MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELLE FINANZE, IL MINISTERO DELLA SANITA' E IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e l'art. 108 del regolamento per l'esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato con regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento di esecuzione suddetti dovranno essere eseguite dai laboratori incaricati con i metodi di analisi prescritti da questo Ministero, di concerto con il Ministero delle finanze, il Ministero della sanita' ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la direttiva 93/70/CEE della Commissione del 28 luglio 1993, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 234 del 17 settembre 1993, che fissa il metodo di analisi per il dosaggio dell'alofuginone negli alimenti per gli animali; Vista la direttiva 93/28/CEE della Commissione del 4 giugno 1993, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 179 del 22 luglio 1993, che modifica l'allegato I della terza direttiva 72/199/CEE relativamente al metodo per la determinazione delle proteine gregge negli alimenti per gli animali; Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 308 del 6 dicembre 1971, con il quale sono stati approvati i "Metodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso zootecnico", modificato ed integrato da ultimo con decreto ministeriale 22 luglio 1985 - Supplemento n. 8; Ritenuto necessario adottare le opportune disposizioni per conformare le norme nazionali a quelle delle predette direttive comunitarie; Sentito il parere della commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi per i prodotti agrari e le sostanze di uso agrario - sottocommissione per i mangimi - di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1981, e successive modificazioni; Visto l'art. 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che istituisce il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Decreta: Art. 1. 1. Sono approvati i "Metodi di analisi per il controllo ufficiale degli alimenti per animali" descritti nel supplemento n. 10, allegato al presente decreto.