LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n. 266, recante
riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma
1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421,  con  particolare
riferimento all'art. 7;
  Visto  il  proprio  provvedimento  30 dicembre 1993, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31  dicembre
1993,  con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali,
ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visti  i  propri  successivi  provvedimenti  17  gennaio  1994,  28
febbraio  1994  e  31  marzo 1994, pubblicati, rispettivamente, nella
Gazzetta Ufficiale  n.  15  del  20  gennaio  1994,  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  54 del 7 marzo 1994 e nella
Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 1994, con i  quali  sono  state
apportate    modifiche    e    integrazioni   al   provvedimento   di
riclassificazione dei medicinali;
  Visto il poprio provvedimento 21 febbraio  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1994, con il quale e' stata
prorogata  al  30  settembre  1994  la  possibilita'  di  vendita  in
farmacia,  anche  in  regime di servizio sanitario nazionale, sia dei
medicinali contrassegnati con il simbolo H  nell'elenco  allegato  al
citato provvedimento del 30 dicembre 1993, e successive modificazioni
e  integrazioni,  dei quali, fino al 31 dicembre 1993, era ammessa la
vendita al pubblico, sia dei  medicinali,  parimenti  disponibili  in
farmacia  fino al 31 dicembre 1993, che sono stati classificati nella
classe a) dell'art. 8, comma 10, della legge  24  dicembre  1993,  n.
537, con note che ne prevedono la dispensazione o la distribuzione da
parte di strutture pubbliche;
  Ritenuto  opportuno rivedere l'elenco dei medicinali contrassegnati
con il  simbolo  H,  distinguendo  chiaramente,  in  tale  ambito,  i
prodotti  cui  si  applica  il provvedimento del 21 febbraio 1994, da
quelli il cui impiego e' limitato agli ospedali e alle case di cura;
  Ritenuto opportuno sottolineare la necessita' che, quando  utilizza
il  ricettario  del Servizio sanitario nazionale, il medico trascriva
l'indicazione diagnostica o indichi la  classe  di  appartenenza  del
medicinale   prescritto,   qualora  si  tratti  di  prodotto  la  cui
assegnazione ad una determinata  classe  sia  limitata  a  specifiche
indicazioni  terapeutiche;  cio'  al  fine  di evitare incertezze sul
reale intendimento prescrittivo ed impedire usi  non  corretti  della
ricetta;
  Ritenuto opportuno aggiornare le "Note relative alla prescrizione e
modalita'  di  controllo  delle  confezioni  riclassificate  a  norma
dell'art. 8, comma  10,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537",
completandole  con  enunciazioni esplicative e con la indicazione dei
medicinali a cui si applicano le restrizioni e le condizioni indicate
nelle note stesse;
  Ritenuta  la  necessita'  di  prevedere  specifiche  note  per   le
specialita'   medicinali   a   base   di  Aztreonam,  Carbenicillina,
Cefmetazolo,  Cefonicid,   Cefoperazone,   Cefotaxima,   Ceftazidima,
Ceftizoxima,   Ceftriaxone,  Imipenem  +  Cilastatina,  Mezlocillina,
Netilmicina,  Piperacillina,   Rifabutina,   Ticarcillina   +   Acido
Clavulanico,   Teicoplanina,   Tobramicina,  come  preannunciato  nel
provvedimento del 28 febbraio 1994;
  Ritenuto  opportuno,  altresi',  prevedere  una  specifica nota per
l'ossigeno terapeutico, tenuto conto che il  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  538,  prevede  la possibilita' della sua diretta
distribuzione agli assistiti;
  Ritenuto di trasferire nella classe c) dell'art. 8, comma 10, della
legge n. 537/1993 le forme iniettabili della  specialita'  medicinale
Fluimucil   e   le   specialita'  medicinali  a  base  di  glutatione
suscettibili di un uso extraospedaliero,  tenuto  conto,  per  queste
ultime,  che  gli  analoghi  di  categoria  sono  gia' inseriti nella
predetta classe c) e che tale classificazione non  e',  comunque,  di
ostacolo all'uso ospedaliero degli stessi prodotti come antidoti;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Le  "Note  relative  alla prescrizione e modalita' di controllo
delle confezioni riclassificate a norma dell'art. 8, comma 10,  della
legge  24  dicembre  1993,  n.  537", riportate alla fine dell'elenco
costituente l'allegato 2 al provvedimento della Commissione unica del
farmaco del 30 dicembre 1993, pubblicato  nel  supplemento  ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale n.   306 del 31 dicembre 1993, e successive
modificazioni, sono sostituite dalle note riportate  nell'allegato  1
al presente provvedimento.
  2.  I  principi attivi e le specialita' medicinali cui si applicano
le prescrizioni  contenute  nelle  note  sono  indicati  in  calce  a
ciascuna nota.
  3.  La  nota  24, concernente il principio attivo "Cotrimossazolo",
non  ha  carattere  limitativo,  ma  e'  diretta  a  sottolineare  la
particolare attivita' del prodotto nelle indicazioni ivi specificate.
  4.  Le specialita' medicinali che nel provvedimento del 30 dicembre
1993, e successive modificazioni, erano contrassegnate da una nota ma
non risultano piu' comprese nell'allegato al  presente  provvedimento
restano  collegate  nella  classe  di  appartenenza, senza specifiche
condizioni prescrittive.
  5. Le specialita' medicinali  Contrathion,  Glucantim  e  Vancocina
A.P.  capsule,  gia'  contrassegnate  con  il  simbolo H, vengono ora
contrassegnate con il simbolo A; le specialita' medicinali a base  di
amicacina,  netilmicina  e tobramicina, anch'esse gia' contrassegnate
con il simbolo H, vengono ora contrassegnate con il  simbolo  A,  con
nota 55.
  6.  Sono  trasferite  nella  classe c) dell'art. 8, comma 10, della
legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  le  forme   iniettabili   della
specialita'  medicinale  Fluimucil,  nonche'  le seguenti specialita'
medicinali a base di glutatione: Glukos, Gluko,  Glutanil,  Glutasan,
Glutatox,  Gluthion, Glutoxil, Ipatox, Novatox, Ridutox, Rition, Tad,
Tationil e Thioxene.
  7. Fatto salvo  il  disposto  dei  commi  5  e  6,  le  specialita'
medicinali  gia'  contrassegnate  con  il  simbolo H, per le quali e'
ammessa, sino al 30 settembre 1994, la  possibilita'  di  vendita  in
farmacia  in  alternativa  alla  distribuzione  da parte di strutture
pubbliche, sono soltanto  quelle  incluse  nell'elenco  riportato  in
calce alla nota 37.