IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con la politica comunitaria, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare gli articoli 74 e 75, concernenti il medesimo Fondo di rotazione; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale; Vista la propria delibera in data 30 dicembre 1992, recante direttive per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari nazionali e comunitari; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052 in data 19 dicembre 1988, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4254 in data 19 dicembre 1988, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; Vista la nota n. SG(92) D/10330 del 31 luglio 1992, con la quale la Commissione delle Comunita' europee ha concesso un contributo per il finanziamento del progetto pilota "Recupero dell'Arsenale di Venezia a polo delle tecnologie del mare", ai sensi dell'art. 10, lettera b), del citato regolamento CEE n. 4254/88; Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Comunita' europea in tale contesto, ammontanti a circa 7,2 miliardi di lire, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale per il periodo 1992-1994, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche; Considerato che il CIPE definisce il programma degli interventi finanziari da effettuarsi con il concorso comunitario determinando le quote per amministrazioni competenti; Vista la proposta avanzata dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - IGFOR, con nota n. 131207 del 10 giugno 1993; Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Le linee d'intervento del progetto pilota, richiamato in premessa, riguardano la ristrutturazione e la riutilizzazione di infrastrutture e spazi dell'Arsenale di Venezia, la realizzazione di un sistema integrato di laboratori ed infrastrutture tecnologiche destinati ad attivita' legate all'ambiente marino e altre iniziative specifiche che presentano rilevante interesse a livello comunitario. 2. La quota nazionale pubblica pari a 4,5 miliardi di lire, per gli esercizi 1993 e 1994, e' assicurata per 1,8 miliardi di lire con le risorse del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 e per 2,7 miliardi di lire con disponibilita' della regione e del comune di Venezia a valere sui rispettivi bilanci, cosi' come riportato nella tabella allegata che forma parte integrante della presente delibera. 3. La quota nazionale a carico del Fondo verra' erogata secondo le modalita' indicate all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base di motivate richieste inoltrate dalla regione Veneto al Fondo stesso. 4. Il Fondo di rotazione e' autorizzato a proseguire negli esercizi successivi e, comunque, fino a quando perdura l'intervento comunitario le erogazioni non effettuate in ciascuno dei predetti anni 1993 e 1994 in favore della citata regione Veneto. 5. Lo stato di avanzamento complessivo delle azioni viene valutato sulla base delle informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di rotazione da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione. 6. La regione effettuera' i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione, in relazione alle risorse trasferite, puo' effettuare specifici controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato. Roma, 13 luglio 1993 Il Presidente delegato: SPAVENTA Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1994 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 57 PROGETTO PILOTA "RECUPERO DELL'ARSENALE DI VENEZIA A POLO DELLE TECNOLOGIE DEL MARE" Regolamento CEE n. 4254/88 del 19 dicembre 1988, art. 10, lettera b) COFINANZIAMENTO NAZIONALE - QUOTA PUBBLICA (in milioni di lire) FdR legge Regione/comune Annualita' n. 183/1987 Totale __ __ __ __ 1993. . . . . . . 900 1.350 2.250 1994. . . . . . . 900 1.350 2.250 Totale generale. . . 1.800 2.700 4.500