MINISTERO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
               ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI
                           DI CONCERTO CON
IL MINISTERO DELLE FINANZE, IL MINISTERO DELLA SANITA' E IL MINISTERO
   DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29,  concernente
norme    per    la    razionalizzazione   dell'organizzazione   delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia  di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visti  l'art.  43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033,
convertito  nella  legge  18  marzo  1926,  n.  562,  riguardante  la
repressione  delle  frodi  nella  preparazione  e  nel  commercio  di
sostanze di uso agrario e  di  prodotti  agrari,  e  l'art.  108  del
regolamento   per  l'esecuzione  dello  stesso  regio  decreto-legge,
approvato  con  regio  decreto  1  luglio  1926,  n.  1361,  i  quali
prescrivono  che  le  analisi  occorrenti in applicazione delle norme
contenute nel regio decreto-legge e  nel  regolamento  di  esecuzione
suddetti  dovranno  essere  eseguite  dai laboratori incaricati con i
metodi di analisi prescritti da questo Ministero, di concerto con  il
Ministero  delle  finanze, il Ministero della sanita' ed il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la direttiva 93/70/CEE della Commissione del 28 luglio  1993,
pubblicata  nella  "Gazzetta  Ufficiale" delle Comunita' europee n. L
234 del 17 settembre 1993, che fissa il  metodo  di  analisi  per  il
dosaggio dell'alofuginone negli alimenti per gli animali;
  Vista  la  direttiva 93/28/CEE della Commissione del 4 giugno 1993,
pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita'  europee  n.  L
179  del  22  luglio  1993,  che  modifica  l'allegato  I della terza
direttiva 72/199/CEE relativamente al metodo  per  la  determinazione
delle proteine gregge negli alimenti per gli animali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  9 novembre 1971, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 308  del  6  dicembre
1971,  con  il  quale  sono  stati  approvati  i "Metodi ufficiali di
analisi degli alimenti per uso zootecnico", modificato  ed  integrato
da ultimo con decreto ministeriale 22 luglio 1985 - Supplemento n. 8;
  Ritenuto   necessario   adottare   le  opportune  disposizioni  per
conformare le norme  nazionali  a  quelle  delle  predette  direttive
comunitarie;
  Sentito  il  parere della commissione per l'aggiornamento periodico
dei metodi ufficiali di analisi per i prodotti agrari e  le  sostanze
di  uso  agrario - sottocommissione per i mangimi - di cui al decreto
ministeriale 11 febbraio 1981, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che  istituisce
il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Sono  approvati i "Metodi di analisi per il controllo ufficiale
degli alimenti per animali" descritti nel supplemento n. 10, allegato
al presente decreto.