IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione; Considerato che occorre stabilire per l'aeroporto di Capua, ai sensi dell'art. 714-bis del codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonche' il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio; Considerato che occorre indicare, altresi', se detto aeroporto e' aperto o meno al traffico strumentale e notturno; Decreta: La caratteristiche prescritte dall'art. 714-bis del codice della navigazione sono determinate, relativamente all'aeroporto di Capua, come segue: coordinate geografiche: Lat. N. 41 06' 55'; Long. E. 1 43' 33' (M.M.); Long. E. 14 10' 41' (G.W.); direzioni di atterraggio: 84 - 264; lunghezza di atterraggio: compresa tra m 1.080 e m 1.500; livello medio dell'aeroporto: m 18,65 s.l.m.; livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio: testata Ovest m 16,39 s.l.m.; testata Est m 19,89 s.l.m.; l'aeroporto non e' aperto al traffico strumentale e notturno. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 marzo 1994 Il Ministro: FABBRI