IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
   Visto l'art. 107, comma 2, del decreto legislativo
1  settembre  1993, n. 385 (di seguito testo unico), in base al quale
e'  demandato  alla  Banca  d'Italia  il  compito  di  dettare   agli
intermediari  iscritti  nell'elenco  speciale,  in  conformita' delle
deliberazioni del CICR, disposizioni aventi ad oggetto  l'adeguatezza
patrimoniale ed il contenimento del rischio nelle sue diverse forme;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del  tesoro  del 27 agosto 1993,
concernente  i  requisiti  e  i  criteri   per   l'iscrizione   degli
intermediari  finanziari  di  cui  all'art. 6 della legge n. 197/1991
nell'elenco speciale di cui all'art. 7 della legge medesima;
  Visto il decreto del Ministro del tesoro del 17 novembre 1993,  che
ha,  fra  l'altro,  confermato  i  criteri  di iscrizione nell'elenco
speciale di cui all'art. 107 del testo unico,  contenuti  nel  citato
decreto del Ministro del tesoro del 27 agosto 1993;
  Considerato che la polifunzionalita' degli intermediari finanziari,
determinando  il cumularsi di rischi di diversa natura in capo a tali
intermediari, rende necessario approntare misure prudenziali generali
atte a fronteggiare le differenti tipologie di rischio  connesse  con
l'ambito operativo prescelto dagli intermediari medesimi;
  Valutata  l'esigenza  di prevedere interventi prudenziali specifici
nei confronti di singoli intermediari  che  denotino  una  situazione
patrimoniale, economica o finanziaria non favorevole;
  Ravvisata  l'opportunita'  che  la  disciplina di cui al richiamato
art. 107, comma 2, del testo unico venga introdotta  secondo  criteri
di gradualita';
                              Delibera:
1. Ambito di applicazione.
  1.1.  Gli  intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'art. 107 del testo unico (di seguito intermediari finanziari)
si attengono alle istruzioni in materia di adeguatezza del patrimonio
e di contenimento  del  rischio  che  verranno  emanate  dalla  Banca
d'Italia   in  conformita'  con  i  criteri  oggetto  della  presente
deliberazione.
 2. Adeguatezza patrimoniale.
  2.1. La Banca d'Italia emanera' disposizioni di carattere  generale
per  disciplinare,  fissandone  anche  la  misura,  il  rapporto  tra
patrimonio  di  vigilanza   e   il   rischio,   nelle   sue   diverse
configurazioni,  assunto  dagli  intermediari  finanziari. Sistemi di
copertura patrimoniale semplificati calcolati in modo onnicomprensivo
potranno essere previsti laddove determinate tipologie di rischi  non
siano     considerate    rilevanti    nel    quadro    dell'attivita'
complessivamente svolta dagli intermediari finanziari.
  2.2. La Banca d'Italia emana istruzioni per:
   determinare le metodologie per la  rilevazione  e  la  misurazione
delle  diverse  tipologie di rischio rilevanti nelle attivita' svolte
dagli intermediari finanziari;
   definire gli  aggregati  positivi  e  negativi  che  concorrono  a
determinare il patrimonio di vigilanza.
  A  tal  fine,  la  Banca  d'Italia tiene conto delle metodologie di
determinazione del rischio aziendale e dei mezzi propri applicati  ad
altri   operatori   del   mercato  creditizio  e  finanziario.  Nella
definizione dei parametri, la Banca d'Italia fa altresi'  riferimento
alle disposizioni in materia di bilancio degli enti finanziari di cui
al   decreto   legislativo   27   gennaio  1992,  n.  87  e  relativi
provvedimenti applicativi.
  2.3. Per  gli  intermediari  finanziari  che  prestano  servizi  di
pagamento senza assumere rischi diversi da quello generale d'impresa,
la  Banca  d'Italia,  al fine di preservare condizioni di continuita'
nello svolgimento dell'attivita', prevede, in luogo  dei  sistemi  di
copertura  patrimoniale  indicati sub 2.1, una dotazione patrimoniale
minima commisurata ai costi operativi fissi.
3. Altre misure per il contenimento dei rischi.
  3.1. La Banca d'Italia prevede misure  di  carattere  generale  per
promuovere,  in  relazione  alla  tipologia dell'attivita' svolta, un
adeguato  frazionamento  dei  rischi   e   un'equilibrata   struttura
finanziaria degli intermediari di cui si tratta.
4. Intermediari finanziari appartenenti a gruppi bancari.
  4.1.  Nella  definizione  delle  disposizioni  di cui ai precedenti
paragrafi 2 e 3, la Banca d'Italia, per gli  intermediari  finanziari
facenti  parte  di  gruppi  creditizi,  tiene conto delle esigenze di
coordinamento tra la normativa di cui alla presente  deliberazione  e
la  disciplina  di vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e
seguenti del testo unico.
5. Misure particolari.
  5.1.  La  Banca  d'Italia  potra'  prevedere,  ove  la   situazione
patrimoniale,   economica   o  finanziaria  di  un  intermediario  lo
richieda, l'applicazione di misure piu' restrittive rispetto a quelle
determinate in via generale.
6. Disposizioni transitorie e finali.
  6.1. La Banca d'Italia procede  all'applicazione  della  disciplina
oggetto   della   presente   deliberazione  secondo  un  criterio  di
gradualita' che riguarda sia i tempi di attivazione  degli  strumenti
sia  il riconoscimento agli intermediari di un periodo di adeguamento
alle disposizioni che verranno emanate.
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 29 marzo 1994
                                               Il Presidente: BARUCCI