IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 1 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro; Visto in particolare l'art. 9, che prevede tra l'altro che le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile da trasmettere, almeno ogni due anni, secondo modalita' stabilite dal Ministro del lavoro, alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere regionale di parita'; Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1991 che reca "indicazioni alle aziende in ordine alla redazione del rapporto periodico", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 1991; Constatato che l'art. 9 della richiamata legge n. 125/1991 ha stabilito un preciso limite temporale unicamente per la redazione e trasmissione del primo rapporto riferito all'anno 1991, mentre non ha stabilito il termine per la presentazione dei rapporti periodici successivi; Ravvisata la necessita' di fissare il termine relativo alla redazione e presentazione del rapporto per i bienni successivi a tale anno; Decreta: Articolo unico Il rapporto periodico, di cui all'art. 9, comma 1, della legge n. 125/1991, sulla situazione del personale maschile e femminile, relativo al biennio 1992-1993, va redatto e trasmesso entro e non oltre il 30 novembre 1994. Per i successivi rapporti il termine e' fissato al 30 novembre dell'anno successivo al biennio di riferimento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 aprile 1994 Il Ministro: GIUGNI