IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, concernente interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale ed in particolare gli articoli 14 e seguenti che istituiscono e disciplinano il Fondo speciale rotativo per l'innovazionie tecnologica; Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed in particolare l'art. 12, comma 10, che determina il tasso di interesse relativo al periodo di ammortamento da applicare al finanziamento - previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1986, n. 46 - per le iniziative ammesse alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica che vengono realizzate nei territori meridionali; Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, concernente interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese ed in particolare l'art. 37, lettera a), punto 2, che determina il tasso di interesse relativo al periodo di ammortamento da applicare ai programmi ammessi alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica proposti dalle imprese piccole e medie per iniziative localizzate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed in particolare l'art. 1 che dispone la cessazione dal 15 aprile 1993 dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno cosi' come disciplinato dal testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dalla legge 1 marzo 1986, n. 64 e prevede l'avvio dell'intervento ordinario per le aree depresse del territorio nazionale di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazione, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488; Visto il decreto-legge 8 marzo 1994, n. 155, concernente disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario delle aree depresse nel territorio nazionale ed in particolare l'art. 1, lettera a), che identifica le "aree depresse" con quelle individuate o che saranno individuate dalla Commissione delle Comunita' europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali obiettivi 1, 2 e 5 b); Considerato che le aree richiamate nel citato art. 12, comma 10, della legge 1 marzo 1986, n. 64, nonche' nell'art. 16, comma secondo, della legge 17 febbraio 1986, n. 46 - introdotto dall'art. 37 della legge 5 ottobre 1991 - devono intendersi sostituite per effetto delle normative citate da quelle individuate come aree depresse di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 155; Visto il regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993; le decisioni della Commissione delle Comunita' europee del 20 gennaio 1994 e del 26 gennaio 1994 che hanno definito le aree obiettivo 1, 2 e 5 b); Vista la nota n. 7985 del 17 giugno 1992 con la quale la Commissione delle Comunita' europee propone al Governo italiano ai sensi dell'art. 93, paragrafo 1, del trattato istitutivo della CEE che l'aiuto finanziario concesso dal Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai programmi di innovazione - compresi quelli "Eureka" - non superi l'intensita' del 25% ESL; Decreta: Art. 1. I tassi di interesse di cui all'art. 12, comma 10, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e dell'art. 15, comma secondo, della legge n. 46/1982 - introdotto dall'art. 37 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 - si applicano alle iniziative ammesse alle agevolazioni del Fondo speciale di rotazione per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge n. 46/1982 che vengono realizzate nei territori ricompresi nelle regioni e aree - di cui all'allegato I del presente decreto - gia' individuate dal Regolamento e dalle decisioni comunitarie, richiamate in premessa, come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali obiettivi 1, 2 e 5 b).