IL DIRIGENTE DELLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1994 con il quale il dirigente superiore dott. Federico Lasco e' delegato a firmare provvedimenti di attuazione della legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Visto l'art. 1, quarto comma, lettera b), del regolamento per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa e per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei prodotti stessi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1984, n. 50, pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 4 aprile 1984; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 16 marzo 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1987, con il quale e' stato approvato l'elenco dei prodotti chimici liquidi cui non si applicano le norme del regolamento sopra citato; Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, relativa alla ratifica ed esecuzione della Marpol (Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, 1973), con allegati, adottata a Londra il 2 novembre 1973, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 23 ottobre 1980; Vista la legge 4 giugno 1982, n. 438, concernente l'adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali rispettivamente per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione, pubblicata nel supplemento ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 15 luglio 1982; Visto l'art. VIII, punto b (iv) e la regola 8.1 del cap. VII della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313; Considerato che in applicazione di tali art. VIII e regola 8.1 l'Organizzazione internazionale marittima (IMO), con le risoluzioni MEPC.55 (33), MEPC.56 (33), MEPC.57 (33) del 30 ottobre 1992 e MSC.28 (61) dell'11 dicembre 1992, ha approvato il nuovo elenco dei prodotti chimici liquidi cui non si applicano le norme relative al trasporto marittimo alla rinfusa; Ritenuto pertanto necessario procedere all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti chimici liquidi cui non si applica il citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1984, n. 50; Decreta: Art. 1. E' approvato l'allegato elenco dei prodotti chimici liquidi cui non si applicano le norme del regolamento n. 50 citato nelle premesse.