IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista  la  legge 1 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive
per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
  Visto in particolare l'art. 9,  che  prevede  tra  l'altro  che  le
aziende  pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono
tenute a redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile
e femminile da trasmettere, almeno ogni due anni,  secondo  modalita'
stabilite  dal  Ministro  del  lavoro,  alle rappresentanze sindacali
aziendali ed al consigliere regionale di parita';
  Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1991 che  reca  "indicazioni
alle  aziende  in  ordine  alla  redazione  del  rapporto periodico",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 1991;
  Constatato che l'art. 9  della  richiamata  legge  n.  125/1991  ha
stabilito  un  preciso limite temporale unicamente per la redazione e
trasmissione del primo rapporto riferito all'anno 1991, mentre non ha
stabilito il termine per  la  presentazione  dei  rapporti  periodici
successivi;
  Ravvisata  la  necessita'  di  fissare  il  termine  relativo  alla
redazione e presentazione del rapporto per i bienni successivi a tale
anno;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il rapporto periodico, di cui all'art. 9, comma 1, della  legge  n.
125/1991,  sulla  situazione  del  personale  maschile  e  femminile,
relativo al biennio 1992-1993, va redatto e  trasmesso  entro  e  non
oltre il 30 novembre 1994.
  Per  i  successivi  rapporti  il  termine e' fissato al 30 novembre
dell'anno successivo al biennio di riferimento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 aprile 1994
                                                  Il Ministro: GIUGNI