IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 1 del decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100, recante: "Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo"; Visto l'art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58; Visti gli articoli 8-bis e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26; Considerato che il comma 1 dell'art. 1 del sopracitato decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100, ha integrato il contingente di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, di mille unita' relativamente ai dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, prorogando il termine del 31 dicembre 1993 al 31 dicembre 1996 per accedere al beneficio di cui ai succitati commi dell'art. 9 della legge n. 26/1987; Tenute presenti le attuali consistenze organiche degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici; Considerato che in data 19 febbraio 1994 e' entrata in vigore la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante: "Riordino della legislazione in materia portuale"; Visti i progetti di riorganizzazione e i piani di esodo predisposti da parte degli enti ed aziende interessati tenendo conto dell'andamento dei traffici dell'ultimo biennio e in prospettiva, a norma del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 100/1994; Sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali, degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, nonche' l'Assoporti; Considerata la necessita' di procedere alla determinazione delle dotazioni organiche e delle relative eccedenze, suddivise per categorie e livelli professionali, per ciascun ente portuale ed azienda dei mezzi meccanici; Ritenuto di dover procedere alla individuazione, per ciascuno dei suddetti enti ed aziende, del personale da collocare in pensionamento anticipato nell'ambito delle eccedenze determinate; Decreta: Art. 1. I dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici da porre in pensionamento anticipato ammontano a mille unita'. Per le finalita' di cui al precedente comma, nelle allegate tabelle dal n. 1 al n. 12 che fanno parte integrante del presente decreto vengono determinati per ciascun ente e azienda la pianta organica, le relative eccedenze e il numero di lavoratori da porre in pensionamento anticipato suddivisi per categorie e livelli professionali.