IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.  16,  comma  4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
recante "disposizioni in materia di finanza  pubblica",  che  prevede
che  il  Ministro  della  sanita', con proprio decreto, identifica le
patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali;
  Visti i decreti ministeriali in data 12 agosto  1992  e  27  aprile
1993 con i quali sono state identificate le patologie;
  Visto  l'art.  1,  comma  2, del richiamato decreto ministeriale 12
agosto 1992 che dispone che l'elenco delle patologie identificate  ha
validita'  fino  al  30  giugno  1994 e che, entro la stessa data, il
Ministero  provvede  alla  revisione  dell'elenco  sulla   base   dei
risultati   degli  studi  scientifici  controllati  effettuati  dagli
stabilimenti termali interessati;
  Viste le proposte formulate dalla  commissione  tecnica  costituita
con  decreto ministeriale 18 dicembre 1993 per verificare lo stato di
attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al   richiamato   decreto
ministeriale del 12 agosto 1992;
  Visto  il  parere  reso  dal  Consiglio  superiore di sanita' nella
seduta del 13 aprile 1994;
  Considerato che il Consiglio ha proposto di prorogare al 31 ottobre
1994 il termine del 30 giugno 1994, fissato dall'art. 1 del  predetto
decreto  del  1992,  per  consentire  al Consiglio stesso di indicare
nuovi criteri sia per la individuazione delle patologie  sia  per  le
modalita' di valutazione dell'efficacia della terapia termale;
  Ritenuto di accogliere la proposta del predetto Consiglio;
                              Decreta:
  Il  termine  del  30  giugno  1994  di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto ministeriale 12 agosto 1992 e' differito al 31 ottobre 1994.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 aprile 1994
                                              Il Ministro: GARAVAGLIA