IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del  24
luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni  amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti   a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n.  590,  che  estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente  della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616, nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista la legge 14 febbraio  1992,  n.  185,  concernente  la  nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione
dell'esistenza di eccezionale  calamita'  o  avversita'  atmosferica,
attraverso   la   individuazione   dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze da concedere sulla base  delle  specifiche  richieste  da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista  la  richiesta  di  declaratoria  della regione Liguria degli
eventi  calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione   nei
territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta'
nazionale:
   piogge persistenti dal 20 settembre 1993 al 25 ottobre 1993  nella
provincia di La Spezia;
   grandinate dall'8 ottobre 1993 al 15 novembre 1993 nella provincia
di Imperia;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi  segnalati,  per  effetto  dei  danni   alle   produzioni,
strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;
  Considerato che le colture danneggiate nei territori delimitati non
sono  ammissibili  all'assicurazione  agevolata, ai sensi dell'art. 9
della predetta legge n. 185/1992;
                              Decreta:
  E' dichiarata l'esistenza del carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei   danni   alle   produzioni,   strutture   aziendali,   strutture
interaziendali,  opere  di  bonifica  nei   sottoelencati   territori
agricoli,   in   cui  possono  trovare  applicazione  le  specificate
provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
  Imperia:
   grandinate dall'8 ottobre 1993 al 15 novembre 1993  -  provvidenze
di  cui  all'art. 3, comma 2, lettere b), c) e d), nel territorio dei
comuni di Perinaldo, Seborga.
  La Spezia:
   piogge persistenti dal 20 settembre 1993  al  25  ottobre  1993  -
provvidenze  di  cui  all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio
dei comuni di Beverino, Maissana, Rocchetta di  Vara,  Sesta  Godano,
Varese Ligure, Zignago;
   piogge  persistenti  dal  20  settembre  1993 al 25 ottobre 1993 -
provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera  a),  nel  territorio
dei  comuni  di  Beverino,  Maissana,  Sesta  Godano,  Varese Ligure,
Zignago;
   piogge  persistenti  dal  20  settembre  1993 al 25 ottobre 1993 -
provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera  b),  nel  territorio
dei comuni di Santo Stefano di Magra, Sarzana, Vezzano Ligure.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 aprile 1994
                                                   Il Ministro: DIANA