IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI E IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 14 febbraio 1990, n. 30, recante norme per la tutela della denominazione di origine "Prosciutto di San Daniele" ed in particolare l'art. 10, secondo cui i Ministeri vigilanti possono avvalersi, ai fini dello svolgimento della vigilanza e dei controlli sull'applicazione delle disposizioni della legge, di un consorzio volontario di produttori; Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1993, n. 298, concernente il regolamento di esecuzione della legge 14 febbraio 1990, n. 30; Vista la domanda e la documentazione presentate dal consorzio del prosciutto di San Daniele con sede in San Daniele del Friuli, con la quale viene richiesto l'affidamento dell'incarico di vigilanza di cui al citato art. 10 della legge 14 febbraio 1990, n. 30; Visto lo statuto consortile allegato alla domanda; Accertato, dalla documentazione prodotta, che il consorzio istante e' in possesso dei requisiti alla cui sussistenza e' subordinato l'affidamento dell'incarico suddetto e che lo statuto consortile contempla quanto prescritto dalla citata legge e dal suo regolamento di esecuzione; Decreta: Art. 1. 1. L'incarico di vigilanza di cui all'art. 10 della legge 14 febbraio 1990, n. 30, e' affidato al consorzio del prosciutto di San Daniele di cui alle premesse. 2. E' approvato lo statuto consortile allegato alla domanda di cui alle premesse. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 aprile 1994 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato SAVONA Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali DIANA Il Ministro della sanita' GARAVAGLIA
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 10 della legge n. 30/1990 e' il seguente: "Art. 10 (Vigilanza e controllo). - 1. La vigilanza ed i controlli per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge sono svolti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanita'. 2. I Ministri suddetti si avvalgono, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, dell'attivita' di un organismo abilitato. Questo puo' essere un consorzio volontario di produttori che: a) sia retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministro della sanita', d'intesa tra loro; b) comprenda tra i propri soci non meno del cinquanta per cento dei produttori in rappresentanza del cinquanta per cento almeno della produzione tutelata dell'ultimo triennio; c) garantisca, per la sua costituzione ed organizzazione e per i mezzi finanziari di cui dispone, un efficace ed imparziale svolgimento delle attivita' istituzionali. 3. L'organismo abilitato cui viene affidato l'incarico di cui al comma 2 e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita d'intesa con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita'". - Il decreto ministeriale n. 298/1993 agli articoli 32 e 33 stabilisce le regole per l'affidamento dell'incarico di vigilanza. Il testo di tali articoli e' il seguente: "Art. 32 (Consorzi incaricati della vigilanza). - 1. Qualora un consorzio volontario di produttori venga incaricato quale organismo abilitato ai sensi della legge e del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nomina il presidente del collegio sindacale. 2. L'incarico di vigilanza viene affidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. 3. Lo statuto del consorzio e' approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita'. Esso deve prevedere i seguenti organi: assemblea, presidente, vice presidente, consiglio di amministrazione, comitato esecutivo e collegio sindacale. Le modifiche dello statuto sono preventivamente approvate con la medesima procedura. 4. Del consiglio di amministrazione fanno parte un membro nominato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e tre membri nominati dalle organizzazioni professionali agricole piu' rappresentative sul piano nazionale. 5. Il consiglio di amministrazione e' validamente costituito con l'accettazione dei soli membri elettivi, nelle more delle nomine dei membri di cui al comma 4, che rimangono in carica fino alla data della loro sostituzione. 6. I membri del consiglio di amministrazione di cui ai commi precedenti sono scelti tra persone qualificate ed estranee alle strutture amministrative delle amministrazioni interessate. 7. Il consorzio deve inoltre disporre di una commissione interprofessionale, costituita da rappresentanti degli allevatori, dei macellatori e dei produttori, che assicuri agli organi consortili attivita' di orientamento e consulenza, relativamente all'applicazione delle prescrizioni disposte dalla legge e dal presente regolamento nonche' delle direttive adottate dal consorzio stesso". "Art. 33 (Richiesta dell'incarico di vigilanza). - 1. La richiesta dell'incarico di vigilanza deve essere avanzata dal legale rappresentante del consorzio volontario presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredata dai seguenti documenti: a) elenco degli associati, unito ad una dichiarazione del legale rappresentante attestante la sussistenza di requisiti di cui all'art. 10 della legge; b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio; c) relazione sull'organizzazione tecnica ed amministrativa del consorzio e sui mezzi finanziari di cui puo' disporre per l'espletamento dei compiti di vigilanza. 2. La domanda ed i documenti sopra indicati devono essere inviati in triplice copia". Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 10 della legge n. 30/1990 e' riportato nelle note alle premesse.