MINISTERO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
               ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI
                           DI CONCERTO CON
IL MINISTERO DELLE FINANZE, IL MINISTERO DELLA SANITA' E IL MINISTERO
   DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29,  concernente
norme    per    la    razionalizzazione   dell'organizzazione   delle
amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visti  l'art.  43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033,
convertito  nella  legge  18  marzo  1926,  n.  562,  riguardante  la
repressione  delle  frodi  nella  preparazione  e  nel  commercio  di
sostanze di uso agrario e  di  prodotti  agrari,  e  l'art.  108  del
regolamento   per  l'esecuzione  dello  stesso  regio  decreto-legge,
approvato  con  regio  decreto  1  luglio  1926,  n.  1361,  i  quali
prescrivono  che  le  analisi  occorrenti in applicazione delle norme
contenute nel regio decreto-legge e  nel  regolamento  di  esecuzione
suddetti  dovranno  essere  eseguite  dai laboratori incaricati con i
metodi di analisi prescritti da questo Ministero, di concerto con  il
Ministero  delle  finanze, il Ministero della sanita' ed il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visti i decreti  ministeriali  18  luglio  1975,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  214 del 12 agosto 1975, e 30 settembre 1976,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81
del 24 marzo 1977, con i quali sono stati approvati rispettivamente i
"Metodi ufficiali di analisi degli alimenti  per  uso  zootecnico"  -
Supplemento n. 2 e n. 3;
  Visto  il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 89, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  78  del  3  aprile  1993,  attuazione  della
direttiva   90/44/CEE,   concernente   la  commercializzazione  degli
alimenti composti per animali,  ed  in  particolare  la  disposizione
relativa  alla  dichiarazione  facoltativa  in  etichetta  del valore
energetico per i mangimi destinati al pollame;
  Vista la direttiva 92/95/CEE della Commissione del
9  novembre  1992,  pubblicata  nella  "Gazzetta   Ufficiale"   delle
Comunita'  europee  n.  L  327  del  13  novembre  1992, che modifica
l'allegato della settima direttiva
76/372/CEE relativamente al metodo per il dosaggio
dell'aflatossina BfB0121;
  Vista la direttiva 92/89/CEE della Commissione del 3 novembre 1992,
pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita'  europee  n.  L
344  del  26  novembre  1992,  che modifica l'allegato I della quarta
direttiva 73/46/CEE relativamente al metodo  per  il  dosaggio  della
cellulosa grezza negli alimenti per gli animali;
  Vista  la direttiva 86/174/CEE della Commissione del 9 aprile 1986,
pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita'  europee  n.  L
130  del  16  maggio  1986, che fissa il metodo di calcolo del valore
energetico degli alimenti composti destinati al pollame;
  Ritenuto  necessario  adottare  le   opportune   disposizioni   per
conformare  le  norme  nazionali  a  quelle  delle predette direttive
comunitarie;
  Sentito  il  parere della commissione per l'aggiornamento periodico
dei metodi ufficiali di analisi per i prodotti agrari e  le  sostanze
di  uso  agrario - sottocommissione per i mangimi - di cui al decreto
ministeriale 11 febbraio 1981, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che  istituisce
il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Sono  approvati i "Metodi di analisi per il controllo ufficiale
degli alimenti per animali" descritti nel supplemento n. 9,  allegato
al presente decreto.