IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                  E
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto il  decreto  legislativo  4  dicembre  1992,  n.  475  e,  in
particolare  l'art.  6,  comma  4,  di  attuazione della direttiva n.
89/686/CEE  del  Consiglio  relativa  ai  dispositivi  di  protezione
individuale;
  Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti
che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;
  Vista  l'istanza  con la quale l'Istituto di ricerche e collaudi M.
Masini S.r.l., con sede in Rho (Milano), via Moscova, 11, in forza al
citato   decreto   legislativo   4   dicembre   1992   ha   richiesto
l'autorizzazione al rilascio di certificazione per taluni dispositivi
di  protezione  appartenenti alla prima, seconda e terza categoria di
cui alla direttiva n. 89/686  e  per  i  sistemi  di  qualita'  delle
aziende che li producono;
  Rilevato che la documentazione allegata all'istanza contiene quanto
richiesto  dagli  articoli  2  e  3,  punti  da  1) a 8), del decreto
ministeriale 22 marzo 1993;
  Considerato  che  sulla   base   della   dichiarazione   presentata
l'Istituto  di  ricerche  e  collaudi  M.  Masini  ha  dimostrato  di
soddisfare  ai  requisiti  minimi  previsti  nell'allegato   V   alla
direttiva n. 89/686/CEE;
  Visto l'assenso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
espresso  nella riunione tenutasi presso il Ministero dell'industria,
del commercio e  dell'artigianato  -  Direzione  generale  produzione
industriale il 14 febbraio 1994;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1.   l'Istituto  di  ricerche  e  collaudi  M.  Masini  S.r.l.,  e'
autorizzato al rilascio di certificazioni CEE ai sensi  dell'art.  10
della  direttiva  n.  89/686  per  i  prodotti di seguito elencati ed
appartenenti alle categorie indicate:
 Categoria 1:
   copricapo contro le lesioni al cuoio capelluto.
 Categoria 2:
   elmetti di protezione per l'industria;
   elmetti da lavoro;
   elmetti da lavoro speciali ininfiammabili;
   elmetti da lavoro speciali con elevata rigidita' laterale;
   guanti di protezione industriale per impieghi meccanici;
   guanti da lavoro di cuoio a 5 dita.
 Categoria 3:
   guanti   di   protezione   contro   i   prodotti   chimici   e   i
micro-organismi;
   guanti di protezione contro i rischi termici (calore e fuoco);
   guanti di protezione industriale contro aggressioni chimiche;
   dispositivi di discesa;
   dispositivi  di  arresto,  tipo guidato su una linea di ancoraggio
rigida;
   dispositivi di arresto, tipo guidato su una  linea  di  ancoraggio
flessibile;
   cordini;
   assorbitori di energia;
   sistemi di posizionamento di lavoro;
   sistemi di trattenuta;
   sistemi di arresto di caduta di tipo retrattile;
   imbracature per il corpo;
   connettori;
   dispositivi di ancoraggio;
   imbracature di posizionamento ed equipaggiamenti associati;
   sistemi di posizionamento di lavoro;
   elmetti da lavoro speciali dielettrici;
   filtri antigas e combinati;
   filtri antipolvere;
   filtri  tipo  AX  antigas  e  combinati contro composti organici a
basso punto di ebollizione;
   filtri tipo SX antigas e combinati contro composti  specificamente
indicati;
   filtro per l'emergenza;
   respiratori  di emergenza - cappucci a filtro per la protezione in
caso di incendio.
  2. L'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l.  e'  altresi'
autorizzato ad attestare la conformita' del sistema di qualita' delle
aziende   produttrici  dei  dispositivi  di  protezione  elencati  al
precedente punto 1, ai sensi dell'art. 11, lettere  A)  e  B),  della
direttiva citata.
  3.  Le  certificazioni  devono  essere effettuate secondo le forme,
modalita'  e  procedure  stabilite  nei  pertinenti  articoli   della
direttiva  n.  89/686/CEE  e  del  relativo  decreto  legislativo  di
attuazione 4 dicembre 1992, n.  475.  Con  periodicita'  trimestrale,
copia   delle   certificazioni   rilasciate   dovra'  essere  inviata
all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.