IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto  il  decreto ministeriale 29 marzo 1993 con il quale e' stata
approvata la tabella di valutazione dei titoli per la  partecipazione
ai  concorsi  per  soli titoli, di cui all'art. 2 del decreto-legge 6
novembre 1989, n. 357, convertito in legge 27 dicembre 1989, n. 417;
  Visto l'art. 1, comma 5, della legge 9 aprile 1993, n. 114, con  il
quale  vengono  dettate  disposizioni  in  materia di valutazione dei
titoli  di  laurea  in  lingue  e  letterature   straniere   per   la
partecipazione  ai  concorsi  per  soli titoli per posti d'insegnante
nella scuola elementare;
  Ritenuta la necessita' di emanare disposizioni  per  l'integrazione
della tabella di valutazione dei titoli sopracitata in conformita' al
dettato del predetto art. 1, comma 5, della legge n. 114/1993;
  Visto  il  parere  espresso dal C.N.P.I. nella seduta del 14 giugno
1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il punto  D)  della  tabella  di  valutazione  dei  titoli  per  la
partecipazione ai concorsi per soli titoli per l'accesso ai ruoli del
personale  docente delle scuole di ogni ordine e grado d'istruzione e
del  personale  educativo  dei  convitti  nazionali,  degli  educandi
femminili  dello Stato e delle altre istituzioni educative, approvata
con decreto ministeriale 29 marzo 1993, e' modificato come segue:
" D) ALTRI TITOLI:
  1) Per i titoli di studio di livello pari o superiore a quelli  che
danno  accesso  al  ruolo  cui  si  riferisce  il  concorso;  per  il
superamento di altri concorsi per titoli ed esami o altri esami anche
ai soli fini abilitativi relativi alla medesima o ad altre classi  di
concorso o al medesimo o ad altri posti:
   punti 6 per ogni titolo, fino ad un massimo di
punti 12.
  2)  Limitatamente  ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale
docente  della  scuola  elementare,  per  le  lauree  in   lingue   e
letterature  straniere  conseguite  con  il superamento di almeno due
esami in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale
28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco):
   punti 6 per ogni titolo, fino ad un massimo di
punti 12.
  La valutazione  dei  titoli  di  laurea  di  cui  al  punto  2)  e'
alternativa  alla  valutazione degli stessi titoli ai sensi del punto
1)".