IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 16, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante "disposizioni in materia di finanza pubblica", che prevede che il Ministro della sanita', con proprio decreto, identifica le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali; Visti i decreti ministeriali in data 12 agosto 1992 e 27 aprile 1993 con i quali sono state identificate le patologie; Visto l'art. 1, comma 2, del richiamato decreto ministeriale 12 agosto 1992 che dispone che l'elenco delle patologie identificate ha validita' fino al 30 giugno 1994 e che, entro la stessa data, il Ministero provvede alla revisione dell'elenco sulla base dei risultati degli studi scientifici controllati effettuati dagli stabilimenti termali interessati; Viste le proposte formulate dalla commissione tecnica costituita con decreto ministeriale 18 dicembre 1993 per verificare lo stato di attuazione delle disposizioni di cui al richiamato decreto ministeriale del 12 agosto 1992; Visto il parere reso dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 13 aprile 1994; Considerato che il Consiglio ha proposto di prorogare al 31 ottobre 1994 il termine del 30 giugno 1994, fissato dall'art. 1 del predetto decreto del 1992, per consentire al Consiglio stesso di indicare nuovi criteri sia per la individuazione delle patologie sia per le modalita' di valutazione dell'efficacia della terapia termale; Ritenuto di accogliere la proposta del predetto Consiglio; Decreta: Il termine del 30 giugno 1994 di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 12 agosto 1992 e' differito al 31 ottobre 1994. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 aprile 1994 Il Ministro: GARAVAGLIA