IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
  Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,  recante  il
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
  Viste le proprie delibere del 16 maggio 1962, 27 novembre 1970 e 29
dicembre 1977 nonche' il decreto del Ministro del tesoro del 2 aprile
1991,  di  istituzione  e disciplina del servizio di centralizzazione
dei rischi bancari ai sensi  dell'art.  32,  lettera  h),  del  regio
decreto-legge  12  marzo  1936,  n.  375,  e  succesive  modifiche  e
integrazioni, abrogato dal richiamato testo unico;
  Visto l'art. 53, comma 1, lettera b), del ripetuto testo  unico  in
forza   del   quale  la  Banca  d'Italia  emana,  conformemente  alle
deliberazioni di questo Comitato, disposizioni di carattere  generale
nei  confronti  delle  banche  aventi  a  oggetto il contenimento del
rischio nelle sue diverse configurazioni;
  Ritenuto  che  risulta  coerente  con  tale  obiettivo   anche   la
realizzazione  del  servizio di centralizzazione dei rischi, il quale
costituisce uno strumento di ausilio per le banche al fine di evitare
i rischi derivanti dal cumulo dei fidi;
  Visti gli articoli 65 e 67, comma 1,  lettera  b),  nonche'  l'art.
107,  comma  2,  del testo unico che conferiscono analoghi poteri nei
confronti delle societa' finanziarie appartenenti a  gruppi  bancari,
di  quelle  partecipate  almeno  per  il  20 per cento dalle societa'
appartenenti a un gruppo bancario  o  da  una  singola  banca  e  nei
confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale
di cui al comma 1 del medesimo art. 107;
  Considerata  l'esigenza di estendere, con opportuna gradualita', ai
richi assunti da queste ultime categorie di  intermediari  l'area  di
rilevazione   del   servizio   al   fine  di  accrescere  l'efficacia
informativa dello stesso;
  Considerta  la  necessita'  di   meglio   precisare   l'ambito   di
applicazione  dell'obbligo  di  riservatezza  sui  dati censiti dalla
Centrale, con particolare riferimento alla  possibilita'  di  rendere
edotti i terzi delle informazioni registrate a loro nome;
  Rilevata l'opportunita' di estendere il principio dell'onerosita' a
tutte  le  richieste  di  prima  informazione,  considerato  anche il
crescente utilizzo di tale specifico servizio da  parte  del  sistema
bancario;
                              Delibera:
  1.  Alla Banca d'Italia e' affidato il servizio di centralizzazione
dei rischi creditizi. Le banche iscritte nell'albo  di  cui  all'art.
13, le societa' finanziarie di cui all'art. 65, comma 1, lettere a) e
b),  e  gli  intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in  materia  bancaria  e
creditizia  sono  tenuti,  a  richiesta della Banca d'Italia e con le
modalita'  da   questa   stabilite,   a   comunicare   periodicamente
l'esposizione  nei  confronti  dei  propri  affidati e i nominativi a
questi collegati.  La  Banca  d'Italia  individua  nell'ambito  delle
societa'  finanziare di cui all'art. 65 sopra indicate e dei soggetti
iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107, quelli che,  anche
in  ragione  dell'attivita'  svolta,  sono  tenuti  a  effettuare  la
segnalazione alla Centrale dei rischi.
  2. La Banca d'Italia fornisce periodicamente a ogni soggetto tenuto
a  effettuare  le  comunicazioni  di  cui  al  precedente  punto 1 la
posizione riepilogativa dei rischi complessivamente censiti  al  nome
di   ciascun   affidato  dallo  stesso  segnalato  e  dei  nominativi
collegati.
  3. Le societa' e gli enti di cui al punto 1 possono richiedere alla
Banca d'Italia che sia loro resa nota la posizione globale di rischio
di nominativi censiti diversi  da  quelli  da  essi  segnalati.  Tali
richieste    possono   essere   avanzate   per   finalita'   connesse
all'attivita'  di  assunzione   del   rischio   nelle   sue   diverse
configurazioni;  a fronte delle stesse deve essere versato alla Banca
d'Italia, con le modalita'  da  questa  stabilite,  un  corrispettivo
volto  a  perseguire l'economicita' del servizio e la correttezza del
suo utilizzo.
  4. I  dati  personali  censiti  dalla  Centrale  dei  rischi  hanno
carattere riservato. La Banca d'Italia e i soggetti di cui al punto 1
possono  comunicare  ai terzi le informazioni registrate a loro nome,
secondo la procedura indicata dalla Centrale dei rischi.
  5. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione di  cui  all'art.  7,
comma 7, del testo unico, la Banca d'Italia puo' portare a conoscenza
delle  autorita'  competenti  degli  altri  Stati  membri dell'Unione
europea le informazioni concernenti le posizioni globali  di  rischio
dei  nominativi censiti dalla Centrale dei rischi, consentendo che le
stesse siano utilizzate dalle banche e dagli intermediari  finanziari
di quegli Stati.
  6.  Per l'inosservanza delle disposizioni della presente delibera e
di  quelle  che  verranno  impartite   dalla   Banca   d'Italia   per
l'attuazione  del  servizio  si  applicano  le previsioni di cui agli
articoli 144 e 145 del testo unico.
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 29 marzo 1994
                                               Il Presidente: BARUCCI