IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
                           DI CONCERTO CON
                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Visto il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;
  Visto l'art.  373,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  16 dicembre 1992, n. 495, cosi' come modificato dall'art.
1 del decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre  1993,  n.
575;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  fini  dell'esenzione  dal  pagamento del pedaggio autostradale,
previsto dall'art. 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n.  495,  e  successive  modifiche,  i  veicoli  delle
associazioni  di  volontariato  e degli organismi similari non aventi
scopo di lucro dovranno essere muniti di un contrassegno  conforme  a
quello  previsto  nella  figura  allegata  al  presente decreto e che
dovra' essere esposto in modo  visibile  nella  parte  anteriore  del
veicolo.
  Tale  contrassegno  dovra'  recare  impresso  nella parte superiore
l'anno di validita' e nella parte inferiore la targa  del  veicolo  e
sara' prodotto a cura delle associazioni medesime.