IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96, che attribuisce al Ministero del bilancio e della  programmazione
economica,  d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, le competenze in materia di contratti di programma;
  Visto l'art. 6 del medesimo decreto legislativo che attribuisce  al
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
le funzioni relative alla predisposizione ed  alla  stipulazione  dei
contratti di programma relativi ai centri di ricerca e ai progetti di
ricerca;
  Visto  l'art.  15  del  decreto-legge  7  febbraio 1994, n. 95, che
affida al CIPE, sentita la Conferenza Stato-regioni,  il  compito  di
disciplinare  entro  il  28  febbraio 1994, i contratti di programma,
tenendo conto delle competenze  trasferite  alle  amministrazioni  ai
sensi del decreto legislativo n. 96/1993;
  Considerato  che  per l'attuazione coordinata di interventi diversi
riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, per i quali  si  richieda
una   valutazione  complessiva  delle  attivita'  di  competenza  dei
soggetti  pubblici  e  privati  interessati,  l'ordinamento  prevede,
nell'ambito della programmazione negoziata, il ricorso allo strumento
del contratto di programma;
  Considerato,  altresi',  che  nell'ambito degli interventi previsti
dalla programmazione negoziata, il contratto di programma consente di
realizzare  l'esecuzione  di  specifici  piani  progettuali  volti  a
consentire  il  rapido  avvio  di  nuove iniziative e la creazione di
occupazione aggiuntiva;
  Sentita la  Conferenza  Stato-regioni  che,  nella  seduta  del  24
febbraio  1994,  ha  tra  l'altro  auspicato  l'armonizzazione tra il
momento   della   contrattazione   programmata   e    quello    della
pianificazione  territoriale,  di  competenza  delle  regioni e delle
province autonome;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
1. AMBITO DI APPLICAZIONE.
  La presente delibera, fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  6,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, si
applica  ai  contratti  di  programma  le  cui  istanze  siano  state
presentate successivamente alla data del 20 agosto 1992.
  La contrattazione programmata opera nelle aree depresse individuate
dalla Commissione U.E. - obiettivi 1, 2 e 5 b  -  nonche'  in  quelle
rientranti  nella  fattispecie  dell'art.  92, punto 3, punto c), del
trattato di Roma.
2. SOGGETTO PROPONENTE E OGGETTO DEL CONTRATTO.
  I contratti di programma possono essere proposti:
    a) da imprese di  grandi  dimensioni  o  da  gruppi  nazionali  o
internazionali  di  rilevante  dimensione  industriale;  oggetto  del
contratto saranno piani progettuali articolati sul territorio, ovvero
in  aree   definite,   atti   a   generare   significative   ricadute
sull'apparato  produttivo,  mediante  prevalente attivazione di nuovi
impianti e creazione di occupazione aggiuntiva;
    b) da consorzi di medie e piccole imprese, anche operanti in piu'
settori;  oggetto  del  contratto saranno iniziative facenti parte di
organici piani per la realizzazione di nuove iniziative produttive  o
di ampliamenti.
  Ai  fini  dell'individuazione  della  dimensione  di  impresa si fa
riferimento alla decisione della Commissione U.E. del 20 maggio 1992.
3. PROCEDURE.
  Le procedure della contrattazione programmata si  articolano  nelle
seguenti fasi:
3.1. Fase di accesso.
  Si  apre con la presentazione della domanda e del piano progettuale
secondo  le  modalita'  indicate  nell'allegato  1,  che   fa   parte
integrante della presente deliberazione.
  Il  piano  progettuale,  che  deve essere caratterizzato da un alto
grado di innovazione  degli  interventi,  costituisce  l'oggetto  del
contratto    di    programma    e    il    quadro    di   riferimento
tecnico-amministrativo per le iniziative  da  realizzare  e  per  gli
aggiornamenti ritenuti eventualmente necessari nella fase attuativa.
  La  fase  di accesso prosegue con la verifica della sussistenza dei
presupposti di validita' del complessivo programma  ivi  delineato  e
dei   requisiti  essenziali  di  imprenditorialita'  e  di  capacita'
finanziaria del proponente, nonche' ogni  altra  azione  tendente  ad
accertare  prioritariamente  i  requisiti  formali  e  sostanziali di
procedibilita'; il superamento di questa fase e' requisito necessario
per potere accedere alla fase successiva.
3.2. Fase istruttoria.
  La  fase  istruttoria  del  piano  progettuale  e'  finalizzata  ad
accertare  in  termini  globali  la  validita'  tecnica dello stesso,
nonche' l'ammissibilita' e l'adeguatezza dei  progetti  e  dei  mezzi
finanziari  previsti,  in  relazione  alle finalita' e agli obiettivi
primari dichiarati.
  Detta istruttoria riguardera' le linee generali  dell'intero  piano
progettuale, i tempi di attuazione, i costi, la fattibilita' tecnica,
il livello di interconnessione delle singole iniziative rispetto alle
finalita'  del  programma,  con  particolare riguardo agli aspetti di
mercato.
  Il  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione   economica
trasmettera'   al   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  e,  per  la  parte  di  competenza   al   Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica, gli
elementi del  piano  progettuale  ai  fini  delle  loro  valutazioni,
promuovendo  successivamente,  ove  necessario,  la  costituzione  di
appositi gruppi di lavoro.
  In tale fase il  Ministero  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  richiedera' all'operatore la elaborazione di una specifica
programmazione finanziaria complessiva ed annuale, a totale copertura
degli investimenti previsti, nella quale verranno  indicati  i  mezzi
propri che l'imprenditore mettera' a disposizione.
  Sulla  base  dell'istruttoria compiuta, il Ministero del bilancio e
della programmazione  economica  potra'  concordare  con  l'operatore
variazioni  del  piano progettuale presentato, previa informazione al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per  le
materie  di  competenza, al Ministero del'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica.
3.3. Fase redazionale.
  Il  documento  contrattuale  dovra'  contenere  i seguenti elementi
essenziali:
   l'oggetto del  contratto,  con  la  definizione  delle  reciproche
obbligazioni e la descrizione dettagliata del piano progettuale;
   l'impegno  finanziario  dell'operatore  per  la  realizzazione del
piano progettuale;
   il tipo e l'entita' delle agevolazioni finanziarie,  calcolate  in
ESN;
   i tempi di realizzazione;
   le dotazioni infrastrutturali a carattere collettivo;
   le   ricadute   occupazionali   dirette   e  indirette  del  piano
progettuale  nell'area  di  intervento  e  nel  piu'   ampio   bacino
occupazionale;
   la durata del contratto;
   i  metodi  di  erogazione  delle  agevolazioni,  le  modalita'  di
monitoraggio e di verifica ed i relativi oneri;
   il capitolato tecnico relativo all'intera gestione del contratto.
3.4. Fase dell'approvazione.
  All'atto   dell'invio   al   Ministero   del   bilancio   e   della
programmazione  economica della documentazione per l'approvazione del
CIPE - dopo che siano intervenute le determinazioni comunitarie,  ove
necessario  -  la  stessa verra' inviata rispettivamente al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per la  parte  di
competenza, al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica.
  L'approvazione  da  parte del CIPE del contratto di programma e del
relativo piano progettuale, avviene  su  proposta  del  Ministro  del
bilancio e della programmazione economica.
3.5. Fase della gestione.
  Ai   fini  della  concessione  ed  erogazione  delle  agevolazioni,
l'operatore  presentera'  al   Ministero   del   bilancio   e   della
programmazione   economica   i   progetti   esecutivi  delle  singole
iniziative  da  sottoporre  ad  istruttoria  tecnica,   economica   e
finanaziaria,  anche  sulla  base di una specifica relazione bancaria
sui progetti stessi, dopo che questi saranno stati  presentati  nelle
forme,  nei  modi e nei tempi previsti dal capitolato tecnico annesso
al contratto di programma.
  Il Ministero del bilancio e  della  programmazione  economica  puo'
disporre,  in  ogni  momento, di controlli e verifiche anche in corso
d'opera sull'attuazione dei progetti.
  Le variazioni che non comportino  modifiche  sostanziali  al  piano
progettuale  dovranno essere autorizzate dal Ministero del bilancio e
della programmazione economica. Per le variazioni  che  costituiscono
modifiche sostanziali dovra' essere seguita la procedura prevista per
l'approvazione del contratto.
3.6. Fase di verifica del contratto.
  L'esecuzione  del contratto, una volta che gli interventi risultino
pervenuto in un avanzato stato di realizzazione, viene  sottoposto  a
verifica  da  parte del Ministero del bilancio e della programmazione
economica, che provvede agli opportuni accertamenti, anche presso gli
istituti di credito per una ricognizione complessiva dello  stato  di
erogazione delle agevolazioni.
  Il  Ministro  del bilancio e della programmazione economica informa
il CIPE sullo stato di esecuzione  del  contratto,  dandone  altresi'
comunicazione   ai   Ministeri   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato e dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica.
  Il  Ministro  del bilancio procedera' alla formalizzazione di tutti
gli atti necessari alla attuazione di quanto previsto dalla  presente
delibera.
   Roma, 25 febbraio 1994
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA
 Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 53