IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526 in
virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni  anno
finanziario,  ad  effettuare  operazioni  di indebitamento nel limite
annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo  del  bilancio
di  competenza,  anche  attraverso  l'emissione  di  buoni del Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
in legge 19 luglio 1993,  n.  237,  con  cui  si  e'  stabilito,  fra
l'altro,  che con decreti del Ministro del tesoro e' determinata ogni
caratteristica, condizione e modalita' di  emissione  dei  titoli  da
emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  Tesoro  -  Servizio
secondo, cura normalmente operazioni  di  reimpiego  di  capitali  di
titoli  nominativi  rimborsabili,  di  cui  all'art.  2 della legge 6
agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti  di  capitali
in   titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base  alle
disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli  importi  di  dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine   di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto  servizio,
rendendolo, nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per  i
richiedenti;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in
particolare  il  quinto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Visto il proprio decreto in data 23 marzo  1994  con  il  quale  e'
stata  disposta  l'emissione della prima tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 8,50% - 1 aprile 1994/2004;
  Ritenuto, in relazione alle  condizioni  di  mercato,  di  disporre
l'emissione  di  una  seconda  tranche  dei predetti buoni del Tesoro
poliennali 8,50% 1 aprile 1994/2004, da destinare a sottoscrizioni in
contanti;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il  7
aprile 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 53.909 miliardi;
  Tenuto  altresi'  conto  che l'emissione di una seconda tranche dei
buoni  del  Tesoro  poliennali  disposta  con  il  presente   decreto
concorre,   al   netto   dell'importo  dei  titoli  in  scadenza,  al
raggiungimento del  limite  massimo  di  cui  alla  citata  legge  n.
539/1993;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro
poliennali  8,50%  - 1 aprile 1994/2004, per un importo di lire 2.000
miliardi nominali, da  destinare  a  sottoscrizioni  in  contanti  al
prezzo  di  aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione
dei buoni stessi.
  I  buoni  sono  emessi  senza  indicazione  di   prezzo   base   di
collocamento  e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale
riferita al prezzo; il  prezzo  di  aggiudicazione  risultera'  dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  Le  richieste  risultate  accolte sono vincolanti ed irrevocabili e
danno   conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle    relative
operazioni.
  Restano   ferme  le  disposizioni  dell'art.  1,  quarto  comma,  e
dell'art.  15  del  predetto  decreto  ministeriale  23  marzo  1994,
riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.
  I  nuovi  buoni  fruttano l'interesse annuo dell'8,50%, pagabile in
due semestralita' posticipate, il 1 ottobre ed il 1  aprile  di  ogni
anno,  come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali
1 aprile 1994/2004.