IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO Visto l'art. 107, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito testo unico), in base al quale e' demandato alla Banca d'Italia il compito di dettare agli intermediari iscritti nell'elenco speciale, in conformita' delle deliberazioni del CICR, disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale ed il contenimento del rischio nelle sue diverse forme; Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 agosto 1993, concernente i requisiti e i criteri per l'iscrizione degli intermediari finanziari di cui all'art. 6 della legge n. 197/1991 nell'elenco speciale di cui all'art. 7 della legge medesima; Visto il decreto del Ministro del tesoro del 17 novembre 1993, che ha, fra l'altro, confermato i criteri di iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico, contenuti nel citato decreto del Ministro del tesoro del 27 agosto 1993; Considerato che la polifunzionalita' degli intermediari finanziari, determinando il cumularsi di rischi di diversa natura in capo a tali intermediari, rende necessario approntare misure prudenziali generali atte a fronteggiare le differenti tipologie di rischio connesse con l'ambito operativo prescelto dagli intermediari medesimi; Valutata l'esigenza di prevedere interventi prudenziali specifici nei confronti di singoli intermediari che denotino una situazione patrimoniale, economica o finanziaria non favorevole; Ravvisata l'opportunita' che la disciplina di cui al richiamato art. 107, comma 2, del testo unico venga introdotta secondo criteri di gradualita'; Delibera: 1. Ambito di applicazione. 1.1. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico (di seguito intermediari finanziari) si attengono alle istruzioni in materia di adeguatezza del patrimonio e di contenimento del rischio che verranno emanate dalla Banca d'Italia in conformita' con i criteri oggetto della presente deliberazione. 2. Adeguatezza patrimoniale. 2.1. La Banca d'Italia emanera' disposizioni di carattere generale per disciplinare, fissandone anche la misura, il rapporto tra patrimonio di vigilanza e il rischio, nelle sue diverse configurazioni, assunto dagli intermediari finanziari. Sistemi di copertura patrimoniale semplificati calcolati in modo onnicomprensivo potranno essere previsti laddove determinate tipologie di rischi non siano considerate rilevanti nel quadro dell'attivita' complessivamente svolta dagli intermediari finanziari. 2.2. La Banca d'Italia emana istruzioni per: determinare le metodologie per la rilevazione e la misurazione delle diverse tipologie di rischio rilevanti nelle attivita' svolte dagli intermediari finanziari; definire gli aggregati positivi e negativi che concorrono a determinare il patrimonio di vigilanza. A tal fine, la Banca d'Italia tiene conto delle metodologie di determinazione del rischio aziendale e dei mezzi propri applicati ad altri operatori del mercato creditizio e finanziario. Nella definizione dei parametri, la Banca d'Italia fa altresi' riferimento alle disposizioni in materia di bilancio degli enti finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e relativi provvedimenti applicativi. 2.3. Per gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento senza assumere rischi diversi da quello generale d'impresa, la Banca d'Italia, al fine di preservare condizioni di continuita' nello svolgimento dell'attivita', prevede, in luogo dei sistemi di copertura patrimoniale indicati sub 2.1, una dotazione patrimoniale minima commisurata ai costi operativi fissi. 3. Altre misure per il contenimento dei rischi. 3.1. La Banca d'Italia prevede misure di carattere generale per promuovere, in relazione alla tipologia dell'attivita' svolta, un adeguato frazionamento dei rischi e un'equilibrata struttura finanziaria degli intermediari di cui si tratta. 4. Intermediari finanziari appartenenti a gruppi bancari. 4.1. Nella definizione delle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3, la Banca d'Italia, per gli intermediari finanziari facenti parte di gruppi creditizi, tiene conto delle esigenze di coordinamento tra la normativa di cui alla presente deliberazione e la disciplina di vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e seguenti del testo unico. 5. Misure particolari. 5.1. La Banca d'Italia potra' prevedere, ove la situazione patrimoniale, economica o finanziaria di un intermediario lo richieda, l'applicazione di misure piu' restrittive rispetto a quelle determinate in via generale. 6. Disposizioni transitorie e finali. 6.1. La Banca d'Italia procede all'applicazione della disciplina oggetto della presente deliberazione secondo un criterio di gradualita' che riguarda sia i tempi di attivazione degli strumenti sia il riconoscimento agli intermediari di un periodo di adeguamento alle disposizioni che verranno emanate. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 marzo 1994 Il Presidente: BARUCCI