IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
                           DI CONCERTO CON
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
                                  E
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  l'art. 32 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente la
"Elezione di rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo",  come
modificato dall'art. 9 della legge 9 aprile 1984, n. 61;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per consentire la nomina dei presidenti di seggio delle sezioni
elettorali istituite a norma dell'art.  30  della  legge  24  gennaio
1979,  n.  18, come modificato dall'art. 7 della legge 9 aprile 1984,
n. 61, gli uffici consolari, entro il 9 maggio 1994, trasmettono alla
cancelleria della corte di appello di Roma l'elenco  degli  elettori,
residenti  nel  Paese in cui e' compresa la circoscrizione consolare,
che abbiano un livello di conoscenza della lingua italiana idoneo per
consentire l'espletamento della funzione  di  presidente  di  seggio,
eta'  non  superiore  ai 70 anni e non abbiano presentato domanda per
votare per lo Stato membro di residenza.
  2. Ai fini  del  giudizio  di  idoneita'  di  cui  al  primo  comma
dell'art.  32  sopracitato,  agli uffici consolari dovranno indicare,
per ciascun nominativo, il titolo di studio e la professione, arte  o
mestiere e l'eventuale espletamento di altro incarico di presidente o
di  scrutatore  nonche',  occorrendo, brevi ragguagli sulla capacita'
organizzativa e sull'eventuale gradimento da parte dell'interessato.
  3. Tali nominativi devono essere in numero almeno triplo rispetto a
quello  delle  sezioni   elettorali   istituite   nell'ambito   della
circoscrizione consolare.
  4.  La cancelleria della corte di appello di Roma, sulla base degli
elementi di  cui  al  comma  secondo  del  presente  articolo,  forma
l'elenco degli idonei all'ufficio di presidente di seggio.
  5.  La  nomina dei presidenti di seggio delle sezioni elettorali e'
effettuata dal presidente della corte di appello di Roma entro il  29
maggio  1994 fra gli iscritti nell'elenco di elettori di cui al comma
precedente.
  6. L'elenco, unitamente  al  provvedimento  di  nomina  di  cui  al
secondo  comma  dell'art. 32 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come
modificato  dall'art.  9  della  legge  9  aprile  1984,  n.  61,  e'
trasmesso, appena formato, ai rispettivi uffici consolari.