IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84; Visto il decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100, concernente interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo; Visto il decreto 4 marzo 1994 concernente la revisione del numero dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali da collocare in cassa integrazione straordinaria nell'anno 1993 sulla base delle esigenze manifestatesi nel corso del predetto anno in relazione all'andamento dei traffici con l'assegnazione di ulteriori 230 unita' nell'ambito delle 1.800 previste dal decreto-legge n. 100/1994; Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Ritenuta la necessita' di stabilire i termini, i criteri e le modalita' per l'attribuzione dei benefici di cui ai commi 1 e 9 dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 100/1994; Sentiti gli enti portuali, le compagnie e i gruppi portuali, nonche' le organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e le rappresentanze degli utenti portuali e l'Associazione nazionale delle compagnie imprese portuali; Decreta: Art. 1. L'assegnazione dei benefici previsti dal decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100, concernenti il collocamento in pensionamento anticipato ed in Cassa integrazione guadagni straordinaria dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali e' effettuata nell'ambito delle eccedenze individuate per ciascuna dotazione organica per l'anno 1994.