IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;
  Visto il  decreto-legge  12  febbraio  1994,  n.  100,  concernente
interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo;
  Visto  il  decreto 4 marzo 1994 concernente la revisione del numero
dei lavoratori e dipendenti delle  compagnie  e  gruppi  portuali  da
collocare  in  cassa  integrazione straordinaria nell'anno 1993 sulla
base delle esigenze manifestatesi nel  corso  del  predetto  anno  in
relazione  all'andamento dei traffici con l'assegnazione di ulteriori
230 unita' nell'ambito delle  1.800  previste  dal  decreto-legge  n.
100/1994;
  Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Ritenuta  la  necessita'  di  stabilire  i  termini, i criteri e le
modalita' per l'attribuzione dei benefici di  cui  ai  commi  1  e  9
dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 100/1994;
  Sentiti  gli  enti  portuali,  le  compagnie  e  i gruppi portuali,
nonche'  le  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  portuali   a
carattere  nazionale maggiormente rappresentative e le rappresentanze
degli utenti portuali  e  l'Associazione  nazionale  delle  compagnie
imprese portuali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'assegnazione  dei benefici previsti dal decreto-legge 12 febbraio
1994, n. 100, concernenti il collocamento in pensionamento anticipato
ed in Cassa integrazione  guadagni  straordinaria  dei  lavoratori  e
dipendenti   delle   compagnie   e   gruppi  portuali  e'  effettuata
nell'ambito  delle  eccedenze  individuate  per  ciascuna   dotazione
organica per l'anno 1994.