IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 19 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 17 dicembre 1992; Ritenuta la necessita' di aggiornare le quote di surrogazione del personale delle poste e delle telecomunicazioni per le prestazioni rese a terzi e quelle per l'uso degli automezzi di proprieta' dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, stabilite col predetto decreto ministeriale 19 ottobre 1992; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta: Art. 1. I compensi dovuti da altre amministrazioni statali, enti e privati, per i lavori e le prestazioni di qualsiasi natura effettuati per loro conto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono calcolati sulla base dei sottoelencati elementi: a) quota di surrogazione del personale: L. 202.535 giornaliere; per i lavori di durata inferiore alla giornata lavorativa la quota e' stabilita dividendo l'importo giornaliero per l'orario di lavoro previsto dagli accordi contrattuali ed e' applicata anche alle frazioni di ora; b) altri compensi spettanti al personale per lavoro straordinario, per servizio notturno, per missione: rimborso sulla base delle tariffe e diarie vigenti; c) quota oraria di utilizzo di apparecchiature: 0,056 per mille del costo iniziale delle apparecchiature stesse; d) quota d'uso degli automezzi di proprieta' dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (esclusa la quota di surrogazione per l'autista): autovetture: spesa fissa giornaliera L. 10.770, spesa chilometrica L. 450; veicoli fino a 6 quintali: spesa fissa giornaliera L. 9.440, spesa chilometrica L. 310; veicoli da oltre 6 fino a 20 quintali: spesa fissa giornaliera L. 17.240, spesa chilometrica L. 390; veicoli da oltre 20 fino al 60 quintali: spesa fissa giornaliera L. 25.820, spesa chilometrica L. 490; veicoli oltre 60 quintali: spesa fissa giornaliera L. 50.340, spesa chilometrica L. 810; veicoli speciali e con rimorchio: spesa fissa giornaliera L. 87.490, spesa chilometrica L. 1.540; telebus: spesa fissa giornaliera L. 97.890, spesa chilometrica L. 1.190 (per i servizi filatelici si applicano le tariffe in vigore); e) spese per i materiali impiegati: rimborso del costo in base ai prezzi correnti di mercato; f) spese generali: 15% dell'ammontare complessivo degli oneri sostenuti.