IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  19  del  codice  postale  e delle telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo  1973,
n. 156;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19  ottobre 1992 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 296 del 17 dicembre 1992;
  Ritenuta la necessita' di aggiornare le quote di  surrogazione  del
personale  delle  poste  e delle telecomunicazioni per le prestazioni
rese a terzi  e  quelle  per  l'uso  degli  automezzi  di  proprieta'
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, stabilite
col predetto decreto ministeriale 19 ottobre 1992;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I compensi dovuti da altre amministrazioni statali, enti e privati,
per i lavori e le prestazioni di qualsiasi natura effettuati per loro
conto dall'Amministrazione delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,
sono calcolati sulla base dei sottoelencati elementi:
    a)  quota  di surrogazione del personale: L. 202.535 giornaliere;
per i lavori di durata inferiore alla giornata lavorativa la quota e'
stabilita dividendo l'importo  giornaliero  per  l'orario  di  lavoro
previsto  dagli  accordi  contrattuali  ed  e'  applicata  anche alle
frazioni di ora;
    b)   altri   compensi   spettanti   al   personale   per   lavoro
straordinario,  per  servizio  notturno, per missione: rimborso sulla
base delle tariffe e diarie vigenti;
    c) quota oraria di utilizzo di apparecchiature: 0,056  per  mille
del costo iniziale delle apparecchiature stesse;
    d) quota d'uso degli automezzi di proprieta' dell'Amministrazione
delle   poste   e   delle  telecomunicazioni  (esclusa  la  quota  di
surrogazione per l'autista):
    autovetture:   spesa   fissa   giornaliera   L.   10.770,   spesa
chilometrica L. 450;
    veicoli  fino  a  6  quintali:  spesa fissa giornaliera L. 9.440,
spesa chilometrica L. 310;
    veicoli da oltre 6 fino a 20 quintali: spesa fissa giornaliera L.
17.240, spesa chilometrica L. 390;
    veicoli da oltre 20 fino al 60 quintali: spesa fissa  giornaliera
L. 25.820, spesa chilometrica L. 490;
    veicoli  oltre  60  quintali:  spesa fissa giornaliera L. 50.340,
spesa chilometrica L. 810;
    veicoli speciali e con  rimorchio:  spesa  fissa  giornaliera  L.
87.490, spesa chilometrica L. 1.540;
    telebus: spesa fissa giornaliera L. 97.890, spesa chilometrica L.
1.190 (per i servizi filatelici si applicano le tariffe in vigore);
    e) spese per i materiali impiegati: rimborso del costo in base ai
prezzi correnti di mercato;
    f)  spese  generali:  15%  dell'ammontare complessivo degli oneri
sostenuti.