IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84; Visto il decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100, concernente interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo; Visto il decreto 4 marzo 1994 concernente la revisione del numero dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali da collocare in cassa integrazione straordinaria nell'anno 1993 sulla base delle esigenze manifestatesi nel corso del predetto anno in relazione all'andamento dei traffici e l'assegnazione di ulteriori 230 unita' nell'ambito delle 1.800 previste dal decreto-legge n. 100/1994; Visto il decreto 25 marzo 1994 concernente i termini, i criteri e le modalita' per l'attribuzione dei benefici di cui ai commi 1 e 9 dell'art. 1 del decreto-legge n. 100/1994; Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge sopracitato, ai fini dell'assegnazione dei benefici del pensionamento anticipato e del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi i lavoratori della Compagnia Carenanti del porto di Genova, vanno determinate per l'anno 1994 le dotazioni organiche e le relative eccedenze di ciascuna compagnia e gruppo portuale sulla base di specifici progetti di riorganizzazione e di piani di esodo predisposti in sede locale in relazione alla trasformazione in corso nel settore, nonche' sulla base del numero delle giornate lavorate nell'anno 1992 e nell'anno 1993, tenendo, altresi', conto delle prospettive dei traffici; Viste le risultanze emerse dall'esame dei dati forniti dagli organismi interessati e dalle autorita' marittime periferiche in ordine alla riorganizzazione strutturale del settore ed all'andamento dei traffici in ciascun porto nel periodo sopraindicato; Valutati i progetti predisposti e le esigenze specifiche dei singoli scali in rapporto al complesso piano di riforma gestionale ed operativa di cui alla citata legge n. 84/1994; Sentiti gli enti portuali, le compagnie e i gruppi portuali, nonche' le organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, e le rappresentanze degli utenti portuali e l'Associazione nazionale delle compagnie imprese portuali; Decreta: Le dotazioni organiche dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, con le relative eccedenze sono determinate per l'anno 1994, sulla base dei criteri richiamati nelle premesse, nelle allegate tabelle che fanno parte integrante del decreto. Il collocamento in pensionamento anticipato dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi i lavoratori della Compagnia Carenanti di Genova, e' effettuato, con decreto, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica, secondo i criteri stabiliti nel decreto citato nelle premesse e nei limiti delle unita' assegnate dal decreto-legge n. 100/1994. Il numero di unita' da collocare in cassa integrazione straordinaria, ammontante per l'intero anno 1994 a 1.570, essendo state utilizzate gia' 230 delle 1.800 previste, viene attribuito per il periodo 1 gennaio 1994-30 giugno 1994, nel predetto limite di 1.570 unita' suddivise per ciascuna compagnia e gruppo portuale secondo quanto indicato nelle allegate tabelle. Con successivo decreto verranno individuate le unita' da collocare in tale posizione nel corso del secondo semestre 1994. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 aprile 1994 Il Ministro: COSTA