Con   decreto   ministeriale   30   marzo   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Confezioni
Val  di  Vara,  con  sede in Poggio San Vicino (Macerata) e unita' di
Poggio S. Vicino (Macerata),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore mediamente per tutti i  104
lavoratori in organico cosi' come regolamentato dall'allegato verbale
di accordo che costituisce parte integrante del presente decreto, per
il periodo dal 2 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   30   marzo   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Primus mode,
con sede in Camerano (Ancona) e unita' di Camerano  (Ancona),  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: mediamente
25 ore settimanali per tutti i 24 dipendenti secondo le modalita'  di
cui   all'allegato   verbale  e  prospetti  che  costituiscono  parte
integrante del presente decreto, per il periodo dal 1  novembre  1993
al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   30   marzo   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.a.s.  Camiceria
F.lli  Taccaliti,  con sede in Camerano (Ancona) e unita' di Camerano
(Ancona), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: mediamente 24 ore settimanali per  35  dei  40  lavoratori  in
organico, nel rispetto delle modalita' di cui agli allegati prospetti
che  sono parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 4
ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  30   marzo   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Co.Ba. di
Baiardelli Guido, con sede in Loreto  (Ancona)  e  unita'  di  Loreto
(Ancona),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  mediamente  un  minimo  di  23  ed  un  massimo  di 36,8 ore
settimanali per 28 operai dei 30 dipendenti, nel rispetto  di  quanto
previsto  dall'allegato  verbale  e prospetti che costituiscono parte
integrante del presente decreto, per il periodo dal 25  ottobre  1993
al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   30   marzo   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Silver
confezioni, con sede in Filottrano (Ancona) e  unita'  di  Filottrano
(Ancona),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  mediamente  26 ore settimanali per 151 lavoratori dei 164 in
organico, cosi' come previsto dagli  allegati  prospetti  costituenti
parte  integrante  del  presente  decreto,  per  il  periodo  dal  20
settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  30   marzo   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Farfisa, con
sede  in Camerano (Ancona) e unita' di Camerano (Ancona), per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore per i 91  dei
103  dipendenti  occupati cosi' come previsto dall'allegato prospetto
che costituisce parte integrante del presente decreto, per il periodo
dal 7 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  30   marzo   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura
Marzatico, con sede in Verano Brianza (Milano)  e  unita'  di  Verano
Brianza  (Milano),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  a:  20 ore medie settimanali nei confronti di 49
lavoratori e secondo le modalita' previste negli allegati verbali  di
accordo  che  sono  parte  integrante  del  presente  decreto, per il
periodo dal 31 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  30   marzo   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Del Tongo
industria per l'arredamento, con sede in Tegoleto (Arezzo)  e  unita'
di  Tegoleto  (Arezzo),  per  i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro da 40 ore a: un orario medio settimanale ridotto in misura non
superiore  al  50%  secondo  le  modalita'  specificate nell'allegato
prospetto facente parte integrante dell'accordo per 140 lavoratori su
un organico di 185 unita', per il periodo dall'11 ottobre 1993 al  31
dicembre 1993.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
23 febbraio 1994 n. 14209.
   Con  decreto  ministeriale  30   marzo   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Calzaturificio Tiger, con sede in Monsummano Terme (Pistoia) e unita'
di Monsummano Terme (Pistoia), per i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a:  28  oppure  31  ore   medie
plurisettimanali,  per  57  lavoratori  su  un organico di 69 unita',
secondo le modalita' specificate nell'allegato elenco  facente  parte
integrante  dell'accordo,  per  il  periodo  dal  7 giugno 1993 al 31
dicembre 1993.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
n. 13680 del 24 novembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   30   marzo   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Nuova
Ma.Na.Ro., con sede in Jesi (Ancona) e unita' di Jesi (Ancona), per i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: mediamente
20,1 ore settimanali per 13 lavoratori dei 61 in organico, cosi' come
previsto  dall'allegato  verbale  e   prospetto   costituenti   parte
integrante del presente decreto, per il periodo dal 27 settembre 1993
al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   30   marzo   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Hertz
italiana,  con  sede  in  Roma,  unita'  di Roma, sede centrale, Roma
Fiumicino, Ciampino  (Roma),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore  a:  35  ore  medie  settimanali  con
riduzione  all'inizio  e/o  alla  fine  dell'orario giornaliero della
singola unita' produttiva, nei confronti  di  139  lavoratori  su  un
organico  di  421  unita';  per  i  lavoratori part-time la riduzione
dell'orario verra' applicata proporzionalmente  cosi'  come  indicato
nell'allegata   tabella  che  forma  parte  integrante  del  presente
decreto, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 marzo 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30   marzo   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Hertz
italiana, con sede in Roma e unita' di: uffici,  stazioni  e  filiali
nazionali,  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  35  ore  medie settimanali con riduzione all'inizio e/o alla
fine dell'orario giornaliero della  singola  unita'  produttiva,  nei
confronti di 227 lavoratori su un organico complessivo di 421 unita';
per  i lavoratori part-time la riduzione dell'orario di lavoro verra'
applicata proporzionalmente cosi' come indicato nell'allegata tabella
che forma parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 31 marzo 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30   marzo   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Roby Style,
con sede in Torgiano (Perugia) e unita' di Torgiano (Perugia), per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a:  una
riduzione  mensile  pro capite come dalla tabella allegata al verbale
di accordo, che e' parte integrante  del  presente  decreto,  per  il
periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Romana
Diesel, con sede in Roma e unita' di Roma, via Collatina (Roma),  per
i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40  ore  a:  27  ore
settimanali  nei  confronti  di 53 lavoratori a fronte di un organico
pari a 199 dipendenti. Per i lavoratori part-time pari a  19  unita',
l'orario   settimanale   svolto   (come   da   tabella  n.  1)  sara'
proporzionalmente ridotto (come da tabella n. 2). Le tabelle n.  1  e
n.  2  sono allegate e formano parte integrante del presente decreto;
per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30   marzo   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piaggio
veicoli europei, con sede in Pontedera (Pisa) e unita'  di  Pontedera
(Pisa),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  28 ore settimanali per 1.730 lavoratori dall'8 febbraio 1993
al 30 aprile  1993,  da  40  ore  a  28  ore  settimanali  per  1.730
lavoratori  dal  1  ottobre 1993 al 31 dicembre 1993 e da 40 ore a 20
ore settimanali per 500 lavoratori dal 1 ottobre 1993 al 31  dicembre
1993, a fronte di un organico complessivo di 4.851 unita' lavorative,
per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 30 aprile 1993.
   Con   decreto   ministeriale   30   marzo   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rimoldi, con
sede in Olcella di Busto Garolfo (Milano)  e  unita'  di  Olcella  di
Busto  Garolfo  (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  a: 27 ore medie settimanali nei confronti di 587
lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 622 unita', per
il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  30   marzo   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens
Nixdorf informatica (Milano) e unita' di Milano e Roma, per  i  quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a: 30 ore medie nei
confronti di 77 lavoratori dell'unita' di Milano e nei  confronti  di
25  lavoratori  dell'unita' di Roma, su un organico complessivo nelle
due unita' pari a 521 per Milano e 277 per Roma, per il periodo dal 4
ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  30   marzo   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni
del  nord,  con  sede  in  Torrebelvicino  (Vicenza)  e   unita'   di
Torrebelvicino (Vicenza), per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: 25 ore medie  settimanali  nei  confronti  di  30
lavoratori  a fronte di un organico complessivo pari a 71 unita', per
il periodo dal 1 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  30   marzo   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Costruzioni
Meccaniche F.T.R. di Banchiero Franco & C., con sede  in  Cagliari  e
unita'  di  Cagliari,  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40 ore a: mediamente 25,2 ore settimanali, pari al 37% su
base mensile, per 10 dei 15 dipendenti in organico,  per  il  periodo
dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   30   marzo   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. P.R.B.,  con
sede  in  Fermignano  (Pesaro) e unita' di Fermignano (Pesaro), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 25 ore
settimanali per 90 dipendenti dei 101 in organico, per il periodo dal
22 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  30   marzo   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Gandolfi, con
sede  in  Milano  e  unita' di Lonigo (Vicenza), per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei
confronti di 27 lavoratori a fronte di un oganico complessivo pari  a
67  unita'  lavorative  considerato  che  successivamente  in data 27
settembre 1993 e' stato stipulato un nuovo contratto coll. az.le  che
ha  ripristinato  il  preesistente  orario  di  40  ore settimanali a
decorrere dal giorno 10 settembre 1993, per il periodo dal  1  maggio
1993 al 9 settembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   30   marzo   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Soncini, con
sede in Mestre (Venezia) e unita' di Quarto d'Altino (Venezia), per i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40  ore  a:  30  ore
medie settimanali nei confronti di 52 unita' (alternanza al lavoro di
tre  settimane  lavorative  ed  una  di solidarieta'), a fronte di un
organico complessivo pari a 104 unita', per il periodo dal 21  luglio
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zani Cirano,
con  sede  in  Barberino Val d'Elsa e unita' di Barberino Val d'Elsa,
loc. Treppie' (Firenze), per i quali e' stato stipulato un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali per 102 addetti  e  a  27  ore
medie  settimanali  per  14 addetti su un organico complessivo di 127
unita', per il periodo dal 14 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  30   marzo   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Somec, con
sede in Campotizzoro (Pistoia) e unita'  di  Campotizzoro  (Pistoia),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20  ore
medie settimanali dal 2 novembre 1993 fino al 29 gennaio 1994 ed a 25
ore  medie  settimanali  dal  30 gennaio 1994 al 2 aprile 1994 per 22
addetti su un organico di 25 unita', per il periodo  dal  2  novembre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   30   marzo   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Artarredi,
con  sede  in  Poggibonsi  (Siena)  e  unita' di Barberino Val d'Elsa
(Firenze) e Poggibonsi (Siena), per i quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a:  20  ore  medie  settimanali
articolate   in  settimane  alterne  di  lavoro  ad  orario  pieno  e
sospensione a zero ore, per il periodo dal 15  novembre  1993  al  31
dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   30   marzo   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Isma,  con
sede  in Sinalunga (Siena) e unita' di Sinalunga (Siena), per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di  lavoro  da  40  ore  a:  24  ore  medie
settimanali per l'intero organico costituito da 31 lavoratori, per il
periodo dal 16 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   30   marzo   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  T.  Style,
con sede in Pieve S. Stefano
(Arezzo)  e unita' di Pieve S. Stefano (Arezzo), per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a:  un  orario medio
settimanale ridotto in misura non superiore al 30% per 83  lavoratori
su un organico complessivo di 103 unita', per il periodo dal 1 luglio
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   30   marzo   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.M.M.,  con
sede  in  Torino  e unita' di Migliarino (Pisa), per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanli nel
mese di ottobre, a 25 ore settimanali nel mese di novembre, a 30  ore
settimanali  nelle  prime  due  settimane  di  dicembre  ed  a 25 ore
settimanali per il rimanente periodo per 28 lavoratori su un organico
di 36 unita', per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  30   marzo   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Menci, con
sede  in  Castiglion  Fiorentino  (Aezzo)  e  unita'  di   Castiglion
Fiorentino  (Arezzo),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro da 40 ore a: 16 ore medie settimanali per 92 operai articolate
in  2  settimane  a  zero  ore  e  2  settimane a 32 ore (8 ore per 4
giorni); a 32 ore medie settimanali per 9 intermedi e 2 operai (8 ore
per 4 giorni); a 30 ore medie settimanali per 8 impiegati (6 ore  per
5  giorni);  a  20 ore medie settimanali per 8 impiegati (4 ore per 5
giorni); a  8  ore  medie  settimanali  per  5  impiegati  (1  giorno
lavorativo  a settimana); a 15 ore settimanali per un part-time (da 6
a 3 ore per 5 giorni); per il  periodo  dal  4  ottobre  1993  al  31
dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   30   marzo   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Farma
Biagini,  con  sede in Barga (Lucca) e unita' di Barga (Lucca), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 35 ore
medie settimanali per 45 unita' su un organico di 140 lavoratori, per
il periodo dal 1 marzo 1993 al 22 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  30   marzo   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Nuovi
laboratori Farma-Biagini, con sede in Castelnuovo Garfagnana  (Lucca)
e  unita'  di  Gallicano  (Lucca),  per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a: 35 ore medie settimanali per
l'intero organico costituito da 42 unita' lavorative, per il  periodo
dal 1 marzo 1993 al 22 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Trudi
giocattoli, con  sede  in  Tarcento  (Udine)  e  unita'  di  Tarcento
(Udine),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore a: 20 ore settimanali con cadenza orizzontale su due turni 8-12 e
13-17  nei  confronti  di  37  unita' lavorative su un organico di 90
dipendenti, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 marzo 1994.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Cover,  con
sede  in  Altopascio  (Lucca)  e  unita' di Altopascio (Lucca), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 30 ore
settimanali medie (da un minimo del 20,01% di riduzione ad un massimo
del 30%) per 50 lavoratori su un organico complessivo di 135  unita',
per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 marzo 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Astro, con
sede in Bergamo e unita' di Calenzano (Firenze), per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 32 ore medie settimanali
per  32  operai  e  a  35 ore medie settimanali per 7 impiegati su un
organico complessivo di 43 unita', di norma, tramite la riduzione  di
un'ora  ogni  venerdi'  e la sospensione di una giornata lavorativa a
turno per ogni dipendente, per il periodo dal 1 gennaio  1994  al  31
marzo 1994.
 
 
 
 
   Con   decreto   ministeriale   30   marzo   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  C.I.M.  -
Costruzioni  ingg.  Matricardi, con sede in Ascoli Piceno e unita' di
Ascoli Piceno, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  mediamente  20 ore settimanali su base mensile per 32 del 35
dipendenti, per il periodo dal 29 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  Ditta  Capuzzi
Consiglia,  con  sede  in  Gravina di Puglia (Bari) e unita' di Serra
Loconte loc. Gravinella (Matera), per i quali e' stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro  da  40  ore  a:  28  ore  settimanali  per  12
lavoratori  su un organico di 31 unita', per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 14 marzo 1994.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Etheco  -
European Thermostat Company, con sede in Salerno e unita' di Salerno,
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26  ore
settimanali  per  il periodo 1 giugno 1993-31 dicembre 1993 e da 40 a
16 ore settimanali per il periodo succesivo per le 280 unita'  su  un
organico  di  301  unita' ivi impiegate, per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 30 maggio 1994.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Acquario,
con  sede in Roma e unita' di c/o Alenia di Capodichino (Napoli), per
i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 20 ore
settimanali con una riduzione giornaliera a 4 ore per  22  lavoratori
su un organico di 24 dipendenti occupati in relazione all'appalto c/o
lo  stabilimento  Alenia di Capodichino, per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. V.I.P.,  con
sede  in  Bastida  Pancarana  (Pavia)  e  unita' di Bastida Pancarana
(Pavia), per i quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 28 ore medie settimanali nei  confronti  di  70  lavoratori  a
fronte di un organico complessivo di 97 unita', per il periodo dal 22
giugno 1993 al 31 dicembre 1993.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
13 dicembre 1993 n. 13882.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. V.I.P.,  con
sede  in  Bastida  Pancarana  (Pavia)  e  unita' di Bastida Pancarana
(Pavia), per i quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 28 ore medie settimanali nei  confronti  di  70  lavoratori  a
fronte  di un organico complessivo di 97 unita', per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 20 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.a.s.  Rondine
Cucirini  Alba,  con sede in Gallarate (Varese) e unita' di Gallarate
(Varese), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 30 ore settimanali nei confronti di 33 unita' su  un  organico
complessivo  di 47 lavoratori, per il periodo dal 31 marzo 1993 al 31
dicembre 1993.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
24 novembre 1993 n. 13633.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Calzaturificio Cabiria, con sede  in  Monsummano  Terme  (Pistoia)  e
unita'  di Monsummano Terme (Pistoia), per i quali e' stato stipulato
un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a:  30  ore  settimanali per 14
dipendenti su un organico  di  21,  alternando  settimane  ad  orario
superiore  a  settimane ad orario inferiore alla media stabilita, per
il periodo dal 1 gennaio 1994 al 21 marzo 1994.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Cos.Mo.S.,
con  sede  in  Livorno  e  unita'  di  Livorno,  per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali per
44 dipendenti su un organico complessivo di 48 unita', per il periodo
dal 1 gennaio 1994 al 28 marzo 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. - Societa'
Italia appalti ferroviari traslochi e lavori  diversi,  con  sede  in
Grosseto  e  unita'  di  Grosseto,  per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da 38 ore a: 35 ore medie settimanali per 13
lavoratori su un organico di 51 unita', per il periodo dal 1  gennaio
1994 al 28 febbraio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Carlo
Filipponi, con sede in  Falconara  Marittima  (Ancona)  e  unita'  di
Falconara  (Ancona),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  a: mediamente 20 ore per 51 dei 59 dipendenti in
organico, con le modalita' di cui agli allegati verbali di accordo  e
prospetti  che  costituiscono  parte integrante del presente decreto,
per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 marzo 1994.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Alfa,  con
sede  in Novafeltria (Pesaro) e unita' di Novafeltria (Pesaro), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 35 ore
settimanali dal  1  marzo  1993  al  31  maggio  1993  ed  a  30  ore
settimanali  dal  1 giugno 1993 al 28 febbraio 1994 per 70 lavoratori
degli 85 in organico, per  il  periodo  dal  1  gennaio  1994  al  28
febbraio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio
Maristella, con sede in Busto Arsizio  (Varese)  e  unita'  di  Busto
Arsizio  (Varese),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da 40 ore a: 20 ore settimanali (4 ore al giorno per 5 giorni
alla settimana) nei confronti di 22 unita' su un organico complessivo
di 24 lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 28 marzo 1994.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.n.c.  Confezioni
Emmezeta,  con  sede  in  Castano  Primo (Milano) e unita' di Castano
Primo  (Milano),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un   contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro  da 40 ore a: 32 ore settimanali (8 ore al giorno per 4 giorni
alla settimana) nei confronti di 12 unita' su un organico complessivo
di 17 lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994  al  28  febbraio
1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bianchi
Mare', con sede in Caronno Pertusella (Varese)  e  unita'  nazionali,
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 36  ore
medie  settimanali  nei  confronti  di  142 lavoratori occupati nelle
unita' dislocate sul territorio nazionale a  fronte  di  un  organico
complesivo di 235 lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31
marzo 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.V., con
sede in Somma Lombardo (Varese) e unita' di Somma Lombardo  (Varese),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30  ore
settimanali  nei  confronti  di 18 unita' ed a 20 ore settimanali nei
confronti di 2 unita' a fronte di un organico complessivo pari a  211
unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 19 marzo 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio
F.lli Carabelli, con sede in  Solbiate  Arno  (Varese)  e  unita'  di
Solbiate  Arno  (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  a:  28  ore  settimanali  nei  confronti  di 440
lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 500 unita', per
il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 gennaio 1994.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  B.H.
Schilling,  con sede in Milano e magazzino di Segrate (Milano), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 28 ore
settimanali nei confronti di 39 dipendenti (34 impiegati e 5  operai)
a  fronte  di 63 unita' lavorative costituenti l'intero organico, per
il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 marzo 1994.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Ovattificio
Valle  Olona,  con  sede  in  Gorla Minore (Varese) e unita' di Gorla
Minore  (Varese),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali (4 ore al giorno per 5  giorni
alla  settimana)  nei  confronti  di  19  lavoratori  su  un organico
complessivo di 30 unita', per il periodo dal 1  gennaio  1994  al  28
febbraio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio
Casvit, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unita' di Busto  Arsizio
(Varese),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore a: 20 ore settimanali (4 ore giornaliere dal lunedi' al venerdi',
dal 29 novembre 1993 a settimane alterne, una di 40 ore ed una a zero
ore  lavorative)  nei  confronti  di  24  lavoratori  a  fronte di un
organico complessivo pari a 28 unita', per il periodo dal  1  gennaio
1994 al 28 febbraio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tre Emme,
con sede  in  Busto  Arsizio  (Varese)  e  unita'  di  Busto  Arsizio
(Varese),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore a: 28 ore settimanali (2 giorni 8 ore lavorative e 3 giorni 4 ore
lavorative) nei confronti di 16 lavoratori ed a 30 ore settimanali (6
ore   giornaliere  per  5  giorni  lavorativi)  nei  confronti  di  3
lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 19 unita',  per
il periodo dal 1 gennaio 1994 al 5 marzo 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Veneta
Mineraria, con sede in Milano e unita' di  Milano,  per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20  ore  settimanali
nei  confronti  di 12 impiegati ed a 30 ore settimanali nei confronti
di 2 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 47 unita',
per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 4 marzo 1994.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.a.s.  Rondine
Cucirini  Alba,  con sede in Gallarate (Varese) e unita' di Gallarate
(Varese), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 30 ore settimanali nei confronti di 33 unita', su un  organico
complessivo di 47 lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 28
febbraio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Unione
imprenditoria Coop., con sede  in  Castelfranco  Veneto  (Treviso)  e
unita'  di  Castelfranco  Veneto  (Treviso),  per  i  quali  e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  38  ore  a:  28,50  ore medie
settimanali nei confronti di  5  unita',  a  fronte  di  un  organico
complessivo  di  243  unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 12
marzo 1994.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Iti
Industriale  S.r.l.,  con  sede  in  Pero  (Milano)  e unita' di Pero
(Milano), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 22 ore medie settimanali nei  confronti  di  21  lavoratori  a
fronte  di  un  organico complessivo pari a 31 unita', per il periodo
dal 1 gennaio 1994 al 16 gennaio 1994.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l.  Unione
imprenditoria  Coop.,  con  sede  in  Castelfranco Veneto (Treviso) e
unita' di Castelfranco (Treviso), per i quali e' stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali  nei  confronti
di  21  lavoratori  a  fronte  di  un organico complessivo pari a 243
unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 12 marzo 1994.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Salvi,  con
sede  in  Monza  (Milano) e unita' di Novate Milanese (Milano), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 24 ore
medie settimanali nei confronti di 32 unita' di  cui  29  lavoratori,
divisi in due turni, operano per tre giorni alla settimana, dalle ore
8  alle  12 e dalle 13 alle 17; 3 dipendenti, invece dalle ore 8 alle
13 per 4 giorni alla settimana e un giorno dalle 8 alle 12,  organico
complessivo  pari  a  93  unita',  per  il periodo dal 1 gennaio 1994
all'11 gennaio 1994.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Zetronic,
con sede in Padova e unita' di Padova, per i quali e' stato stipulato
un  contratto  collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore  a:  30  ore  medie  settimanali  nei
confronti di 141 unita', 32 ore medie settimanali nei confronti di 20
unita', per 11 lavoratori part-time, l'orario sara' ridotto da 24 ore
settimanali  a  settimane  alterne  e  avvicendate,  tutto secondo le
modalita' previste dall'allegato  verbale  d'accordo,  che  e'  parte
integrante  del presente decreto e a fronte di un organico pari a 175
unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 19 marzo 1994.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Conti,  con
sede  in  Cusano  Milanino  (Milano)  e  unita'  di  Cusano  Milanino
(Milano), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 35 ore settimanali (2 turni: primo,  8-12  e  13-16;  secondo,
10-13  e  14-18)  nei confronti di 20 operaie macchiniste del reparto
buste e del reparto legatoria, a fronte di un organico di 52  unita',
per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 28 marzo 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mik Italia,
con sede in Cervarese S. Croce (Padova)  e  unita'  di  Cervarese  S.
Croce   (Padova),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali (6 ore giornaliere dal lunedi'
al  giovedi'  e  4  ore il venerdi') nei confronti di 46 lavoratori a
tempo pieno ed a 14 ore settimanali nei confronti di 11 lavoratori  a
part-time (20 ore settimanali) a fronte di un organico complessivo di
74 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 13 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Terme di
Recoaro, con sede in Cepina  Val  di  Sotto  (Sondrio)  e  unita'  di
Recoaro  (Vicenza),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali nei confronti di 46 lavoratori
(6 ore giornaliere dal lunedi' al giovedi' e 4 ore il venerdi') su un
organico complessivo di 363 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994
al 18 aprile 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Somaschini,
con sede  in  Trescore  Balneario  (Bergamo)  e  unita'  di  Trescore
Balneario  (Bergamo),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali (due settimane lavorative a 40
ore  e  due settimane a zero ore) nei confronti di 80 unita' a fronte
di un organico complessivo pari a 109 lavoratori, per il periodo  dal
6 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 14191 del 23 febbraio 1994.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Somaschini,
con  sede  in  Trescore  Balneario  (Bergamo)  e  unita'  di Trescore
Balneario (Bergamo), per i quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro  da  40  ore  a:  20  ore  medie  settimanali  (due  settimane
lavorative  a  40 ore e due settimane a zero ore) nei confronti di 80
unita' a fronte di un organico complessivo pari a 109 lavoratori, per
il periodo dal 1 gennaio 1993 al 5 aprile 1994.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama  -  La
grande  ristorazione,  unita'  mensa c/o Alumix, con sede in Milano e
unita' di Feltre  (Belluno),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a: 35 ore settimanali  nei  confronti
di  un  dipendente,  da  30  ore settimanali a 22 ore settimanali nei
confronti di 4 dipendenti, da 26 ore settimanali a 20 ore settimanali
nei confronti di un dipendente,  da  20  ore  settimanali  a  18  ore
settimanali nei confronti di un dipendente su un organico complessivo
di 8 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 aprile 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ristochef -
Unita' mensa c/o Acciaierie e  ferriere  di  Piombino,  con  sede  in
Baranzate  di  Bollate  (Milano), unita' di Piombino (Livorno), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 30 ore
settimanali  nei  confronti  di  15  unita',  da  36  ore  a  28  ore
settimanali  nei  confronti  di  una  unita';  da  30  ore  a  28 ore
settimanali per 27 unita';  da  25  ore  a  18  ore  settimanali  nei
confronti di 4 unita'; da 24 a 18 ore settimanali nei confronti di 10
unita';  da  20  a  16  ore  settimanali nei confronti di 4 unita', a
fronte di un organico complessivo di 61 unita', per il periodo dal  1
gennaio 1994 al 31 gennaio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  e  dell'art.  7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988,  n.  48,
in   favore   dei   lavoratori   dipendenti  dalla  S.p.a.  Termozeta
elettrodomestici, con sede in Parabiago (Milano), unita' di Parabiago
(Milano), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 16 ore  settimanali  (4  ore  al  giorno  per  4  giorni  alla
settimana) nei confronti di 124 lavoratori (106 operai ed intermedi e
18  impiegati),  su  un  organico  complessivo  di 166 unita', per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 1 marzo 1994.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, e dell'art. 7 del decreto-legge 30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48,
in  favore  dei  lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.   Termozeta
elettrodomestici,   con  sede  in  Parabiago  (Milano)  e  unita'  di
Parabiago (Milano), per i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: 16 ore settimanali (4 ore al giorno per 4  giorni
alla  settimana)  nei  confronti  di  124  lavorati  (106  operai  ed
intermedi e 18 impiegati), su un organico complessivo di 166  unita',
per il periodo dal 2 marzo 1993 al 13 dicembre 1993.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
24 novembre 1993, n. 13709.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Walker  Pen,
con  sede  in  Settimo  Torinese (Torino), unita' di Settimo Torinese
(Torino), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 20 ore settimanali con prestazioni di 4 ore giornaliere per 65
lavoratori; da 40 a 30 ore  settimanali  con  prestazioni  di  6  ore
giornaliere  per  15  lavoratori  su un organico di 99 unita', per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 7 febbraio 1994.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  S.I.T.A.S.,
con  sede  in Cerano (Novara), unita' di Cerano (Novara), per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40  ore  a:  33,34  ore  medie
settimanali per il reparto tessitura, 26,67 ore medie settimanali per
il  reparto  confezioni  e 17,14 ore medie settimanali per il reparto
preprazione risultanti da  una  turnazione  plurisettimanale  per  65
unita' su un organico di 133 lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 31 gennaio 1994.