IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
                                  E
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 14 febbraio 1990, n. 30, recante norme per la tutela
della  denominazione  di  origine  "Prosciutto  di San Daniele" ed in
particolare l'art. 10, secondo  cui  i  Ministeri  vigilanti  possono
avvalersi,  ai fini dello svolgimento della vigilanza e dei controlli
sull'applicazione delle disposizioni della  legge,  di  un  consorzio
volontario di produttori;
  Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1993, n. 298, concernente
il regolamento di esecuzione della legge 14 febbraio 1990, n. 30;
  Vista  la  domanda e la documentazione presentate dal consorzio del
prosciutto di San Daniele con sede in San Daniele del Friuli, con  la
quale viene richiesto l'affidamento dell'incarico di vigilanza di cui
al citato art. 10 della legge 14 febbraio 1990, n. 30;
  Visto lo statuto consortile allegato alla domanda;
  Accertato,  dalla documentazione prodotta, che il consorzio istante
e' in possesso dei requisiti  alla  cui  sussistenza  e'  subordinato
l'affidamento  dell'incarico  suddetto  e  che  lo statuto consortile
contempla quanto prescritto dalla citata legge e dal suo  regolamento
di esecuzione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'incarico  di  vigilanza  di  cui  all'art.  10 della legge 14
febbraio 1990, n. 30, e' affidato al consorzio del prosciutto di  San
Daniele di cui alle premesse.
  2.  E' approvato lo statuto consortile allegato alla domanda di cui
alle premesse.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 12 aprile 1994
                     Il Ministro dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                               SAVONA
                      Il Ministro delle risorse
                  agricole, alimentari e forestali
                                DIANA
                      Il Ministro della sanita'
                             GARAVAGLIA
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art.  10 della legge n. 30/1990 e' il
          seguente:
             "Art. 10 (Vigilanza e controllo). - 1. La vigilanza ed i
          controlli per l'applicazione delle  disposizioni  contenute
          nella    presente    legge   sono   svolti   dal   Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  d'intesa
          con  il  Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il
          Ministro della sanita'.
             2. I Ministri suddetti si avvalgono, per lo  svolgimento
          dei  compiti  di  cui  al  comma  1,  dell'attivita'  di un
          organismo abilitato.    Questo  puo'  essere  un  consorzio
          volontario di produttori che:
               a)  sia retto da uno statuto approvato con decreto del
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          dal   Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste  e  dal
          Ministro della sanita', d'intesa tra loro;
               b) comprenda tra i propri soci non meno del  cinquanta
          per  cento  dei  produttori in rappresentanza del cinquanta
          per cento  almeno  della  produzione  tutelata  dell'ultimo
          triennio;
               c)    garantisca,   per   la   sua   costituzione   ed
          organizzazione e per i mezzi finanziari di cui dispone,  un
          efficace   ed   imparziale   svolgimento   delle  attivita'
          istituzionali.
             3. L'organismo abilitato cui viene  affidato  l'incarico
          di  cui  al  comma  2  e'  sottoposto  alla  vigilanza  del
          Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
          che la esercita d'intesa con i Ministeri dell'agricoltura e
          delle foreste e della sanita'".
             - Il decreto ministeriale n. 298/1993 agli articoli 32 e
          33  stabilisce le regole per l'affidamento dell'incarico di
          vigilanza. Il testo di tali articoli e' il seguente:
             "Art. 32 (Consorzi incaricati  della  vigilanza).  -  1.
          Qualora   un   consorzio  volontario  di  produttori  venga
          incaricato quale organismo abilitato ai sensi della legge e
          del  presente  decreto,  il  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato  nomina  il  presidente  del
          collegio sindacale.
             2. L'incarico di vigilanza viene  affidato  con  decreto
          del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato, d'intesa con il Ministro della sanita'  e
          con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
             3.  Lo  statuto  del consorzio e' approvato dal Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
          concerto  con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e
          della sanita'.  Esso  deve  prevedere  i  seguenti  organi:
          assemblea,   presidente,   vice  presidente,  consiglio  di
          amministrazione, comitato esecutivo e  collegio  sindacale.
          Le  modifiche  dello statuto sono preventivamente approvate
          con la medesima procedura.
             4. Del  consiglio  di  amministrazione  fanno  parte  un
          membro  nominato  dalla  camera  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura di Udine e  tre  membri  nominati
          dalle    organizzazioni    professionali    agricole   piu'
          rappresentative sul piano nazionale.
             5.   Il  consiglio  di  amministrazione  e'  validamente
          costituito con l'accettazione  dei  soli  membri  elettivi,
          nelle  more  delle nomine dei membri di cui al comma 4, che
          rimangono in carica fino alla data della loro sostituzione.
             6. I membri del consiglio di amministrazione di  cui  ai
          commi  precedenti  sono  scelti  tra persone qualificate ed
          estranee    alle     strutture     amministrative     delle
          amministrazioni interessate.
             7. Il consorzio deve inoltre disporre di una commissione
          interprofessionale,   costituita  da  rappresentanti  degli
          allevatori, dei macellatori e dei produttori, che  assicuri
          agli   organi   consortili   attivita'  di  orientamento  e
          consulenza,    relativamente     all'applicazione     delle
          prescrizioni   disposte   dalla   legge   e   dal  presente
          regolamento nonche' delle direttive adottate dal  consorzio
          stesso".
             "Art. 33 (Richiesta dell'incarico di vigilanza). - 1. La
          richiesta  dell'incarico  di vigilanza deve essere avanzata
          dal legale rappresentante del consorzio  volontario  presso
          il    Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato, corredata dai seguenti documenti:
               a) elenco degli associati, unito ad una  dichiarazione
          del  legale  rappresentante  attestante  la  sussistenza di
          requisiti di cui all'art.  10 della legge;
               b)  copia  autentica  dell'atto  costitutivo  e  dello
          statuto del consorzio;
               c)    relazione    sull'organizzazione    tecnica   ed
          amministrativa del consorzio e sui mezzi finanziari di  cui
          puo' disporre per l'espletamento dei compiti di vigilanza.
             2.  La  domanda  ed  i  documenti  sopra indicati devono
          essere inviati in triplice copia".
          Nota all'art. 1:
             - Il testo  dell'art.  10  della  legge  n.  30/1990  e'
          riportato nelle note alle premesse.