994, di cui 6 sono valide anche per l'Austria ma vincolate all'utilizzo di veicolo "verde", mentre 5 non sono utilizzabili in tale Paese; Esaminate le 173 domande di graduatoria presentate; Considerato che le predette autorizzazioni devono essere ripartite in ragione del 50% cadauna tra le graduatorie previste alle lettere A) e B) dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82; Considerato che le eventuali autorizzazioni che dovessero rendersi disponibili durante l'anno saranno ripartite tra le due graduatorie, seguendone l'ordine, secondo i criteri previsti all'art. 2 del decreto ministeriale n. 82/88 e tenendo conto che nel caso di disponibilita' di autorizzazioni in numero dispari, l'assegnazione dell'autorizzazione eccedente viene attribuita sulla base della graduatoria B); Udito il parere della commissione consultiva per l'autotrasporto internazionale di merci, costituita con decreto ministeriale 4 dicembre 1981, e successive modificazioni e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 344 del 16 dicembre 1981, reso nella riunione del 16 dicembre 1993; Decreta: Art. 1. Sono approvate le graduatorie di merito di cui agli elenchi n. 1 e n. 3 allegati al presente decreto, relative all'anno 1994, per il rilascio delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci su strada, previste dalla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti, da attribuire alle imprese che aspirano a conseguire per la prima volta autorizzazioni multilaterali nonche' alle imprese che ne sono gia' titolari. Alle imprese collocate nelle prime tre posizioni, sia della graduatoria A) che della graduatoria B), viene attribuita un'autorizzazione C.E.M.T. ciascuna, valida anche per il territorio austriaco. Alle imprese collocate al quarto e al quinto posto della graduatoria "A" e a quelle collocate dal quarto al sesto posto della graduatoria "B" e' attribuita un'autorizzazione C.E.M.T. ciascuna, non utilizzabile in territorio austriaco.