IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Visto il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360; Visto l'art. 373, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, cosi' come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1993, n. 575; Decreta: Art. 1. Ai fini dell'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale, previsto dall'art. 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche, i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro dovranno essere muniti di un contrassegno conforme a quello previsto nella figura allegata al presente decreto e che dovra' essere esposto in modo visibile nella parte anteriore del veicolo. Tale contrassegno dovra' recare impresso nella parte superiore l'anno di validita' e nella parte inferiore la targa del veicolo e sara' prodotto a cura delle associazioni medesime.