IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e, in particolare l'art. 6, comma 4, di attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale; Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo; Vista l'istanza con la quale il Consorzio per la certificazione Istituto di ricerche Breda - TUV Italia - TUV Baviera, con sede in Milano, viale Sarca, 336, in forza al citato decreto legislativo 4 dicembre 1992 ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazione per taluni dispositivi di protezione appartenenti alla terza categoria di cui alla direttiva n. 89/686 e per i sistemi di qualita' delle aziende che li producono; Rilevato che la documentazione allegata all'istanza contiene quanto richiesto dagli articoli 2 e 3, punti da 1) a 8), del decreto ministeriale 22 marzo 1993; Considerato che sulla base della dichiarazione presentata dal Consorzio per la certificazione Istituto di ricerche Breda - TUV Italia - TUV Baviera ha dimostrato di soddisfare ai requisiti minimi previsti nell'allegato V alla direttiva n. 89/686/CEE; Visto l'assenso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale espresso nella riunione tenutasi presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale il 30 marzo 1994; Decretano: Art. 1. 1. Il Consorzio per la certificazione Istituto di ricerche Breda - TUV Italia - TUV Baviera, e' autorizzato al rilascio di certificazioni CEE ai sensi dell'art. 10 della direttiva 89/686 per i prodotti di seguito elencati ed appartenenti alla categoria indicata: Categoria 3: dispositivi di arresto, tipo guidato su una linea di ancoraggio rigida; dispositivi di arresto, tipo guidato su una linea di ancoraggio flessibile; cordini; assorbitori di energia; sistemi di posizionamento di lavoro; sistemi di trattenuta; sistemi di arresto di caduta di tipo retrattile; imbracature per il corpo; connettori; imbracature di posizionamento ed equipaggiamenti associati; sistemi di posizionamento di lavoro; raccordi filettati per facciali; filtri antigas e combinati; filtri antipolvere (esclusi quelli per l'industria estrattiva del carbone); filtri tipo AX antigas e combinati contro composti organici a basso punto di ebollizione; filtri tipo SX antigas e combinati contro composti specificamente indicati; 2. Il Consorzio per la certificazione Istituto ricerche Breda - TUV Italia - TUV Baviera e' altresi' autorizzato ad attestare la conformita' del sistema di qualita' delle aziende produttrici dei dispositivi di protezione elencati al precedente punto 1, ai sensi dell'art. 11, lettere A) e B), della direttiva citata. 3. Le certificazioni devono essere effettuate secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva n. 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicita' trimestrale, copia delle certificazioni rilasciate dovra' essere inviata all'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.