IL DIRIGENTE
                  DELLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
  Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto  il  decreto  ministeriale  23  febbraio 1994 con il quale il
dirigente superiore  dott.  Federico  Lasco  e'  delegato  a  firmare
provvedimenti  di attuazione della legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla
sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
  Visto l'art. 1, quarto comma, lettera b), del  regolamento  per  la
costruzione  e  l'equipaggiamento  delle navi adibite al trasporto di
prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa e per l'imbarco,  il
trasporto  per  mare  e  lo sbarco dei prodotti stessi, approvato con
decreto del Presidente della  Repubblica  4  febbraio  1984,  n.  50,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n.
94 del 4 aprile 1984;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della marina mercantile 16 marzo
1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del  25  marzo  1987,
con il quale e' stato approvato l'elenco dei prodotti chimici liquidi
cui non si applicano le norme del regolamento sopra citato;
  Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, relativa alla ratifica ed
esecuzione   della   Marpol   (Convenzione   internazionale   per  la
prevenzione dell'inquinamento causato da navi, 1973),  con  allegati,
adottata  a  Londra  il  2  novembre 1973, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 23 ottobre 1980;
  Vista la legge 4 giugno 1982, n.  438,  concernente  l'adesione  ai
protocolli  relativi  alle convenzioni internazionali rispettivamente
per la  prevenzione  dell'inquinamento  causato  da  navi  e  per  la
salvaguardia  della  vita  umana  in  mare,  con allegati, adottati a
Londra il  17  febbraio  1978,  e  loro  esecuzione,  pubblicata  nel
supplemento  ordinario  n.  42  alla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 15
luglio 1982;
  Visto l'art. VIII, punto b (iv) e la regola 8.1 del cap. VII  della
Convenzione  internazionale  per  la salvaguardia della vita umana in
mare del 1974, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313;
  Considerato che in applicazione di tali  art.  VIII  e  regola  8.1
l'Organizzazione  internazionale  marittima (IMO), con le risoluzioni
MEPC.55 (33), MEPC.56 (33), MEPC.57 (33) del 30 ottobre 1992 e MSC.28
(61) dell'11 dicembre 1992, ha approvato il nuovo elenco dei prodotti
chimici liquidi cui non si applicano le norme relative  al  trasporto
marittimo alla rinfusa;
  Ritenuto    pertanto    necessario    procedere   all'aggiornamento
dell'elenco dei prodotti chimici liquidi cui non si applica il citato
regolamento approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  4
febbraio 1984, n. 50;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' approvato l'allegato elenco dei prodotti chimici liquidi cui non
si applicano le norme del regolamento n. 50 citato nelle premesse.