IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19  della  legge
22  dicembre  1984,  n.  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare  operazioni
di   indebitamento  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale riassuntivo del bilancio  di  competenza,  anche  attraverso
l'emissione  di  certificati  di  credito  del  Tesoro, di durata non
superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme  contenute  nel
medesimo articolo;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del
bilancio  di  previsione  dello  Stato  per l'anno finanziario 1994 e
bilancio pluriennale per il triennio 1994-96;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
in legge 19 luglio 1993, n. 237;
  Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556,  convertito,  con
modificazioni,   nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,  recante
modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul  reddito  degli
interessi  ed  altri  proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui
all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
1973, n. 601;
  Visti  gli  articoli  10 e 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.
16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n.  75,
recante   disposizioni   in  materia  di  imposte  sui  redditi,  sui
trasferimenti di immobili di civile abitazione,  di  termini  per  la
definizione  agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la
soppressione della ritenuta sugli interessi, premi  ed  altri  frutti
derivanti  da  depositi  e conti correnti interbancari, nonche' altre
disposizioni tributarie;
  Visto il decreto-legge  25  gennaio  1994,  n.  57,  reiterato  con
decreto-legge  23 marzo 1994, n. 192, ed in particolare l'art. 2, con
il quale, all'art. 11 del citato decreto-legge 23  gennaio  1993,  n.
16,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75,
e' stato aggiunto, dopo il comma 2, un ulteriore  comma  (2-bis),  in
forza del quale e' stato, fra l'altro, stabilito che:
   la differenza tra l'importo di 7.500 miliardi di lire e quello dei
crediti  di  cui  e'  stato chiesto il rimborso, ai sensi del secondo
comma del citato art. 11, e'  destinata  all'estinzione,  secondo  le
disposizioni dei commi 1 e 2 del richiamato art. 10 del decreto-legge
n.   16/1993,   dei   crediti  risultanti  dalla  liquidazione  delle
dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi di imposta chiusi  tra
il  1  gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, dei contribuenti che hanno
evidenziato una perdita nel bilancio dell'esercizio chiuso  nell'anno
1991  e per i quali l'importo del credito comprensivo degli interessi
risulti complessivamente, per i menzionati  periodi  di  imposta,  di
ammontare non inferiore a 50 miliardi di lire;
   gli  interessi  relativi a ciascun credito devono essere computati
fino al 31 dicembre 1993 e che  il  godimento  dei  titoli  di  Stato
decorre dal 1 gennaio 1994;
   l'estinzione di tali crediti d'imposta viene effettuata sulla base
delle  richieste  presentate entro l'11 agosto 1993 direttamente agli
ispettorati compartimentali delle imposte dirette competenti;
   l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione  dell'ottanta
per  cento  dei  crediti  indicati nelle dichiarazioni e dei relativi
interessi;  in  caso  di  notifica   di   avviso   di   accertamento,
l'Amministrazione  finanziaria  procede  al rimborso della differenza
risultante tra l'importo richiesto e quello costituito dalla maggiore
somma accertata, nonche' delle pene pecuniarie e sovrattasse  ridotte
al cinquanta per cento; il residuo ammontare viene estinto al termine
delle  operazioni di liquidazione da completarsi entro il 30 novembre
1993;
   con decreti del Ministro del tesoro, dovranno  essere  determinate
le   caratteristiche,   le   modalita',   ivi   compresa   la  misura
dell'interesse, nonche' le procedure di assegnazione dei titoli;
  Visto  il  proprio  decreto  n.  101155  del  25  settembre   1993,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 1993 con
il  quale,  onde  consentire  agli  aventi  diritto   di   richiedere
l'estinzione  dei relativi crediti d'imposta mediante assegnazione di
titoli  di  debito  pubblico,  si  e'   provveduto   a   fissare   le
caratteristiche  dei titoli medesimi, stabilendo fra l'altro che agli
stessi verranno consegnati  certificati  di  credito  del  Tesoro  al
portatore  con  godimento  1  gennaio  1994  di durata quinquennale e
quattro mesi rimborsabili in un'unica soluzione il 1 gennaio 1999, al
tasso di interesse annuo  del  9,50%,  e  che  i  certificati  stessi
verranno  emessi  alla  pari,  per  un  importo corrispondente, salvo
opportuni arrotondamenti, all'ammontare complessivo  dei  crediti  di
imposta  risultanti  da  elenchi  riepilogativi che saranno trasmessi
dall'Amministrazione finanziaria;
  Visto  il  proprio  decreto  n.  101131  del  25  settembre   1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 1993, con
il quale e' stata disposta un'emissione di certificati di credito del
Tesoro al portatore per l'importo di nominali L. 1.619.081.000.000 ad
estinzione,   nella   misura  dell'ottanta  per  cento,  dei  crediti
d'imposta di cui alla citata normativa;
  Visto il proprio decreto n. 397077 del 14 gennaio 1994,  pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 36 del 14 febbraio 1994, con il quale e'
stata disposta un'emissione di certificati di credito del  Tesoro  al
portatore   per   l'importo   di  nominali  L.  1.024.192.000.000  ad
estinzione dei crediti d'imposta previsti dalla medesima normativa;
  Vista la lettera in data 1 aprile 1994, con la quale  il  Ministero
delle  finanze  ha comunicato che la Finmeccanica S.p.a., titolare di
crediti  di  imposta  per  le  annualita'  1987,  1988,  1989,  1990,
superiori   a  L.  50.000.000.000  e  con  una  perdita  di  bilancio
nell'esercizio 1991, ha diritto al rimborso dei  crediti  di  imposta
per  la  differenza  risultante  tra l'importo richiesto a rimborso e
quello costituito dalla maggior  somma  accertata  per  l'anno  1987,
nonche'  dalle pene pecuniarie e sovrattasse ridotte al cinquanta per
cento, per un importo  complessivo  di  L.  101.871.744.000  come  da
apposito prospetto allegato al presente decreto;
  Ritenuto che occorre procedere all'emissione dei certificati di cui
sopra  per  l'importo,  debitamente  arrotondato,  di  complessive L.
101.872.000.000;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e per  le  finalita'  di  cui  al
decreto-legge  23  marzo  1994,  n.  192, e' disposta un'emissione di
certificati di credito del  Tesoro  al  portatore  per  l'importo  di
nominali L. 101.872.000.000 alle seguenti condizioni:
   durata: cinque anni e quattro mesi;
   godimento: 1 gennaio 1994;
   prezzo d'emissione: alla pari;
   tasso  d'interesse:  9,50%  annuo,  pagabile posticipatamente il 1
gennaio di ogni anno;
   rimborso: in unica soluzione il 1 gennaio 1999.