IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la legge 17 febbraio 1982, n. 46, concernente interventi per
i settori dell'economia di rilevanza nazionale ed in particolare  gli
articoli  14  e  seguenti  che  istituiscono  e disciplinano il Fondo
speciale rotativo per l'innovazionie tecnologica;
  Vista la legge 1 marzo  1986,  n.  64,  concernente  la  disciplina
organica   dell'intervento   straordinario   nel  Mezzogiorno  ed  in
particolare l'art. 12, comma 10, che determina il tasso di  interesse
relativo  al  periodo di ammortamento da applicare al finanziamento -
previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1986, n. 46  -  per  le
iniziative  ammesse alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per
l'innovazione  tecnologica  che  vengono  realizzate  nei   territori
meridionali;
  Vista  la  legge 5 ottobre 1991, n. 317, concernente interventi per
l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese ed  in  particolare
l'art.  37,  lettera a), punto 2, che determina il tasso di interesse
relativo al periodo di ammortamento da applicare ai programmi ammessi
alle agevolazioni  del  Fondo  speciale  rotativo  per  l'innovazione
tecnologica  proposti  dalle  imprese  piccole e medie per iniziative
localizzate nei territori di cui all'art. 1  del  testo  unico  delle
leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno  approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
  Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile  1993,  n.  96,  ed   in
particolare  l'art.  1  che  dispone la cessazione dal 15 aprile 1993
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno cosi' come disciplinato
dal testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,  e  dalla  legge  1
marzo  1986, n. 64 e prevede l'avvio dell'intervento ordinario per le
aree depresse del territorio nazionale di cui all'art.  1,  comma  1,
del   decreto-legge   22   ottobre  1992,  n.  415,  convertito,  con
modificazione, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
  Visto  il  decreto-legge  8  marzo  1994,   n.   155,   concernente
disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario delle aree
depresse nel territorio nazionale ed in particolare l'art. 1, lettera
a),  che  identifica  le "aree depresse" con quelle individuate o che
saranno individuate dalla Commissione delle  Comunita'  europee  come
ammissibili  agli interventi dei fondi strutturali obiettivi 1, 2 e 5
b);
 Considerato che le aree richiamate nel citato  art.  12,  comma  10,
della legge 1 marzo 1986, n. 64, nonche' nell'art. 16, comma secondo,
della  legge 17 febbraio 1986, n. 46 - introdotto dall'art.  37 della
legge 5 ottobre 1991 - devono intendersi sostituite per effetto delle
normative citate da quelle individuate  come  aree  depresse  di  cui
all'art.  1,  comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 marzo 1994, n.
155;
  Visto il regolamento CEE n. 2081/93 del  Consiglio  del  20  luglio
1993;  le  decisioni della Commissione delle Comunita' europee del 20
gennaio 1994 e del  26  gennaio  1994  che  hanno  definito  le  aree
obiettivo 1, 2 e 5 b);
  Vista  la  nota  n.  7985  del  17  giugno  1992  con  la  quale la
Commissione delle Comunita' europee propone al  Governo  italiano  ai
sensi  dell'art.  93,  paragrafo 1, del trattato istitutivo della CEE
che l'aiuto finanziario concesso  dal  Fondo  speciale  rotativo  per
l'innovazione  tecnologica  ai  programmi  di  innovazione - compresi
quelli "Eureka" - non superi l'intensita' del 25% ESL;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I tassi di interesse di cui all'art. 12, comma 10,  della  legge  1
marzo  1986,  n.  64,  e  dell'art. 15, comma secondo, della legge n.
46/1982 - introdotto dall'art. 37 della legge 5 ottobre 1991, n.  317
-  si  applicano  alle iniziative ammesse alle agevolazioni del Fondo
speciale di rotazione per l'innovazione tecnologica di  cui  all'art.
14  della  legge  n.  46/1982  che  vengono  realizzate nei territori
ricompresi nelle regioni e aree - di cui all'allegato I del  presente
decreto   -  gia'  individuate  dal  Regolamento  e  dalle  decisioni
comunitarie, richiamate in premessa, come ammissibili agli interventi
dei fondi strutturali obiettivi 1, 2 e 5 b).