IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario, ad effettuare operazioni  di  indebitamento  nel  limite
annualmente  risultante  nel quadro generale riassuntivo del bilancio
di competenza, anche  attraverso  l'emissione  di  buoni  del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
in  legge  19  luglio  1993,  n.  237,  con  cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro  del  tesoro  sono  determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  Tesoro  -  Servizio
secondo,  cura  normalmente  operazioni  di  reimpiego di capitali di
titoli nominativi rimborsabili, di  cui  all'art.  2  della  legge  6
agosto  1966,  n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali
in  titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base   alle
disposizioni  vigenti  e  ritenuto di utilizzare gli importi di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine  di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto   servizio,
rendendolo,  nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per i
richiedenti;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in
particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Visto  che il 1 maggio 1994 verranno in scadenza i buoni del Tesoro
poliennali 12,50% emessi con  decreto  ministeriale  19  aprile  1990
(Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1990);
  Visti  i propri decreti in data 23 marzo 1994 e 7 aprile 1994 con i
quali e' stata disposta l'emissione delle  prime  due  tranches,  dei
buoni del Tesoro polienali 8,50% - 1 aprile 1994/2004;
  Ritenuto,  in  relazione  alle  condizioni  di mercato, di disporre
l'emissione di una  terza  tranche  dei  predetti  buoni  del  Tesoro
poliennali  8,50% - 1 aprile 1994/2004, da destinare a sottoscrizioni
in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo  dei  menzionati  buoni
del Tesoro poliennali 12,50%, nominativi;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20
aprile 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 55.416 miliardi;
  Tenuto  altresi'  conto  che  l'emissione  di una terza tranche dei
buoni  del  tesoro  poliennali  disposta  con  il  presente   decreto
concorre,   al   netto   dell'importo  dei  titoli  in  scadenza,  al
raggiungimento del  limite  massimo  di  cui  alla  citata  legge  n.
539/1993;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  disposta  l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 8,50% - 1 aprile 1994/2004, per un importo di  lire  3.000
miliardi  nominali,  da  destinare  a  sottoscrizioni  in contanti al
prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura  di  assegnazione
dei buoni stessi.
  I   buoni   sono   emessi  senza  indicazione  di  prezzo  base  di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta  marginale
riferita  al  prezzo;  il  prezzo  di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  Le richieste risultate accolte sono  vincolanti  e  irrevocabili  e
danno    conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle   relative
operazioni.
  L'importo  indicato  nel  comma  primo  del  presente  articolo  e'
incrementabile  di  L.  3.157.300.000,  da  destinare  al rinnovo dei
B.T.P. 12,50% di scadenza 1 maggio 1994, nominativi.
  Restano  ferme  le  disposizioni  dell'art.  1,  quarto  comma,   e
dell'art.  15  del  predetto  decreto  ministeriale  23  marzo  1994,
riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.
  I nuovi buoni fruttano l'interese annuo dell'8,50%, pagabile in due
semestralita' posticipate, il 1 ottobre ed il 1 aprile di ogni  anno,
di durata del prestito.
  I  possessori  di  soli  buoni  del  Tesoro  poliennali  12,50%, di
scadenza 1 maggio 1994, nominativi, qualora non intendano ottenere il
rimborso di essi hanno facolta' di chiederne  il  rinnovo  nei  nuovi
titoli, al prezzo che risultera' per gli emittendi buoni al portatore
in   applicazione  degli  articoli  seguenti,  con  decorrenza  degli
interessi dal 1 aprile 1994.