1. In applicazione dell'art. 11, punto 1, del  regolamento  CEE  n.
2078/92, il regime di aiuti per l'estensivizzazione della produzione,
introdotto con il regolamento CEE n. 2328/91, rimane applicabile, per
la  campagna  1993-94,  nelle sole regioni nelle quali, alla scadenza
del termine di presentazione delle domande, indicato  nel  successivo
punto   2,   non   siano   ancora   entrati  in  vigore  i  programmi
agroambientali elaborati dalle regioni e province autonome  ai  sensi
dell'art. 3, comma 1, del citato regolamento CEE n. 2078/92.
  2.  Le  domande  di  aiuto  possono essere presentate, entro trenta
giorni dalla  pubblicazione  della  presente  circolare,  in  duplice
copia,  ai  competenti  uffici  regionali  e provinciali, utilizzando
unicamente gli appositi moduli (moduli E ed E1), anche in  fotocopia,
reperibili presso i suddetti uffici.
  3.  Le  regioni  e le province autonome faranno pervenire una delle
due copie della domanda di aiuto al Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali - Direzione generale della produzione agricola
-  Div.  I,  entro  quarantacinque  giorni  dalla  data   ultima   di
presentazione delle domande.
  4.  Si ricorda che l'estensivizzazione di cui al regolamento CEE n.
2328/92  ed  al  decreto  ministeriale  n.  64/91  puo'  aver   luogo
esclusivamente con metodo quantitativo.
  5.  Coloro che presentano domanda di aiuto all'estensivizzazione ai
sensi del regolamento CEE n. 2328/91 non potranno accedere agli aiuti
di cui al regolamento CEE n. 2078/92, per  le  medesime  superfici  o
U.B.A., fino al termine del periodo d'impegno sottoscritto.
  6.  La  presente  circolare sara' inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
                                                   Il Ministro: DIANA