MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELLE FINANZE, IL MINISTERO DELLA SANITA' E IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e l'art. 108 del regolamento per l'esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato con regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento di esecuzione suddetti dovranno essere eseguite dai laboratori incaricati con i metodi di analisi prescritti da questo Ministero, di concerto con il Ministero delle finanze, il Ministero della sanita' ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 agosto 1975, e 30 settembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 marzo 1977, con i quali sono stati approvati rispettivamente i "Metodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso zootecnico" - Supplemento n. 2 e n. 3; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 89, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 1993, attuazione della direttiva 90/44/CEE, concernente la commercializzazione degli alimenti composti per animali, ed in particolare la disposizione relativa alla dichiarazione facoltativa in etichetta del valore energetico per i mangimi destinati al pollame; Vista la direttiva 92/95/CEE della Commissione del 9 novembre 1992, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 327 del 13 novembre 1992, che modifica l'allegato della settima direttiva 76/372/CEE relativamente al metodo per il dosaggio dell'aflatossina BfB0121; Vista la direttiva 92/89/CEE della Commissione del 3 novembre 1992, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 344 del 26 novembre 1992, che modifica l'allegato I della quarta direttiva 73/46/CEE relativamente al metodo per il dosaggio della cellulosa grezza negli alimenti per gli animali; Vista la direttiva 86/174/CEE della Commissione del 9 aprile 1986, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 130 del 16 maggio 1986, che fissa il metodo di calcolo del valore energetico degli alimenti composti destinati al pollame; Ritenuto necessario adottare le opportune disposizioni per conformare le norme nazionali a quelle delle predette direttive comunitarie; Sentito il parere della commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi per i prodotti agrari e le sostanze di uso agrario - sottocommissione per i mangimi - di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1981, e successive modificazioni; Visto l'art. 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che istituisce il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Decreta: Art. 1. 1. Sono approvati i "Metodi di analisi per il controllo ufficiale degli alimenti per animali" descritti nel supplemento n. 9, allegato al presente decreto.