IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni approvate con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360; Viste le relative disposizioni attuative contenute nel regolamento di attuazione e di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; Visto il decreto 3 dicembre 1993, n. 2871, con il quale e' stato fissato il calendario dei giorni di divieto della circolazione, fuori dai centri abitati, per i veicoli ed i complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, per l'anno 1994; Vista l'ordinanza n. 305/1994, emanata dalla II sezione del tribunale amministrativo regionale del Lazio nella camera di consiglio del 13 aprile 1994, con la quale si ordina la sospensione del decreto di cui sopra limitatamente alla parte in cui non viene compreso tra i giorni di divieto di circolazione, di cui all'art. 1 del suddetto decreto, il giorno 23 aprile 1994, dalle ore 16 alle ore 22; Considerato che la stessa ordinanza dispone che l'amministrazione provveda all'esecuzione del dispositivo della stessa; Decreta: Art. 1. 1. Il calendario, di cui all'art. 1 del decreto 3 dicembre 1993, n. 2871, e' modificato come segue: dopo la lettera g) e' inserita la lettera " g1) 23 aprile dalle ore 16 alle ore 22;". 2. Restano invariate le altre disposizioni contenute nel decreto 3 dicembre 1993, n. 2871.