Al fine di promuovere la piu' ampia collaborazione tra Osservatorio nazionale per il volontariato, istituzioni pubbliche e organizzazioni aventi requisiti di cui alla legge n. 266/1991 e assicurare, nel contempo, l'adozione di criteri diretti ad offrire pari condizioni ed opportunita' alle organizzazioni di volontariato operanti sul territorio nazionale, interessate alla presentazione dei progetti previsti dall'art. 12, comma 1, lettera d), l'Osservatorio nazionale per il volontariato ha approvato, all'unanimita', nella seduta del 12 aprile 1994 la presente circolare. L'applicazione combinata delle disposizioni di cui alla richiamata lettera d) con quelle di cui al comma 2 dello stesso art. 12, prevede che l'Osservatorio nazionale per il volontariato approvi - utilizzando lo stanziamento di lire 1.200 milioni di cui al decreto-legge 26 marzo 1994, n. 209, art. 4, comma 2 - il finaziamento di "progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate". Cio' esige da una parte, l'individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione dei progetti e, dall'altra, un'interpretazione articolata delle definizioni di "progetto sperimentale", di "emergenza sociale" e di "metodologie di intervento particolarmente avanzate". A) SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI. Possono richiedere contributi per la realizzazione dei progetti indicati in premessa, le singole organizzazioni di volontariato o piu' organizzazioni di volontariato, congiuntamente, a condizione che sia espressamente individuata l'organizzazione responsabile del progetto stesso e destinataria del relativo finanziamento che, alla data del 30 luglio 1994, siano regolarmente iscritte nei registri generali regionali del volontariato, istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266/1991 e delle leggi o delibere regionali e provinciali emanate in attuazione dello stesso art. 6. In attuazione dell'art. 13 della legge numero 266/1991 sono escluse dalla possibilita' di accedere ai finanziamenti le organizzazioni di volontariato internazionale che ricadono nella disciplina della legge numero 49/1987, concernente la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, per le quali sono previsti requisiti diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 266/1991. Sono inoltre escluse le cooperative sociali in quanto la disciplina della loro attivita' ricade nell'ambito di applicazione della legge n. 381/1991. B) INTERPRETAZIONE DEI TERMINI: "PROGETTI SPERIMENTALI", "EMERGENZA SOCIALE", "METODOLOGIE DI INTERVENTO PARTICOLARMENTE AVANZATE". Per progetto sperimentale si intende un progetto di intervento effettivo realizzato, con l'obiettivo di provare e verificare risposte innovative ai bisogni presenti sul territorio. Per emergenza sociale si intende la particolare gravita', qualitativa o quantitativa, di situazioni di disagio, emarginazione, poverta', degrado ambientale e socioculturale. Per metodologie di intervento particolarmente avanzate si intendono tecniche e modi di intervento significativamente innovativi o migliorativi rispetto all'esistente. Stante l'emergenza sociale del disagio di molti relativamente alle cure sanitarie e socio-sanitarie, considerato che l'art. 14 del decreto-legge n. 502/1992 affida alle organizzazioni di volontariato compiti significativi e differenziati per la partecipazione e la tutela dei diritti degli utenti del Servizio sanitario nazionale, riceveranno particolare attenzione progetti sperimentali - con metodologie avanzate - ispirati all'attuazione di qualche indicazione operativa prevista per il volontariato dal citato art. 14, in collaborazione anche con gli enti locali. Saranno, altresi', particolarmente considerati progetti integrati, realizzati da piu' organizzazioni, operanti anche in settori diversi. Particolare attenzione inoltre verra' posta per i progetti con riferimento al requisito della specifica "emergenza sociale" che si intende fronteggiare nelle aree ad alto rischio. C) MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO. Le organizzazioni di volontariato aventi i requisiti di cui alla lettera A) dovranno far pervenire le richieste di contributo entro il 30 luglio 1994, indirizzandole a: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - Osservatorio nazionale per il volontariato - Via Barberini, 47 - 00187 Roma. All'istanza dovra' essere allegata copia autentica dell'atto di iscrizione al registro generale regionale del volontariato. Nella formulazione delle domande di contributo bisogna attenersi esclusivamente al modello allegato alla presente circolare di cui e' parte integrante (allegato 1). In particolare, debbono esser forniti elementi utili all'individuazione del soggetto proponente e all'attivita' svolta (nome dell'organizzazione e dei responsabili, regione e sede di residenza, ambiti di intervento, esperienza ed attivita' svolta), con l'indicazione, nel caso di progetti integrati, dell'apporto eventuale di associazioni e gruppi di volontariato operanti in territori e in campi diversi da quello dell'organizzazione proponente. D) DESCRIZIONE DEL PROGETTO. Le domande devono contenere una dettagliata descrizione degli obiettivi, dei contenuti, delle caratteristiche, dei tempi e delle fasi di realizzazione dell'intervento. In particolare: 1) qualora si tratti di progetto volto a sperimentare una metodologia particolarmente avanzata, occorre descrivere anche le tecniche ed i modi peculiari di intervento; 2) qualora si tratti di progetto volto a fronteggiare un'emergenza sociale dovranno essere indicate le motivazioni che consentono di identificare l'emergenza. In ogni caso devono essere indicati: i destinatari dell'intervento ed il loro numero; l'ambito territoriale di realizzazione; il numero dei volontari, il livello e l'entita' di coinvolgimento nel progetto e la loro preparazione; eventuali altri soggetti non volontari coinvolti e la loro qualificazione; il capo progetto, la sua qualifica professionale, le modalita' di partecipazione ed i tempi dedicati all'intervento; il piano economico complessivo documentato, con la specificazione delle singole voci di spesa (materiali ed attrezzature - esclusi quelli di normale dotazione dell'organizzazione - eventuali oneri per l'utilizzo dei locali funzionali al progetto, oneri per collaborazioni autonome non continuative, altro) e a questo proposito si indicano le ripartizioni in percentuali massime ammissibili a finanziamento all'interno di ciascun progetto: il 30% per la realizzazione di strutture edilizie e l'acquisto di attrezzature e materiali di consumo, il 40% per i compensi a personale non volontario, il 30% per l'acquisto di servizi anche in regime non convenzionale; l'entita' del contributo richiesto, la parte a carico della stessa organizzazione proponente o di altri soggetti pubblici e privati coinvolti. E) MOTIVI DI INAMMISSIBILITA'. 1) Non saranno prese in considerazione le istanze: spedite oltre il termine fissato del 30 luglio 1994; prive della richiesta documentazione; non corredate di documento attestante l'iscrizione al registro generale regionale; concernenti richieste generiche di finanziamento, prive di ogni requisito progettuale; concernenti richieste di finanziamento per progetti specificamente limitati ad ambiti prevalenti di interventi gia' previsti da altre apposite leggi. F) ONERI NON AMMISSIBILI A CONTRIBUTO. Sono esclusi dal finanziamento, ancorche' documentati: gli oneri relativi ad attivita' promozionali dell'organizzazione proponente; gli oneri relativi a studi, ricerche, seminari, convegni e ad ogni forma di pubblicita'; le spese per l'ordinario funzionamento delle organizzazioni; ogni altro tipo di spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione del progetto. G) PARERE DELLE REGIONI O DEGLI ENTI LOCALI. Qualora il progetto da sottoporre all'approvazione dell'Osservatorio e' realizzato con la collaborazione ed il sostegno di un ente regionale o locale, occorre acquisire la delibera di giunta di tale ente. Nel caso in cui il progetto riguardi piu' realta' territoriali, diverse da quella ove ha sede l'organizzazione, e per la realizzazione di esso occorra la collaborazione degli enti locali, l'organizzazione di volontariato dovra' allegare il parere degli enti coinvolti nel progetto. H) INFORMATIVA INTERMEDIA E FINALE. Per i progetti ammessi a finanziamento, le organizzazioni proponenti devono presentare all'Osservatorio nazionale per il volontariato, entro sei mesi dalla data di erogazione del contributo, una relazione sullo stato di attuazione del progetto ed entro i successivi sei mesi una relazione sui risultati conseguiti. Il Ministro: CONTRI