IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto  l'art.  6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato
con  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni approvate con decreto legislativo 10 settembre 1993, n.
360;
  Viste  le relative disposizioni attuative contenute nel regolamento
di  attuazione  e  di  esecuzione  del  nuovo  codice  della  strada,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495;
  Visto il decreto 3 dicembre 1993, n. 2871, con il  quale  e'  stato
fissato il calendario dei giorni di divieto della circolazione, fuori
dai  centri  abitati, per i veicoli ed i complessi di veicoli, per il
trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore
a 7,5 t, per l'anno 1994;
  Vista  l'ordinanza  n.  305/1994,  emanata  dalla  II  sezione  del
tribunale   amministrativo   regionale  del  Lazio  nella  camera  di
consiglio del 13 aprile 1994, con la quale si ordina  la  sospensione
del  decreto  di  cui sopra limitatamente alla parte in cui non viene
compreso tra i giorni di divieto di circolazione, di cui  all'art.  1
del suddetto decreto, il giorno 23 aprile 1994, dalle ore 16 alle ore
22;
  Considerato  che  la stessa ordinanza dispone che l'amministrazione
provveda all'esecuzione del dispositivo della stessa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il calendario, di cui all'art. 1 del decreto 3 dicembre 1993, n.
2871, e' modificato come segue:
   dopo la lettera g) e' inserita la lettera " g1)  23  aprile  dalle
ore 16 alle ore 22;".
  2.  Restano invariate le altre disposizioni contenute nel decreto 3
dicembre 1993, n. 2871.