IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1993 con il quale e' stata approvata la tabella di valutazione dei titoli per la partecipazione ai concorsi per soli titoli, di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito in legge 27 dicembre 1989, n. 417; Visto l'art. 1, comma 5, della legge 9 aprile 1993, n. 114, con il quale vengono dettate disposizioni in materia di valutazione dei titoli di laurea in lingue e letterature straniere per la partecipazione ai concorsi per soli titoli per posti d'insegnante nella scuola elementare; Ritenuta la necessita' di emanare disposizioni per l'integrazione della tabella di valutazione dei titoli sopracitata in conformita' al dettato del predetto art. 1, comma 5, della legge n. 114/1993; Visto il parere espresso dal C.N.P.I. nella seduta del 14 giugno 1993; Decreta: Art. 1. Il punto D) della tabella di valutazione dei titoli per la partecipazione ai concorsi per soli titoli per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado d'istruzione e del personale educativo dei convitti nazionali, degli educandi femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative, approvata con decreto ministeriale 29 marzo 1993, e' modificato come segue: " D) ALTRI TITOLI: 1) Per i titoli di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso; per il superamento di altri concorsi per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri posti: punti 6 per ogni titolo, fino ad un massimo di punti 12. 2) Limitatamente ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue e letterature straniere conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco): punti 6 per ogni titolo, fino ad un massimo di punti 12. La valutazione dei titoli di laurea di cui al punto 2) e' alternativa alla valutazione degli stessi titoli ai sensi del punto 1)".