IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;
  Visto il  decreto-legge  12  febbraio  1994,  n.  100,  concernente
interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo;
  Visto  il  decreto 4 marzo 1994 concernente la revisione del numero
dei lavoratori e dipendenti delle  compagnie  e  gruppi  portuali  da
collocare  in  cassa  integrazione straordinaria nell'anno 1993 sulla
base delle esigenze manifestatesi nel  corso  del  predetto  anno  in
relazione  all'andamento  dei  traffici e l'assegnazione di ulteriori
230 unita' nell'ambito delle  1.800  previste  dal  decreto-legge  n.
100/1994;
  Visto  il  decreto 25 marzo 1994 concernente i termini, i criteri e
le modalita' per l'attribuzione dei benefici di cui ai commi  1  e  9
dell'art. 1 del decreto-legge n. 100/1994;
  Considerato  che  ai  sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge
sopracitato, ai fini dell'assegnazione dei benefici del pensionamento
anticipato e del trattamento massimo  straordinario  di  integrazione
salariale  a  favore  dei  lavoratori  e dipendenti delle compagnie e
gruppi portuali, ivi compresi i lavoratori della Compagnia  Carenanti
del  porto  di Genova, vanno determinate per l'anno 1994 le dotazioni
organiche e le relative eccedenze  di  ciascuna  compagnia  e  gruppo
portuale  sulla  base  di specifici progetti di riorganizzazione e di
piani  di  esodo  predisposti  in  sede  locale  in  relazione   alla
trasformazione  in  corso  nel settore, nonche' sulla base del numero
delle giornate lavorate nell'anno 1992  e  nell'anno  1993,  tenendo,
altresi', conto delle prospettive dei traffici;
  Viste  le  risultanze  emerse  dall'esame  dei  dati  forniti dagli
organismi interessati e  dalle  autorita'  marittime  periferiche  in
ordine alla riorganizzazione strutturale del settore ed all'andamento
dei traffici in ciascun porto nel periodo sopraindicato;
  Valutati  i  progetti  predisposti  e  le  esigenze  specifiche dei
singoli scali in rapporto al complesso piano di riforma gestionale ed
operativa di cui alla citata legge n. 84/1994;
  Sentiti gli enti  portuali,  le  compagnie  e  i  gruppi  portuali,
nonche'   le  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  portuali  a
carattere nazionale maggiormente rappresentative, e le rappresentanze
degli utenti portuali  e  l'Associazione  nazionale  delle  compagnie
imprese portuali;
                              Decreta:
  Le  dotazioni organiche dei lavoratori e dipendenti delle compagnie
e gruppi portuali, con le relative  eccedenze  sono  determinate  per
l'anno  1994, sulla base dei criteri richiamati nelle premesse, nelle
allegate tabelle che fanno parte integrante del decreto.
  Il  collocamento  in  pensionamento  anticipato  dei  lavoratori  e
dipendenti   delle  compagnie  e  gruppi  portuali,  ivi  compresi  i
lavoratori della Compagnia Carenanti di Genova,  e'  effettuato,  con
decreto,  nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica,
secondo i criteri stabiliti nel decreto citato nelle premesse  e  nei
limiti delle unita' assegnate dal decreto-legge n. 100/1994.
  Il   numero   di   unita'   da   collocare  in  cassa  integrazione
straordinaria, ammontante per l'intero anno  1994  a  1.570,  essendo
state  utilizzate gia' 230 delle 1.800 previste, viene attribuito per
il periodo 1 gennaio 1994-30 giugno  1994,  nel  predetto  limite  di
1.570  unita'  suddivise  per  ciascuna  compagnia  e gruppo portuale
secondo  quanto  indicato  nelle  allegate  tabelle.  Con  successivo
decreto verranno individuate le unita' da collocare in tale posizione
nel corso del secondo semestre 1994.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 aprile 1994
                                                   Il Ministro: COSTA