IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Visto il codice della navigazione approvato con  regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327;
  Vista  la  legge  4  febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed
aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;
  Considerato che occorre stabilire  per  l'aeroporto  di  Capua,  ai
sensi  dell'art. 714-bis del codice della navigazione, la direzione e
la  lunghezza  di  atterraggio,  nonche'   il   livello   medio   sia
dell'aeroporto  che  dei  tratti  di  perimetro  corrispondenti  alle
direzioni di atterraggio;
  Considerato che occorre indicare, altresi', se detto  aeroporto  e'
aperto o meno al traffico strumentale e notturno;
                              Decreta:
  La  caratteristiche  prescritte  dall'art. 714-bis del codice della
navigazione sono determinate, relativamente all'aeroporto  di  Capua,
come segue:
   coordinate geografiche:
    Lat. N. 41 06' 55';
    Long. E. 1 43' 33' (M.M.);
    Long. E. 14 10' 41' (G.W.);
   direzioni di atterraggio: 84 - 264›;
   lunghezza di atterraggio: compresa tra m 1.080 e
m 1.500;
   livello medio dell'aeroporto: m 18,65 s.l.m.;
   livello   medio   dei  tratti  di  perimetro  corrispondenti  alle
direzioni di atterraggio:
    testata Ovest m 16,39 s.l.m.;
    testata Est m 19,89 s.l.m.;
   l'aeroporto non e' aperto al traffico strumentale e notturno.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 3 marzo 1994
                                                  Il Ministro: FABBRI