IL DIRETTORE GENERALE
                   DELLA TERZA DIREZIONE CENTRALE
                     DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
                   E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a  norma
dell'art.   2  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  pubblicato
aggiornato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  45
del 24 febbraio 1994;
  Vista la legge n. 298 del 6 giugno 1974, e successive modificazioni
e  integrazioni,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 200 del 31
luglio 1974;
  Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, e  successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo
1988,   concernente   la   disciplina   relativa  al  rilascio  delle
autorizzazioni al trasporto internazionale di merci su strada;
  Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1991,  n.  198,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  158  dell'8  luglio  1991, recante il
regolamento  di  attuazione  della  direttiva  del  Consiglio   delle
Comunita'  europee  n.  438  del  21  giugno  1989,  che  modifica la
direttiva del Consiglio n. 561  del  12  novembre  1974,  riguardante
l'accesso  alla  professione  di trasportatore di merci su strada nel
settore dei trasporti di merci nazionali ed internazionali;
  Vista la risoluzione C.E.M.T. n. 91/2 del 21 novembre 1991;
  Considerato  che  il   contingente   di   autorizzazioni   C.E.M.T.
attribuito all'Italia ammonta a sessantasette unita';
  Considerato che 56 autorizzazioni sono state regolarmente rinnovate
ad imprese gia' titolari nell'anno 1993;
  Rilevato  che una impresa gia' titolare di autorizzazione C.E.M.T.,
non ha prodotto domanda per il rinnovo della stessa per l'anno 1994;
  Considerato che 10 autorizzazioni C.E.M.T. non sono state rinnovate
alle imprese che ne erano titolari nel 1993 in quanto non  utilizzate
e  che  restano  pertanto  11  autorizzazioni  C.E.M.T. da attribuire
mediante graduatoria per il 1994, di cui  6  sono  valide  anche  per
l'Austria  ma vincolate all'utilizzo di veicolo "verde", mentre 5 non
sono utilizzabili in tale Paese;
  Esaminate le 173 domande di graduatoria presentate;
  Considerato che le predette autorizzazioni devono essere  ripartite
in  ragione  del 50% cadauna tra le graduatorie previste alle lettere
A) e B) dell'art. 2, comma 1, del  decreto  ministeriale  3  febbraio
1988, n. 82;
 Considerato  che  le eventuali autorizzazioni che dovessero rendersi
disponibili durante l'anno saranno ripartite tra le due  graduatorie,
seguendone  l'ordine,  secondo  i  criteri  previsti  all'art.  2 del
decreto ministeriale n.  82/88  e  tenendo  conto  che  nel  caso  di
disponibilita'  di  autorizzazioni  in numero dispari, l'assegnazione
dell'autorizzazione  eccedente  viene  attribuita  sulla  base  della
graduatoria B);
  Udito  il  parere  della commissione consultiva per l'autotrasporto
internazionale  di  merci,  costituita  con  decreto  ministeriale  4
dicembre  1981, e successive modificazioni e integrazioni, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 344 del  16  dicembre  1981,  reso  nella
riunione del 16 dicembre 1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  approvate le graduatorie di merito di cui agli elenchi n. 1 e
n. 3 allegati al presente decreto, relative  all'anno  1994,  per  il
rilascio  delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci su
strada, previste dalla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti,
da attribuire alle imprese che aspirano a  conseguire  per  la  prima
volta  autorizzazioni  multilaterali nonche' alle imprese che ne sono
gia' titolari.
  Alle  imprese  collocate  nelle  prime  tre  posizioni,  sia  della
graduatoria   A)   che   della   graduatoria   B),  viene  attribuita
un'autorizzazione C.E.M.T. ciascuna, valida anche per  il  territorio
austriaco.
  Alle   imprese   collocate  al  quarto  e  al  quinto  posto  della
graduatoria "A" e a quelle collocate dal quarto al sesto posto  della
graduatoria  "B"  e'  attribuita un'autorizzazione C.E.M.T. ciascuna,
non utilizzabile in territorio austriaco.