IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 32 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente la "Elezione di rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo", come modificato dall'art. 9 della legge 9 aprile 1984, n. 61; Decreta: Art. 1. 1. Per consentire la nomina dei presidenti di seggio delle sezioni elettorali istituite a norma dell'art. 30 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'art. 7 della legge 9 aprile 1984, n. 61, gli uffici consolari, entro il 9 maggio 1994, trasmettono alla cancelleria della corte di appello di Roma l'elenco degli elettori, residenti nel Paese in cui e' compresa la circoscrizione consolare, che abbiano un livello di conoscenza della lingua italiana idoneo per consentire l'espletamento della funzione di presidente di seggio, eta' non superiore ai 70 anni e non abbiano presentato domanda per votare per lo Stato membro di residenza. 2. Ai fini del giudizio di idoneita' di cui al primo comma dell'art. 32 sopracitato, agli uffici consolari dovranno indicare, per ciascun nominativo, il titolo di studio e la professione, arte o mestiere e l'eventuale espletamento di altro incarico di presidente o di scrutatore nonche', occorrendo, brevi ragguagli sulla capacita' organizzativa e sull'eventuale gradimento da parte dell'interessato. 3. Tali nominativi devono essere in numero almeno triplo rispetto a quello delle sezioni elettorali istituite nell'ambito della circoscrizione consolare. 4. La cancelleria della corte di appello di Roma, sulla base degli elementi di cui al comma secondo del presente articolo, forma l'elenco degli idonei all'ufficio di presidente di seggio. 5. La nomina dei presidenti di seggio delle sezioni elettorali e' effettuata dal presidente della corte di appello di Roma entro il 29 maggio 1994 fra gli iscritti nell'elenco di elettori di cui al comma precedente. 6. L'elenco, unitamente al provvedimento di nomina di cui al secondo comma dell'art. 32 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'art. 9 della legge 9 aprile 1984, n. 61, e' trasmesso, appena formato, ai rispettivi uffici consolari.