LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Visto l'art. 10, comma 9 della legge 18 febbraio 1992, n. 149,  che
impone  l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla
totalita' dei titoli a  chi,  direttamente  o  indirettamente,  abbia
acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e
8  del  medesimo  art.  10,  il controllo di una societa' quotata nei
mercati regolamentati quando il flottante sia  inferiore  al  10  per
cento o al minor limite stabilito dalla Consob;
  Vista la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 nella quale,
tra  l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149  del  1992,
dell'eventuale  minor  limite  di  flottante  per  i  titoli  la  cui
percentuale di flottante risulti inferiore al 10 per cento;
  Visto che la Agroalimentare italiana S.r.l., ai  sensi  e  per  gli
effetti  dell'art.  10,  comma 8, della citata legge n. 149 del 1992,
deve promuovere un'offerta pubblica di acquisto  relativamente  a  n.
171.909.835  azioni  emesse  dalla Finanziaria Cirio-Bertolli-De Rica
S.p.a., pari al 37,88% del capitale sociale;
  Considerato che in esito all'offerta  di  cui  sopra  il  flottante
della  Finanziaria  Cirio-Bertolli-De Rica S.p.a. potrebbe ridursi al
di sotto del limite del 10 per cento stabilito dall'art. 10, comma 9,
della citata legge n. 149/1992;
  Ritenuto che il valore di mercato, il numero  dei  titoli  ordinari
emessi   dalla   Finanziaria   Cirio-Bertolli-De  Rica  S.p.a  ed  il
controvalore degli scambi giornalmente effettuati  rendono  opportuno
definire  un minor limite percentuale di flottante rispetto al limite
generale stabilito dal ripetuto art. 10, comma 9;
                              Delibera:
  Ai sensi ed ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9,  della
legge  18  febbraio  1992, n. 149, alle azioni ordinarie emesse dalla
Finanziaria Cirio-Bertolli-De Rica S.p.a. e' fissato il minor  limite
percentuale di flottante nella misura del 9 per cento.
  La  presente  delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
   Milano, 19 aprile 1994
                                              Il presidente: BERLANDA