IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100, recante:
"Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo";
  Visto l'art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 22 gennaio 1990,  n.
6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58;
  Visti  gli  articoli  8-bis  e  9,  commi  1,  4,  5, 6, 8 e 9, del
decreto-legge   17   dicembre   1986,   n.   873,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26;
  Considerato   che   il   comma   1   dell'art.  1  del  sopracitato
decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100, ha integrato  il  contingente
di  cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n.  58,  di
mille  unita' relativamente ai dipendenti degli enti portuali e delle
aziende dei mezzi meccanici, prorogando il termine  del  31  dicembre
1993  al  31  dicembre  1996  per  accedere  al  beneficio  di cui ai
succitati commi dell'art. 9 della legge n. 26/1987;
  Tenute  presenti  le  attuali  consistenze  organiche  degli   enti
portuali e delle aziende dei mezzi meccanici;
  Considerato  che  in  data 19 febbraio 1994 e' entrata in vigore la
legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante: "Riordino  della  legislazione
in materia portuale";
  Visti i progetti di riorganizzazione e i piani di esodo predisposti
da   parte   degli   enti   ed   aziende  interessati  tenendo  conto
dell'andamento dei traffici dell'ultimo biennio e in  prospettiva,  a
norma del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 100/1994;
  Sentite   le   organizzazioni   sindacali   a  carattere  nazionale
maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli
utenti portuali, degli  enti  portuali  e  delle  aziende  dei  mezzi
meccanici, nonche' l'Assoporti;
  Considerata  la  necessita'  di procedere alla determinazione delle
dotazioni  organiche  e  delle  relative  eccedenze,  suddivise   per
categorie  e  livelli  professionali,  per  ciascun  ente portuale ed
azienda dei mezzi meccanici;
  Ritenuto di dover procedere alla individuazione, per  ciascuno  dei
suddetti enti ed aziende, del personale da collocare in pensionamento
anticipato nell'ambito delle eccedenze determinate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  dipendenti  degli  enti  portuali  e  delle  aziende  dei  mezzi
meccanici da porre in  pensionamento  anticipato  ammontano  a  mille
unita'.
  Per le finalita' di cui al precedente comma, nelle allegate tabelle
dal  n.  1  al  n. 12 che fanno parte integrante del presente decreto
vengono determinati per ciascun ente e azienda la pianta organica, le
relative  eccedenze  e  il  numero  di   lavoratori   da   porre   in
pensionamento   anticipato   suddivisi   per   categorie   e  livelli
professionali.