Con  decreto  ministeriale 30 marzo 1994, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Lulotex, con sede in Castellalto  (Teramo)  e
unita'  in  Castellalto  (Teramo), e' prorogata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22  settembre
1993 al 21 marzo 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo   1994   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.
Consorzio  agrario  provinciale  di  Trapani,  con  sede in Trapani e
stabilimento in Trapani, per il periodo dal 2  settembre  1993  al  1
marzo 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo   1994   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.
Consorzio  provinciale  di Taranto, sede in Taranto e stabilimento in
Taranto, per il periodo dal 13 luglio 1993 al 12 gennaio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   30   marzo  1994  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Diagramma,
con sede in S. Marco Evangelista (Caserta) e stabilimento in S. Marco
Evangelista (Caserta), per il periodo dal 4 agosto 1993 al 3 febbraio
1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994  e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Team
Confezioni,  con  sede in Cazzano di Tramigna (Verona) e stabilimento
in Cazzano di Tramigna (Verona), per il periodo dal 21 dicembre  1992
al 20 giugno 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   30   marzo  1994  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla Eliograf, con
sede in Roma e stabilimento in Roma, per il periodo dal 1 luglio 1993
al 30 dicembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   30   marzo  1994  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confezioni
Nadia,  con  sede  in  Oleggio  (Novara)  e  stabilimento  in Oleggio
(Novara), per il periodo dal 4 novembre 1992 al 3 maggio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale 30 marzo 1994, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Forge Nord, con sede in Cividale  del  Friuli
(Udine)  e  unita'  in Cividale del Friuli (Udine), e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 9 dicembre 1993 all'8 dicembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 30 marzo 1994, in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Compagnia elettro saldo autogena C.E.S.A.,
con  sede  in  Genova  e  unita'  in  Genova,   e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 27 luglio 1993 al 26 luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale 30 marzo 1994, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Trivelsonda, con sede  in  Osimo  (Ancona)  e
unita'  in  Osimo  (ancona),  e'  autorizzata  la  corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale  dal  28  ottobre
1993 al 27 ottobre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo   1994   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Eurosonda,
con sede in Roma e stabilimento  in  Roma,  per  il  periodo  dal  10
dicembre 1993 al 9 giugno 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994  e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Stegagno,
con  sede  in  Verona e stabilimento in Verona, per il periodo dal 29
ottobre 1993 al 28 aprile 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale 30 marzo 1994, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l.  Impianti  continui,  con  sede  in  Velletri
(Roma)  e unita' in Velletri (Roma), e' autorizzata la corresponsione
del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 giugno
1993 al 25 giugno 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale  30  marzo  1994  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.L.L.
Societa' italiana lavorazione legno, con sede  in  Robbio  (Pavia)  e
stabilimenti  in  Castelnovetto  (Pavia)  e  Robbio  (Pavia),  per il
periodo dal 1 agosto 1993 al 31 gennaio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   30   marzo  1994  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Modulo 3,
con sede in Moscufo (Pescara) e stabilimento  in  Moscufo  (Pescara),
per il periodo dal 27 ottobre 1993 al 26 aprile 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 30 marzo 1994, in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l. Iso Rivolta, con sede in Conversano (Bari) e
unita'   in   Baggiovara-Conversano   (Bari),   e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 1 marzo 1993 al 28 febbraio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 30 marzo 1994, in favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.a.s. Calzaturificio Molaschi di Bassani Gianfranco
&  C.,  con  sede  in S. Lorenzo di Parabiago (Milano) e unita' in S.
Lorenzo di Parabiago (Milano), e' autorizzata la  corresponsione  del
trattamento  straordinario di integrazione salariale dal 30 settembre
1993 al 29 settembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale 30 marzo 1994, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Fiat Geotech  -  Gruppo  Fiat,  con  sede  in
Modena  e  unita' in Lecce-Stupinigi (Torino) e aree amm.ve coll., e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione   salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata  del
trattamento economico di mobilita', tenendosi conto,  ai  fini  della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il perido dal 1 gennaio 1994 al 30 dicembre 1994.
   Con  decreto  ministeriale 30 marzo 1994, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Marelli rettifiche, con sede in  Lentate  sul
Seveso  (Milano),  e'  autorizzata  la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 21 dicembre  1992  al  20
dicembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo   1994   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  F.lli
Lombardi  &  C. Prefabbricati, con sede in Bitetto (Bari) e unita' di
Bitetto (Bari), per il periodo dal 2 dicembre 1992 al 1 giungo 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   30   marzo  1994  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. F.lli
Lombardi & C. Prefabbricati, con sede in Bitetto (Bari) e  unita'  di
Bitetto (Bari), per il periodo dal 2 giugno 1993 al 1 dicembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.